IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina; Considerato che il predetto grave movimento franoso ed il danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo hanno interrotto l'approvvigionamento idrico nella citta' di Messina ed hanno determinato forti disagi alla popolazione interessata con possibili ripercussioni anche sul piano igienico-sanitario e che lo stesso movimento franoso costituisce un potenziale pericolo per l'abitato del Comune di Calatabiano; Considerato che il giorno 3 novembre 2015 si e' verificato un ulteriore danneggiamento della rete idrica causando un considerevole aggravamento della situazione sopra descritta; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale; Acquisita l'intesa della regione Siciliana; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario e individuazione delle linee di azione 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa, il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della regione Siciliana e' nominato Commissario delegato, e opera secondo le direttive operative che il Capo del Dipartimento della protezione civile impartisce anche mediante un gruppo di raccordo composto dai Dirigenti degli Uffici del medesimo Dipartimento responsabili degli ambiti di attivita' di interesse strategico in relazione allo specifico contesto emergenziale, coordinato dal Direttore dell'Ufficio gestione delle emergenze. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, dei comuni, delle Unioni di comuni della regione siciliana, degli enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi in argomento, delle strutture organizzative e del personale della regione Siciliana, nonche' dei soggetti privati e a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticita'. 3. Il Commissario delegato, con le modalita' di cui al comma 1, definisce gli interventi da realizzare con immediatezza a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 2 e ne coordina, l'attuazione con il supporto del centro di coordinamento dell'emergenza di cui all'art. 3, nei seguenti ambiti: a) approvvigionamento idrico di emergenza per la citta' di Messina; b) ripristino, anche in termini di somma urgenza, della funzionalita' dell'Acquedotto Fiumefreddo, tenendo conto del rischio incombente sul territorio comunale di Calatabiano interessato dal movimento franoso; c) attivita' tecnico-scientifiche per lo studio ed il monitoraggio del movimento franoso; d) analisi della rete idrica cittadina per la razionalizzazione dell'erogazione dell'acqua. 4. Il Commissario delegato predispone, altresi', un piano di interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza delle popolazioni colpite dai predetti eventi; b) gli interventi di mitigazione del rischio per il versante interessato dal movimento franoso e per l'acquedotto Fiumefreddo; 5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonche' l'indicazione delle relative stime di costo. 6. Il predetto piano potra' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con l'evento calamitoso in argomento.