Art. 3 Accelerazione delle procedure 1. Al fine di garantire la tempestiva ed efficace attuazione delle azioni previste dal comma 3 dell'art. 1, il Commissario delegato istituisce, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, il centro di coordinamento dell'emergenza, articolato per funzioni di supporto relative a specifici ambiti di responsabilita', composta da un massimo di 50 unita' di personale qualificato, anche di livello dirigenziale, individuate tra le componenti e strutture operative, anche territoriali, del Servizio nazionale della protezione civile che, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione interna e funzionale, ne autorizzano tempestivamente la partecipazione per il tempo necessario e, comunque, entro il termine dello stato di emergenza. 2. La regione Siciliana e gli enti pubblici territoriali e locali interessati assicurano, altresi', il personale di supporto per il funzionamento della struttura operativa di cui al comma 1, definendo la rispettiva partecipazione d'intesa con il Commissario delegato. 3. La struttura di cui al presente articolo potra' essere rimodulata, con le stesse modalita' di cui al comma 1, a seguito dell'evoluzione del contesto emergenziale in rassegna.