Art. 3 
 
                    Accelerazione delle procedure 
 
  1. Al fine di garantire la tempestiva ed efficace attuazione  delle
azioni previste dal comma 3  dell'art.  1,  il  Commissario  delegato
istituisce, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, il centro  di
coordinamento dell'emergenza, articolato  per  funzioni  di  supporto
relative a  specifici  ambiti  di  responsabilita',  composta  da  un
massimo di 50 unita'  di  personale  qualificato,  anche  di  livello
dirigenziale, individuate tra le componenti  e  strutture  operative,
anche territoriali, del Servizio nazionale  della  protezione  civile
che,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
organizzazione interna e funzionale, ne  autorizzano  tempestivamente
la partecipazione per il  tempo  necessario  e,  comunque,  entro  il
termine dello stato di emergenza. 
  2. La regione Siciliana e gli enti pubblici territoriali  e  locali
interessati assicurano, altresi', il personale  di  supporto  per  il
funzionamento della struttura operativa di cui al comma 1,  definendo
la rispettiva partecipazione d'intesa con il Commissario delegato. 
  3.  La  struttura  di  cui  al  presente  articolo  potra'   essere
rimodulata, con le stesse modalita' di cui  al  comma  1,  a  seguito
dell'evoluzione del contesto emergenziale in rassegna.