Art. 5 Misure volte ad assicurare la piena capacita' operativa alla struttura di supporto all'azione commissariale 1. Al personale non dirigenziale, direttamente impiegato nelle attivita' della struttura operativa di cui all'art. 3, dal 6 novembre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 50 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. 2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impiegato nelle attivita' della struttura operativa di cui all'art. 3, dal 6 novembre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 25% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 6 novembre 2015 fino alle cessate esigenze, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 2 ed, a tal fine, il Commissario delegato provvede alla quantificazione ed all'accantonamento delle risorse necessarie, oltre che all'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari ed all'adozione delle specifiche autorizzazioni. 4. In relazione alle particolari esigenze connesse con l'attivita' del gruppo di raccordo di cui all'art. 1, comma 1, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche al personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri direttamente impiegato, nella sede dipartimentale in relazione al contesto emergenziale in rassegna. Le unita' di personale interessate, entro il limite di 10 unita', sono individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile con proprio provvedimento. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 2015 Il capo del Dipartimento: Curcio