Art. 5 
 
Misure  volte  ad  assicurare  la  piena  capacita'  operativa   alla
           struttura di supporto all'azione commissariale 
 
  1. Al personale  non  dirigenziale,  direttamente  impiegato  nelle
attivita' della struttura operativa di cui all'art. 3, dal 6 novembre
2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di  50
unita', puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo
complessivo di 50 ore mensili procapite, di compensi per  prestazioni
di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti  previsti
dai rispettivi ordinamenti. 
  2.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  direttamente
impiegato nelle attivita' della struttura operativa di  cui  all'art.
3, dal 6 novembre 2015 fino al termine dello stato di  emergenza,  e'
riconosciuta una indennita' mensile pari al  25%  della  retribuzione
mensile  di  posizione  e/o  di  rischio  prevista   dai   rispettivi
ordinamenti, commisurata ai  giorni  di  effettivo  impiego,  per  il
periodo dal 6 novembre 2015 fino alle  cessate  esigenze,  in  deroga
alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 
  3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo  sono  posti  a
carico delle risorse di cui all'art. 2 ed, a tal fine, il Commissario
delegato provvede alla quantificazione  ed  all'accantonamento  delle
risorse  necessarie,  oltre  che  all'individuazione  preventiva  dei
soggetti beneficiari ed all'adozione delle specifiche autorizzazioni. 
  4. In relazione alle particolari esigenze connesse con  l'attivita'
del gruppo di raccordo di cui all'art. 1, comma  1,  le  disposizioni
contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche al
personale del Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  direttamente  impiegato,  nella   sede
dipartimentale in relazione al contesto emergenziale in rassegna.  Le
unita' di personale interessate, entro il limite di 10  unita',  sono
individuate dal Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  con
proprio provvedimento. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 novembre 2015 
 
                                     Il capo del Dipartimento: Curcio