Art. 25 Piano per la sicurezza 1. La CA definisce un piano per la sicurezza nel quale sono contenuti almeno i seguenti elementi: a) struttura generale, modalita' operativa e struttura logistica; b) descrizione dell'infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile rilevante ai fini della sicurezza; c) allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili; d) elenco del personale e sua allocazione negli uffici; e) attribuzione delle responsabilita'; f) algoritmi crittografici o altri sistemi utilizzati; g) descrizione delle procedure utilizzate nell'attivita' di certificazione; h) descrizione dei dispositivi installati; i) descrizione dei flussi di dati; l) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati; m) procedura di gestione dei disastri; n) analisi dei rischi; o) descrizione delle contromisure; p) specificazione dei controlli; q) procedura di continuita' operativa del servizio di pubblicazione delle liste di revoca e sospensione. 2. Il piano per la sicurezza si attiene anche alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.