Art. 29 Organizzazione del personale della LRA 1. L'organizzazione del personale, in possesso delle necessarie abilitazioni di sicurezza, addetto al servizio della LRA e' composto da: a) un responsabile del servizio di registrazione e validazione temporale; b) un responsabile dei servizi tecnici. 2. Compiti e mansioni attribuiti alle figure professionali di cui al precedente comma sono indicate nel Manuale Operativo di cui all'art. 32.