Art. 5 Copie analogiche di documenti informatici 1. Alle copie su supporto analogico o, comunque, non informatico di documenti informatici di cui all'art. 2, si applica l'art. 23, comma 1, del CAD, se la loro conformita' all'originale da cui sono tratte e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato, secondo le modalita' stabilite dalla Direttiva e dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33.