Art. 13 Responsabilita' della protezione e della tutela delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva nell'ambito degli operatori economici 1. Presso ogni operatore economico abilitato alla loro trattazione, la responsabilita' della protezione e della tutela delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva, a livello centrale e periferico, fa capo al legale rappresentante in possesso di cittadinanza italiana. 2. Il legale rappresentante dell'operatore economico puo' delegare l'esercizio dei compiti e delle funzioni per la protezione e tutela delle informazioni classificate ad un dirigente o funzionario legato da un rapporto professionale esclusivo, fatte salve specifiche esigenze organizzative e funzionali, in possesso di sola cittadinanza italiana, di abilitazione di livello adeguato ai fini della sicurezza ed esperto nel settore, che assume la denominazione di "Funzionario alla sicurezza". 3. Presso le sedi periferiche dell'operatore economico abilitate per la trattazione di informazioni classificate il legale rappresentante di cui al comma 1 nomina un dirigente o funzionario dipendente in via esclusiva dall'operatore economico, quale "Funzionario alla sicurezza designato", in possesso di sola cittadinanza italiana e di abilitazione di livello adeguato ai fini della sicurezza. Il "Funzionario alla sicurezza designato" e' alle dipendenze del "Funzionario alla sicurezza". 4. Il legale rappresentante dell'operatore economico nomina, a livello centrale e presso ciascuna sede periferica abilitata alla trattazione di informazioni classificate, un sostituto "Funzionario alla sicurezza" e un sostituto "Funzionario alla sicurezza designato" in possesso dei requisiti indicati ai commi 2 e 3. Essi sostituiscono i titolari dell'incarico nei casi di assenza o impedimento. 5. La nomina del "Funzionario alla sicurezza", del "Funzionario alla sicurezza designato" e di un sostituto di ciascuno di essi e' soggetta alla preventiva approvazione dell'UCSe.