Art. 30 
 
                        Notifiche e custodia 
 
  1. Dell'avvenuto rilascio, diniego, sospensione o revoca  del  NOS,
dell'abilitazione  temporanea,   dei   livelli   di   classifica   di
segretezza, delle qualifiche di sicurezza internazionali accordati  e
delle eventuali limitazioni disposte, ovvero della sospensione  della
procedura abilitativa, e' data tempestiva comunicazione  al  soggetto
pubblico o privato richiedente e, nei casi in  cui  il  provvedimento
sia stato adottato su delega, anche all'UCSe. 
  2. Il NOS e' custodito presso  l'autorita'  che  ha  provveduto  al
rilascio. Quando al rilascio provvede l'UCSe ne da  comunicazione  al
soggetto pubblico o privato che lo ha richiesto. 
  3. I soggetti pubblici e privati tengono un elenco  aggiornato  dei
NOS e delle abilitazioni temporanee concessi al personale dipendente.