Art. 2 
 
  Nel decreto del Presidente della  Repubblica  8  ottobre  1973,  n.
1065, l'art. 25 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ai fini del presente articolo si intende per: 
  a) "pianta madre", una pianta identificata da  cui  si  ottiene  il
materiale di propagazione; 
  b) "micropropagazione", la pratica che prevede  la  moltiplicazione
rapida del materiale vegetale al fine di produrre un  elevato  numero
di piante, impiegando colture in  vitro  provenienti  da  boccioli  o
meristemi vegetali differenziati ottenuti da una pianta. 
  1. Per i tuberi-seme di patate, le  condizioni  richieste  ai  fini
della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti: 
    A) i tuberi-seme di pre-base che si suddividono nelle due  classi
di commercializzazione PBTC e PB: 
  a) provengono  da  piante  madri  indenni  dai  seguenti  organismi
nocivi:     Pectobacterium     spp.,     Dickeya     spp.,      virus
dell'accartocciamento  delle  foglie  della  patata,  virus  A  della
patata, virus M della patata, virus S della  patata,  virus  X  della
patata e virus Y della patata; 
  b) sono indenni da sintomi di gamba nera; 
  c) la percentuale numerica di piante in crescita non conformi  alla
varieta' e la percentuale  numerica  delle  piante  di  una  varieta'
diversa non devono essere superiori, complessivamente, allo 0,01%; 
  d) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante  che
presentano sintomi di virosi non deve essere superiore allo 0,5%; 
  e) la percentuale numerica di piante in  crescita  con  sintomi  di
mosaico o con sintomi causati dal virus  dell'accartocciamento  delle
foglie di patata non deve essere superiore allo 0,1%; 
  f) il numero  massimo  di  generazioni  sul  campo  e'  limitato  a
quattro. 
  All'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza
alle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d),  e)  ed  f).  Nel
caso di dubbi tale esame  e'  integrato  con  prove  ufficiali  sulle
foglie. 
  Qualora  vengano  utilizzati   metodi   di   micropropagazione   la
conformita'  a  quanto  stabilito  dalla  lettera  a)  e'  verificata
mediante una prova ufficiale della pianta madre oppure  mediante  una
prova  realizzata  sotto  sorveglianza  ufficiale.  Qualora   vengano
utilizzati metodi  di  selezione  clonale  la  conformita'  a  quanto
stabilito dalla lettera a) e' verificata mediante una prova ufficiale
del  ceppo  clonale  oppure  mediante  una  prova  realizzata   sotto
sorveglianza ufficiale; 
    B) tuberi-seme di base che si suddividono  nelle  tre  classi  di
commercializzazione S - SE - E: 
  a)  che  siano  prodotti  secondo  metodi  di  selezione   per   la
conservazione delle varieta' e dello stato sanitario; 
  b) che sia prevista la destinazione  di  essi  soprattutto  per  la
produzione di tuberi-seme certificati; 
  c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati  numeri
VI e VII per i tuberi-seme di base; 
  d) che all'atto di un esame  ufficiale,  sia  stata  constatata  la
rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c); 
    C) tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di
commercializzazione A e B: 
  a)  che  provengano  direttamente  da  tuberi-seme  di  base  o  da
tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase  anteriore
a quella dei tuberi-seme di base  purche'  i  tuberi  di  detta  fase
anteriore  siano  risultati,  a  seguito  di  un   esame   ufficiale,
rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base; 
  b) che sia prevista la destinazione di  essi  soprattutto  per  una
produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate; 
  c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati  numeri
VI e VII per i tuberi-seme certificati; 
  d) che, all'atto di un esame ufficiale,  sia  stata  constatata  la
rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). 
  2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di  micropropagazione  e
non conformi  alle  dimensioni  previste  dal  presente  regolamento,
possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art.  14
della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art.  20  del  presente
regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari: 
  a) deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento; 
  b) le condizioni applicabili ai tuberi-seme teste' definiti; 
  c) le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme. 
  2-bis. Durante tutte le operazioni di produzione  dei  tuberi-seme,
inclusa  la  calibratura,  il  magazzinaggio,  il  trattamento  e  il
trasporto, devono essere adottate, per ragioni fitosanitarie,  misure
idonee a separare i tuberi-seme dalle altre patate. Il Ministro delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  con  proprio  decreto,
stabilisce le modalita' di applicazione del presente comma.».