Art. 2 Nel decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, l'art. 25 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente articolo si intende per: a) "pianta madre", una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione; b) "micropropagazione", la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetali differenziati ottenuti da una pianta. 1. Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti: A) i tuberi-seme di pre-base che si suddividono nelle due classi di commercializzazione PBTC e PB: a) provengono da piante madri indenni dai seguenti organismi nocivi: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virus dell'accartocciamento delle foglie della patata, virus A della patata, virus M della patata, virus S della patata, virus X della patata e virus Y della patata; b) sono indenni da sintomi di gamba nera; c) la percentuale numerica di piante in crescita non conformi alla varieta' e la percentuale numerica delle piante di una varieta' diversa non devono essere superiori, complessivamente, allo 0,01%; d) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore allo 0,5%; e) la percentuale numerica di piante in crescita con sintomi di mosaico o con sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore allo 0,1%; f) il numero massimo di generazioni sul campo e' limitato a quattro. All'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f). Nel caso di dubbi tale esame e' integrato con prove ufficiali sulle foglie. Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione la conformita' a quanto stabilito dalla lettera a) e' verificata mediante una prova ufficiale della pianta madre oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale. Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale la conformita' a quanto stabilito dalla lettera a) e' verificata mediante una prova ufficiale del ceppo clonale oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale; B) tuberi-seme di base che si suddividono nelle tre classi di commercializzazione S - SE - E: a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta' e dello stato sanitario; b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati; c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri VI e VII per i tuberi-seme di base; d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c); C) tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di commercializzazione A e B: a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purche' i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base; b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate; c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri VI e VII per i tuberi-seme certificati; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). 2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari: a) deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento; b) le condizioni applicabili ai tuberi-seme teste' definiti; c) le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme. 2-bis. Durante tutte le operazioni di produzione dei tuberi-seme, inclusa la calibratura, il magazzinaggio, il trattamento e il trasporto, devono essere adottate, per ragioni fitosanitarie, misure idonee a separare i tuberi-seme dalle altre patate. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce le modalita' di applicazione del presente comma.».