(( Art. 1-bis 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))