Art. 2 
 
  1. Gli interventi di cui al  precedente  art.  1  sono  subordinati
all'acquisizione della documentazione antimafia  di  cui  al  decreto
legislativo n. 159/2011, ove necessaria; 
  2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M.  8  agosto  2000,  n.
593,  e'  data  facolta'  al  soggetto   proponente   di   richiedere
un'anticipazione per  un  importo  massimo  del  30%  dell'intervento
concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati  la
stessa dovra' essere garantita da  fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa di pari importo. 
  3. Le erogazioni dei contributi saranno autorizzate  per  stati  di
avanzamento  lavori  semestrali,  debitamente  rendicontati,  e  sono
subordinate alle effettive disponibilita' delle risorse a valere  sui
Fondi  FAR  e  FIRST,  in  relazione  alle  quali,  ove  perente,  si
richiedera' la riassegnazione. 
  4. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato  tiene
conto delle seguenti disposizioni: 
    a) la durata del finanziamento e' stabilita  in  un  periodo  non
superiore a dieci anni, decorrente dalla data del  presente  decreto,
comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo  fino  ad  un
massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento  (suddiviso  in
rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non
puo' superare la durata suddetta e si conclude  alla  prima  scadenza
semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del  progetto
di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto  innanzi  si  considera,
quale primo semestre intero, il semestre solare  nel  quale  cade  la
data del presente decreto; 
    b)  le  rate   dell'ammortamento   sono   semestrali,   costanti,
posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza  primo
gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse  coincide  con
la seconda  scadenza  semestrale  solare  successiva  alla  effettiva
conclusione del progetto; 
    c) il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti  agevolati
e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. 
  5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per ciascun soggetto proponente del costo ammesso  e  della  relativa
quota di contributo. 
  6. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate  in
ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in
ambito nazionale, ove compatibili con la  normativa  di  riferimento,
anche regolamentare e di prassi.