Art. 4 1. La valutazione in merito all'ammissibilita' dei progetti a partecipazione italiana e' effettuata dal Ministero dello sviluppo economico e successivamente condivisa con gli omologhi europei coinvolti. 2. Per i successivi adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli dei progetti che hanno superato la fase di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del medesimo soggetto gestore degli interventi di ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile.