Art. 4 
 
  1. La valutazione  in  merito  all'ammissibilita'  dei  progetti  a
partecipazione italiana e' effettuata dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  e  successivamente  condivisa  con  gli  omologhi  europei
coinvolti. 
  2.  Per  i  successivi   adempimenti   tecnici   e   amministrativi
riguardanti   l'istruttoria   delle   domande,   l'erogazione   delle
agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni  e  controlli
dei progetti che hanno superato  la  fase  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'  avvalersi  del  medesimo
soggetto gestore degli interventi di ricerca e sviluppo del Fondo per
la crescita sostenibile.