Art. 5 
 
  1. I soggetti proponenti possono  presentare  i  progetti,  con  le
modalita' specificate nell'allegato Capitolato tecnico, a partire dal
giorno successivo  alla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e  comunque  non  prima
del 1° ottobre 2015, e fino al 29 gennaio 2016. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 ottobre 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2015 
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