Art. 5 1. I soggetti proponenti possono presentare i progetti, con le modalita' specificate nell'allegato Capitolato tecnico, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e comunque non prima del 1° ottobre 2015, e fino al 29 gennaio 2016. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 2015 Il Ministro: Guidi Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3596