Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come
stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri  del  6  novembre
2015, nel limite di euro 2.664.000,00  a  valere  sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'articolo 5,  comma  5-quinquies  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato. 
  3. La regione Liguria ed i comuni interessati  sono  autorizzati  a
trasferire sulla contabilita' speciale di cui al  comma  2  eventuali
ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto
emergenziale  in  rassegna,  la  cui  quantificazione   deve   essere
effettuata entro 10 giorni dalla  data  di  adozione  della  presente
ordinanza. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225  e
successive modificazioni e integrazioni.