Art. 12 Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. 1. Nell'ambito delle finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, il commissario delegato provvede alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile locali impiegate dalla regione Campania in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo di euro 100.000,00. Il commissario definisce, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, le necessarie modalita' attuative. Gli oneri eventualmente eccedenti restano a carico delle risorse statali all'uopo ordinariamente dedicate. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 3 della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere direttamente, entro il limite massimo di euro 100.000,00, alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale di cui all'art. 1 del medesimo decreto nonche' appartenenti alle colonne mobili regionali attivate in occasione dell'emergenza di cui in premessa. Eventuali economie residue saranno versate nella contabilita' speciale di cui all'art. 3, comma 2 della presente ordinanza. Gli oneri eventualmente eccedenti restano a carico delle risorse statali all'uopo ordinariamente dedicate.