Art. 12 
 
Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e  10  del  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. 
 
  1. Nell'ambito delle finalita' di cui alla lettera a) del  comma  2
dell'art. 5 della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive
modificazioni, il commissario delegato provvede alla liquidazione dei
rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e  10  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8  febbraio  2001,  n.  194  per   gli
interventi  effettuati  dalle  organizzazioni  di   volontariato   di
protezione  civile  locali  impiegate  dalla  regione   Campania   in
occasione dell'emergenza di cui alla  presente  ordinanza,  entro  il
limite massimo di euro 100.000,00. Il commissario definisce, d'intesa
con il Dipartimento della protezione civile, le necessarie  modalita'
attuative. Gli oneri eventualmente eccedenti restano a  carico  delle
risorse statali all'uopo ordinariamente dedicate. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  nell'ambito  delle
risorse finanziarie stanziate dall'art. 3 della  presente  ordinanza,
il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato  a  provvedere
direttamente, entro  il  limite  massimo  di  euro  100.000,00,  alla
liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli  9  e  10
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,  n.  194
dalle organizzazioni di volontariato di  protezione  civile  iscritte
nell'elenco centrale di cui all'art. 1 del medesimo  decreto  nonche'
appartenenti alle colonne  mobili  regionali  attivate  in  occasione
dell'emergenza di cui in premessa. Eventuali economie residue saranno
versate nella contabilita' speciale di cui all'art. 3, comma 2  della
presente ordinanza.  Gli  oneri  eventualmente  eccedenti  restano  a
carico delle risorse statali all'uopo ordinariamente dedicate.