Art. 13 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso  alla
popolazione  o  nelle   attivita'   connesse   all'emergenza.   Detta
ricognizione e' effettuata sulla base  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti,  dal  personale   non   dirigenziale   delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 14 al  31  ottobre
2015. Il medesimo commissario delegato provvede al relativo  ristoro,
entro il limite massimo di 50  ore  procapite,  nei  confronti  delle
predette amministrazioni sulla base degli  esiti  della  ricognizione
effettuata. 
  2. Al personale di cui al comma  1,  direttamente  impiegato  nelle
attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 1° novembre  2015  fino
al termine dello stato di emergenza, entro il limite  di  50  unita',
puo'  essere  autorizzata  la  corresponsione,  nel  limite   massimo
complessivo di 20 ore mensili procapite, di compensi per  prestazioni
di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti  previsti
dai rispettivi ordinamenti. 
  3.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  direttamente
impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle  attivita'
connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita'  mensile  pari
al 30%  della  retribuzione  mensile  di  posizione  e/o  di  rischio
prevista  dai  rispettivi  ordinamenti,  commisurata  ai  giorni   di
effettivo impiego, per il periodo dal  14  al  31  ottobre  2015,  in
deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 
  4. Ai soggetti di cui al  comma  3,  direttamente  impegnati  nelle
attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 1° novembre  2015  fino
al termine dello stato di emergenza, entro il limite  di  25  unita',
puo' essere autorizzata la corresponsione della  predetta  indennita'
mensile pari al 30% della retribuzione mensile di  posizione  e/o  di
rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di
effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale
di comparto. 
  5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo  sono  posti  a
carico delle risorse di cui all'art. 3 ed,  a  tal  fine,  nel  piano
degli interventi di cui all'art. 1, comma  3,  sono  quantificate  le
somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi
2 e 4, sono definite le modalita' per l'individuazione preventiva dei
soggetti beneficiari.