IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n.  127
del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 3 del precitato  decreto  n.  509/1998  e  dal  Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3
del predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai  sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 25 gennaio 2011 con il  quale  l'"Istituto
Gestalt Romagna" e' stato abilitato ad istituire e ad attivare  nella
sede di Ravenna, un corso di formazione in psicoterapia, per  i  fini
di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in  data  23  maggio  2012  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede didattica principale da Ravenna a Cesena; 
  Vista l'istanza  con  la  quale  l'"Istituto  Gestalt  Romagna"  ha
chiesto l'abilitazione  ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia  nella  sede  periferica  di  Reggio
Emilia - Via Papa Giovanni XXIII, 18 - per un  numero  massimo  degli
allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 10 unita'  e,  per
l'intero corso, a 40 unita', ai  sensi  dell'art.  4  del  richiamato
decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento nella seduta
del 13 maggio 2015; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) nella riunione del 7 ottobre 2015 trasmessa con
nota prot. 2022 del 12 ottobre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per i fini di cui  all'articolo  4  del  regolamento  adottato  con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509,  l'"Istituto  Gestalt  Romagna"  e'
autorizzato ad istituire e  ad  attivare  nella  sede  periferica  di
Reggio  Emilia  -  Via  Papa  Giovanni  XXIII,  18,  ai  sensi  delle
disposizioni  di  cui  al   titolo   II   del   regolamento   stesso,
successivamente  alla  data  del  presente  decreto,  un   corso   di
specializzazione    in    psicoterapia     secondo     il     modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di  riconoscimento  della
sede principale.