Art. 71 
 
 
     Incidenza dei piani di risoluzione sulle finanze pubbliche 
 
  1. Nei casi in cui il piano di risoluzione di  gruppo  deve  essere
adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte  di  autorita'
di risoluzione rappresentate nel collegio di  risoluzione,  la  Banca
d'Italia,  se  e'  l'autorita'  di  risoluzione   di   una   societa'
controllata sottoposta a vigilanza  consolidata  in  un  altro  Stato
membro, puo' chiedere il riesame del piano di risoluzione  di  gruppo
che puo' avere effetti sulle finanze pubbliche. Se  la  richiesta  e'
presentata da un'altra autorita' di risoluzione, la  Banca  d'Italia,
quando e' autorita' di risoluzione di gruppo, avvia  un  riesame  del
piano di risoluzione di gruppo, anche riguardo al requisito minimo di
fondi propri e passivita' ammissibili. 
  2. Se un piano di risoluzione di  gruppo  deve  essere  adottato  o
aggiornato  con  decisione  congiunta  da  parte  di   autorita'   di
risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione,  ed  e'  stata
deferita all'ABE una questione ai sensi dell'articolo  19,  paragrafo
3, del Regolamento (UE) n. 1093/2010, la Banca d'Italia puo', sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze,  chiedere  che  l'ABE  si
astenga dal decidere  sulla  questione,  se  la  sua  decisione  puo'
incidere in qualunque modo sulle finanze pubbliche. 
 
          Note all'art. 71: 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 3 dell'art.
          19 del citato Regolamento (UE) n. 1093/2010: 
              "Art. 19 (Risoluzione delle controversie tra  autorita'
          competenti  in  situazioni  transfrontaliere).  -  1.  -  2
          (Omissis). 
              3. Se le autorita' competenti interessate non  riescono
          a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di  cui
          al paragrafo 2,  l'Autorita'  puo',  in  conformita'  della
          procedura di cui all'art. 44, paragrafo 1, terzo  e  quarto
          comma, adottare una decisione per imporre loro di  adottare
          misure specifiche o di  astenersi  dall'agire  al  fine  di
          risolvere  la  questione,  con  valore  vincolante  per  le
          autorita' competenti interessate, e assicurare il  rispetto
          del diritto dell'Unione. 
              (Omissis).".