Art. 77 
 
 
                  Scambio di informazioni riservate 
 
  1. La Banca d'Italia e il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
scambiano informazioni riservate  con  le  autorita'  di  risoluzione
extracomunitarie al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni: 
    a) l'autorita' di  risoluzione  extracomunitaria  e'  soggetta  a
obblighi di riservatezza  considerati  almeno  equivalenti  a  quelli
previsti dall'art. 5, ferma  restando  l'applicabilita'  del  diritto
sulla protezione dei dati personali; 
    b) le informazioni  sono  necessarie  per  l'esercizio  da  parte
dell'autorita' extracomunitaria delle funzioni di risoluzione a  essa
affidate, nonche' utilizzate esclusivamente a tali fini. 
  2. Se le informazioni  in  possesso  della  Banca  d'Italia  o  del
Ministero dell'economia e delle finanze provengono da un altro  Stato
membro, esse possono essere comunicate a un'autorita' di  risoluzione
extracomunitaria  solo  al  verificarsi  congiunto   delle   seguenti
condizioni: 
    a) l'autorita' di risoluzione dello Stato membro che ha trasmesso
l'informazione ha dato il proprio assenso alla comunicazione; 
    b) la comunicazione delle informazioni avviene esclusivamente  ai
fini stabiliti dall'autorita' di risoluzione dello Stato  membro  che
ha comunicato l'informazione. 
  3. Ai fini del presente articolo le informazioni  sono  considerate
riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal
diritto dell'Unione Europea.