Art. 88 
 
 
             Valutazione della differenza di trattamento 
 
  1. A seguito delle azioni di risoluzione, un  esperto  indipendente
incaricato  dalla  Banca  d'Italia   effettua   senza   indugio   una
valutazione per determinare: 
    a) il trattamento che gli azionisti e i creditori -  incluso,  se
del caso, il sistema di garanzia dei depositanti - avrebbero ricevuto
se, nel  momento  in  cui  e'  stata  accertata  la  sussistenza  dei
presupposti  per  l'avvio  della  risoluzione,  l'ente  sottoposto  a
risoluzione fosse stato  liquidato  secondo  la  liquidazione  coatta
amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra  analoga
procedura concorsuale applicabile e  le  azioni  di  risoluzione  non
fossero state poste in essere; 
    b) l'eventuale differenza rispetto  al  trattamento  ricevuto  da
costoro in concreto per effetto delle azioni di risoluzione. 
  2. La valutazione indicata al comma 1 e' distinta dalla valutazione
di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II; essa puo' essere svolta  dal
medesimo esperto. 
  3. La valutazione di cui al comma 1 non tiene conto  dell'eventuale
erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario  in  favore
dell'ente sottoposto a risoluzione. 
 
          Note all'art. 88: 
              - Per il riferimento al Testo Unico Bancario di cui  al
          decreto legislativo n. 385  del  1993,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 1.