Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 181, corredato delle  relative  note,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano  invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) «autorita' di risoluzione» indica la Banca  d'Italia  nonche'
un'autorita' non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di
risoluzione;»; 
    b) al comma 1, la lettera h) e'  sostituita  dalla  seguente:  h)
«Stato terzo» indica lo Stato non membro dell'Unione europea;»; 
    c) al comma 2, alla lettera c) la parola:  «extracomunitario»  e'
sostituita dalla seguente: «terzo». 
  2. All'articolo 4, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «4-bis.  Nell'esercizio  delle  funzioni  previste  dal  presente
decreto legislativo, alla Banca  d'Italia,  ai  componenti  dei  suoi
organi nonche' ai suoi dipendenti si  applica  l'articolo  24,  comma
6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
  3. All'articolo 7 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  la  parola:  «Governatore»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Direttorio»; 
    b) al  comma  6,  dopo  le  parole:  «SEVIF,»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche'  con  le  autorita'  di  risoluzione  degli  Stati
comunitari,»; 
    c) al comma 7, la parola «extracomunitari»  e'  sostituita  dalla
seguente: «terzi». 
  4. All'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, la parola:  «extracomunitari»  e'  sostituita
dalla seguente: «terzi». 
  5. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385,  la  parola:  «extracomunitario»  e'  sostituita  dalla
seguente: «terzo». 
  6. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385,  la  parola:  «extracomunitario»  e'  sostituita  dalla
seguente: «terzo». 
  7. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n.  385,  la  parola:  «extracomunitari»  e'  sostituita  dalla
seguente: «terzi». 
  8. All'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n.  385,  la  parola:  «extracomunitari»  e'  sostituita  dalla
seguente: «terzi». 
  9. All'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n.  385,  la  parola:  «extracomunitari»  e'  sostituita  dalla
seguente: «terzi». 
  10. La rubrica del titolo IV del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' sostituita dalla seguente: «Misure preparatorie,  di
intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa». 
  11. Dopo l'articolo 69 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, sub titolo IV, e' inserito il seguente: 
    «Art. 69-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente  titolo  si
intendono per: 
      a) «alta dirigenza»: il direttore  generale,  i  vice-direttori
generali e le  cariche  ad  esse  assimilate,  i  responsabili  delle
principali aree  di  affari  e  coloro  che  rispondono  direttamente
all'organo amministrativo; 
      b) «autorita' di risoluzione a livello di gruppo»:  l'autorita'
di risoluzione dello Stato membro in  cui  si  trova  l'autorita'  di
vigilanza su base consolidata; 
      c) «depositi»: i crediti  relativi  ai  fondi  acquisiti  dalle
banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i  crediti
relativi a fondi acquisiti dalla  banca  debitrice  rappresentati  da
strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui  capitale  non  e'
rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale e'  rimborsabile  alla
pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con  la
banca o terzi;  costituiscono  depositi  i  certificati  di  deposito
purche' non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie; 
      d) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi
dell'articolo 96-bis, commi 3 e 4, sono astrattamente idonei a essere
rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti; 
      e) «depositi protetti»: un deposito ammissibile al rimborso che
non supera il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei
depositanti previsto dall'articolo 96-bis, comma 5; 
      f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono
disposte: 
        1)  l'amministrazione  straordinaria,   nonche'   le   misure
adottate nel suo ambito; 
        2) le misure previste nei Capi II, III e IV  del  Titolo  IV,
del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]; 
        3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai  numeri  1)  e
2), adottate da autorita' di altri Stati comunitari; 
      g) «risoluzione»: la procedura di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera uu) del decreto legislativo [di recepimento  della  direttiva
2014/59/UE] 
      h) «sistema di tutela istituzionale»: un  accordo  riconosciuto
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo  113,  paragrafo  7,  del
regolamento (UE) n. 575/2013; 
      i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti  di
Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera  mmm),  del  decreto  legislativo  [di  recepimento  della
direttiva 2014/59/UE]; 
      l) «succursale significativa»: una succursale di una  banca  in
uno  Stato  comunitario   considerata   significativa   dalla   Banca
d'Italia.». 
  12. Al titolo IV, del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, prima del capo I, sono inseriti i seguenti: 
    «Capo 01-I (Piani di risanamento). 
    Art. 69-ter (Ambito di applicazione). - 1.  Le  disposizioni  del
presente capo si applicano: 
      a)  alle  banche  italiane  e  succursali  italiane  di  banche
extracomunitarie; 
      b) alle societa' italiane capogruppo di un  gruppo  bancario  e
alle societa' componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61; 
      c)  alle   societa'   incluse   nell'ambito   della   vigilanza
consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h). 
    2. Ai fini del presente capo,  il  controllo  sussiste  nei  casi
previsti dall'articolo 23. 
    Art. 69-quater (Piani di risanamento). - 1. Le banche  si  dotano
di un piano di risanamento  individuale  che  preveda  l'adozione  di
misure  volte  al  riequilibrio  della  situazione   patrimoniale   e
finanziaria in caso di suo  significativo  deterioramento.  Il  piano
riguarda, se di interesse non trascurabile per il  risanamento  della
banca, anche le societa' italiane ed estere incluse  nella  vigilanza
consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c). 
    2. Non sono tenute a dotarsi di piani di  risanamento  le  banche
appartenenti a un gruppo  bancario,  salvo  che  cio'  non  sia  loro
specificamente  richiesto  dalla  Banca  d'Italia.  Per   le   banche
sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario,  la
richiesta  di  piani  individuali  e'   effettuata   in   conformita'
dell'articolo 69-septies. 
    3. Fatto salvo l'articolo  69-decies,  il  piano  di  risanamento
contiene le informazioni  richieste  da  provvedimenti  di  carattere
generale e particolare della Banca d'Italia e  da  regolamenti  della
Commissione europea. 
    4. Il piano di risanamento non presuppone ne' contempla l'accesso
a un sostegno finanziario pubblico straordinario. 
    5.   Il   piano   di   risanamento   e'   approvato   dall'organo
amministrativo,  che  lo  sottopone  alla  Banca  d'Italia   per   le
valutazioni di cui all'articolo 69-sexies. Il piano e' riesaminato e,
se necessario,  aggiornato  almeno  annualmente  o  con  la  maggiore
frequenza richiesta dalla Banca  d'Italia.  Si  procede  comunque  al
riesame  e  all'eventuale  aggiornamento  del  piano   in   caso   di
significativo mutamento della  struttura  giuridica  o  organizzativa
della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria. 
    Art. 69-quinquies (Piani di  risanamento  di  gruppo).  -  1.  La
capogruppo italiana di un gruppo bancario si  dota  di  un  piano  di
risanamento di gruppo che individua misure coordinate e  coerenti  da
attuare per se', per ogni societa' del gruppo e, se di interesse  non
trascurabile per il risanamento del gruppo, per le societa'  italiane
ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate  nell'articolo
69-ter, comma 1, lettera c). 
    2. Non e' tenuta a dotarsi di un piano di risanamento  di  gruppo
la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza  consolidata
in un altro  Stato  comunitario,  salvo  che  cio'  non  sia  a  essa
specificamente richiesto in conformita' dell'articolo 69-septies. 
    3.  Il  piano  di  risanamento  di  gruppo   e'   finalizzato   a
ripristinare  l'equilibrio  patrimoniale  e  finanziario  del  gruppo
bancario nel suo complesso e delle singole  banche  che  ne  facciano
parte. 
    4.  Il  piano  di  risanamento  di  gruppo  contiene  almeno   le
informazioni richieste  da  provvedimenti  di  carattere  generale  o
particolare della Banca d'Italia e da regolamenti  della  Commissione
europea. Ove siano stati conclusi tra le societa' del gruppo  accordi
ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il  ricorso
al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano  di
risanamento di  gruppo  individua,  altresi',  i  possibili  ostacoli
all'attuazione delle misure di risanamento, inclusi  gli  impedimenti
di fatto o di diritto all'allocazione tempestiva di fondi propri e al
pronto trasferimento di attivita' nonche' al rimborso  di  passivita'
fra societa' del gruppo. 
    5. Il piano di risanamento di  gruppo  e'  approvato  dall'organo
amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia,  in
conformita' dell'articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in
altri Stati comunitari. 
    6. La Banca d'Italia, nel rispetto  degli  articoli  5  e  6  del
decreto legislativo [di recepimento  della  direttiva  2014/59/UE]  e
dell'articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo: 
      a) alle  autorita'  competenti  interessate  rappresentate  nei
collegi delle autorita'  di  vigilanza  o  con  le  quali  sia  stato
stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione; 
      b) alle autorita' competenti degli Stati comunitari in  cui  le
banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative; 
      c) alle autorita' di  risoluzione  delle  societa'  controllate
incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonche' all'autorita'  di
risoluzione a livello di gruppo. 
    7. Il piano  di  risanamento  di  gruppo  e'  riesaminato  e,  se
necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza
richiesta dalla Banca d'Italia. Si  procede  comunque  al  riesame  e
all'eventuale  aggiornamento  del  piano  in  caso  di  significativo
mutamento della struttura giuridica  o  organizzativa  del  gruppo  o
della sua situazione patrimoniale o finanziaria. 
    Art. 69-sexies (Valutazione dei piani di risanamento  individuali
e  di  gruppo).  -  1.  La  Banca  d'Italia,  entro  sei  mesi  dalla
presentazione del piano di risanamento e sentite, per  le  succursali
significative, le autorita' competenti degli Stati comunitari in  cui
esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano
in conformita' dei criteri  indicati  nelle  pertinenti  disposizioni
dell'Unione europea. 
    2.  Il  piano  di  risanamento  e'  trasmesso  all'autorita'   di
risoluzione per la  formulazione  di  eventuali  raccomandazioni  sui
profili rilevanti  per  la  risoluzione  della  banca  o  del  gruppo
bancario. 
    3. Se all'esito della verifica emergono carenze o impedimenti  al
conseguimento delle finalita' del  piano,  la  Banca  d'Italia  puo',
fissando i relativi termini: 
      a) richiedere alla banca o alla  capogruppo  di  presentare  un
piano modificato; 
      b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano; 
      c)  ordinare  modifiche  da   apportare   all'attivita',   alla
struttura organizzativa o alla forma societaria  della  banca  o  del
gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire  le
finalita' del piano. 
    4. Resta ferma la possibilita' di adottare, ove le circostanze lo
richiedano, una o piu' delle misure previste dagli articoli 53-bis  e
67-ter. 
    Art. 69-septies (Rapporti con  le  altre  autorita'  e  decisioni
congiunte sui piani di  risanamento).  -  1.  Nei  casi  e  nei  modi
previsti dalle disposizioni dell'Unione europea,  la  Banca  d'Italia
coopera con le autorita' competenti degli altri Stati comunitari  per
la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che  includono  una
banca in  tali  Stati  e  per  l'applicazione  delle  misure  di  cui
all'articolo 69-sexies, comma  3.  Nella  valutazione  dei  piani  di
risanamento di gruppo la Banca d'Italia  tiene  conto  del  possibile
pregiudizio per le singole societa' del gruppo. Essa  riconosce  come
valide  e  applicabili  le  decisioni  prese  in  conformita'   delle
disposizioni dell'Unione europea. 
    2.  La  Banca  d'Italia  puo',  nei  casi  previsti  dal  diritto
dell'Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione
non vincolante dinanzi all'ABE, richiedere  l'assistenza  dell'ABE  o
deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una
decisione e' stata deferita all'ABE, la  Banca  d'Italia  si  astiene
dall'adottare  provvedimenti  e  si  attiene  alle  decisioni  finali
dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti  dal
diritto dell'Unione, la Banca  d'Italia  adotta  i  provvedimenti  di
propria competenza. 
    Art. 69-octies (Misure attuative dei piani di risanamento). -  1.
La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento
o  di  astenersi  dall'adottare  una  misura  pur   ricorrendone   le
circostanze e' comunicata senza indugio alla Banca d'Italia. 
    Art. 69-novies (Trasmissione dei piani di risanamento). -  1.  Le
banche e le capogruppo italiane controllate da  una  societa'  estera
inclusa nella vigilanza consolidata della Banca  d'Italia  provvedono
alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e
ogni altro dato che debba essere trasmesso  tra  la  societa'  estera
controllante e la Banca d'Italia. 
    2. Le societa' aventi sede legale in Italia che  controllano  una
banca soggetta a vigilanza in un altro Stato comunitario  collaborano
con l'autorita' competente di tale Stato al  fine  di  assicurare  la
trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni
altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento. 
    Art. 69-decies (Piani di risanamento  in  forma  semplificata  ed
esenzioni). -  1.  La  Banca  d'Italia  puo',  con  provvedimenti  di
carattere generale o particolare, prevedere modalita' semplificate di
adempimento  degli  obblighi  stabiliti  dal  presente  capo,  avendo
riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della  banca  o  del
gruppo bancario in considerazione  delle  loro  caratteristiche,  ivi
incluse  le  dimensioni,  la  complessita'  operativa,  la  struttura
societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di  tutela
istituzionale. 
    2. La Banca d'Italia puo' inoltre  esentare  dal  rispetto  delle
disposizioni del presente capo una banca aderente  a  un  sistema  di
tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente
capo sono assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione
con la banca aderente esentata. 
    Art. 69-undecies (Disposizioni di  attuazione).  -  1.  La  Banca
d'Italia puo' emanare disposizioni attuative del presente capo, anche
per tener conto di orientamenti dell'ABE. 
    Capo 02-I (Sostegno finanziario di gruppo). 
    Art. 69-duodecies (Accordo di gruppo). - 1. Una banca italiana  o
societa' italiana capogruppo  di  un  gruppo  bancario,  le  societa'
italiane ed  estere  appartenenti  al  gruppo  bancario  e  le  altre
societa' incluse nella vigilanza consolidata  indicate  nell'articolo
69-ter, comma 1,  lettera  c),  possono  concludere  un  accordo  per
fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui  si  realizzino  per
una  di  esse  i  presupposti  dell'intervento   precoce   ai   sensi
dell'articolo  69-octiesdecies  e  siano  soddisfatte  le  condizioni
indicate nel presente capo. 
    2. Fermo restando quanto previsto dal capo IX del  titolo  V  del
libro V del codice civile, il presente capo non si applica: 
      a)  alle  operazioni  di  finanziamento  e  di  gestione  della
liquidita' eseguite tra societa' del gruppo bancario se  per  nessuna
di esse sussistono i presupposti dell'intervento precoce; 
      b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma, ivi incluso
l'apporto di capitale, a un'altra societa' del gruppo al di fuori dei
casi previsti dall'accordo, quando la societa'  cui  il  sostegno  e'
concesso si trovi in difficolta' e il sostegno sia in  linea  con  le
politiche del gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilita' del
gruppo. 
    3. Le societa' che aderiscono all'accordo di sostegno finanziario
di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno finanziario in conformita'
dei termini dell'accordo. Possono essere previsti anche  obblighi  di
sostegno reciproco. 
    4. Il sostegno finanziario  puo'  essere  concesso  in  forma  di
finanziamento, di prestazione di  garanzia  o  mediante  la  messa  a
disposizione di beni o attivita' da utilizzare come garanzia reale  o
finanziaria, nonche' con  qualsiasi  combinazione  di  queste  forme,
mediante un'unica o piu' operazioni, anche tra  il  beneficiario  del
sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti
all'accordo. 
    5. L'accordo e' conforme ai seguenti principi: 
      a) l'accordo e' sottoscritto da ciascuna  parte  nell'esercizio
della propria autonomia negoziale e  in  coerenza  con  le  eventuali
direttive impartite dalla capogruppo; 
      b) le parti chiamate  a  fornire  sostegno  finanziario  devono
essere pienamente informate sulla situazione  dei  beneficiari  prima
della decisione di fornire il sostegno; 
      c) l'accordo indica i criteri di calcolo  per  determinare,  al
momento  in  cui  il   sostegno   finanziario   viene   fornito,   il
corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione  effettuata  in  virtu'
dell'accordo stesso;  ove  necessario  per  conseguire  le  finalita'
dell'accordo, i criteri  possono  non  tenere  conto  del  prezzo  di
mercato, in particolare se esso e' influenzato da fattori anomali  ed
esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone,  in
forza dell'appartenenza al gruppo del beneficiario,  di  informazioni
non pubbliche rilevanti. 
    6. L'accordo di sostegno finanziario di gruppo  non  puo'  essere
concluso se, al momento della sua conclusione, per  una  delle  parti
dell'accordo sussistono,  a  giudizio  dell'autorita'  competente,  i
presupposti dell'intervento precoce. 
    7. Nessun diritto, pretesa o azione derivante  dall'accordo  puo'
essere esercitato da soggetti diversi dalle parti, neppure  ai  sensi
dell'articolo 2900 del codice civile. 
    Art. 69-terdecies (Autorizzazione dell'accordo). - 1. Il progetto
di accordo e' sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che
valuta la sua  coerenza  con  le  condizioni  previste  nell'articolo
69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorita'  competenti
sulle banche comunitarie aderenti all'accordo, in  conformita'  delle
pertinenti disposizioni dell'Unione europea. 
    2.   La   Banca   d'Italia   disciplina   il   procedimento   per
l'autorizzazione di cui al comma 1. 
    3. Il progetto di accordo e  ogni  sua  modifica  sono  trasmessi
all'autorita' di risoluzione a seguito dell'autorizzazione di cui  al
comma 1. 
    Art.  69-quaterdecies   (Approvazione   dell'accordo   da   parte
dell'assemblea dei soci e concessione del sostegno). - 1. Il progetto
di  accordo  autorizzato  ai  sensi  dell'articolo  69-terdecies   e'
sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci  di
ciascuna societa' del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a
un  parere  predisposto  dai  componenti   indipendenti   dell'organo
amministrativo sull'interesse della societa' ad  aderire  all'accordo
nonche' sulla  convenienza  e  sulla  correttezza  sostanziale  delle
relative condizioni. L'accordo produce  effetti  solo  nei  confronti
delle societa' le cui assemblee hanno approvato il progetto. 
    2. La competenza a decidere sulla concessione o sull'accettazione
del sostegno finanziario in esecuzione dell'accordo spetta all'organo
amministrativo. La delibera di concessione del  sostegno  finanziario
di gruppo e' motivata, indica l'obiettivo del sostegno finanziario  e
la    conformita'    alle    condizioni    stabilite     all'articolo
69-quinquiesdecies. 
    3. L'organo amministrativo della  societa'  aderente  all'accordo
riferisce annualmente all'assemblea dei soci in merito all'esecuzione
dell'accordo. 
    4. L'assemblea straordinaria dei soci puo'  revocare  la  propria
approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono
ancora realizzati i  presupposti  dell'intervento  precoce  ai  sensi
dell'articolo 69-octiesdecies in capo a una o piu' societa'  aderenti
all'accordo.  La  revoca  diviene  efficace  solo  a  seguito   della
predisposizione di un piano di risoluzione individuale  o  di  gruppo
che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi  12
mesi dalla revoca. 
    5. L'approvazione di un progetto di accordo di cui al comma  1  o
la sua revoca non  costituisce  causa  di  recesso  del  socio  dalla
societa'. 
    6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo  di  cui
al comma 1 e'  pubblicata  con  gli  stessi  mezzi  previsti  per  la
pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 53, comma  1,
lettera d), unitamente  a  una  descrizione  sommaria  del  contenuto
dell'accordo.   La   Banca   d'Italia   puo'   dettare   disposizioni
sull'informativa al pubblico dovuta dalle  banche  e  dalle  societa'
capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo. 
    Art. 69-quinquiesdecies (Condizioni per il  sostegno).  -  1.  Il
sostegno  finanziario  previsto  dall'accordo  e'  concesso  se  sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
      a) si puo' ragionevolmente prospettare che il sostegno  fornito
ponga  sostanziale   rimedio   alle   difficolta'   finanziarie   del
beneficiario; 
      b)  il  sostegno  finanziario  e'  diretto   a   preservare   o
ripristinare la stabilita' finanziaria del gruppo nel suo complesso o
di una delle societa' del gruppo ed e' nell'interesse della  societa'
del gruppo che fornisce il sostegno; 
      c) le condizioni del  sostegno  finanziario,  ivi  compreso  il
corrispettivo,  sono   determinate   in   conformita'   dell'articolo
69-duodecies, comma 5, lettera c); 
      d)  vi  e'  la  ragionevole  aspettativa,  sulla   base   delle
informazioni a disposizione dell'organo amministrativo della societa'
che fornisce il sostegno al momento  dell'assunzione  della  relativa
decisione, che sara' pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito
da  parte  della  societa'  beneficiaria,  qualora  il  sostegno  sia
concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell'ipotesi in cui  il
sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia
escussa, sara' possibile recuperare  per  intero,  anche  in  via  di
surroga o regresso, capitale, interessi e spese; 
      e)  la  concessione  del  sostegno  finanziario  non  mette   a
repentaglio la liquidita' o solvibilita' della  societa'  del  gruppo
che lo fornisce; 
      f) la concessione del  sostegno  finanziario  non  minaccia  la
stabilita'  del  sistema  finanziario,  in  particolare  nello  Stato
comunitario in cui ha sede la societa' del  gruppo  che  fornisce  il
sostegno; 
      g) la societa' del gruppo che fornisce  il  sostegno  rispetta,
nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia  di  capitale,
liquidita',  grandi  esposizioni  e  gli  altri  requisiti  specifici
eventualmente imposti in conformita' del Regolamento (UE) n. 575/2013
e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE,  e  la
concessione del sostegno finanziario non e' tale  da  determinare  la
violazione  di  questi  requisiti  da  parte  della  societa',  fatta
eccezione per il caso in cui l'autorita' competente per la  vigilanza
sulla  societa'  abbia  autorizzato  una  temporanea  deroga  a  tali
requisiti; 
      h) la concessione del sostegno finanziario  non  pregiudica  la
risolvibilita' della societa' del gruppo che lo fornisce. 
    Art.  69-sexiesdecies  (Opposizione  della   Banca   d'Italia   e
comunicazioni). - 1. La  delibera  di  concessione  del  sostegno  e'
trasmessa  alla  Banca  d'Italia,  che  puo'  vietare   o   limitarne
l'esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario  di  gruppo
di cui all'articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte. 
    2. La delibera di cui al comma 1 e' trasmessa all'ABE nonche', se
diverse  dalla  Banca  d'Italia,  all'autorita'  competente  per   la
vigilanza sulla societa'  che  riceve  il  sostegno  e  all'autorita'
competente per la vigilanza su base consolidata. 
    3. Il provvedimento della Banca d'Italia di cui  al  comma  1  e'
trasmesso all'ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2,  nonche',
se la Banca d'Italia e' l'autorita' competente per  la  vigilanza  su
base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito
ai sensi del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59]. 
    Art.  69-septiesdecies  (Norme  applicabili  e  disposizioni   di
attuazione).  -  1.  Alla  conclusione  degli  accordi  previsti  dal
presente capo e alla prestazione  di  sostegno  finanziario  in  loro
esecuzione non si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  53,
comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies  e  2901  del
codice civile, nonche' agli articoli 64, 65,  66  e  67,  216,  primo
comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare. 
    2. La Banca d'Italia  puo'  emanare  disposizioni  attuative  del
presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.». 
  13. Al titolo IV, capo I, prima della sezione  I,  e'  inserita  la
seguente: 
    «Sezione 01-I (Misure di intervento precoce). 
    Art. 69-octiesdecies (Presupposti). - 1. La Banca  d'Italia  puo'
disporre le seguenti misure nei confronti di una banca o una societa'
capogruppo di un gruppo bancario: 
      a)  le  misure  di  cui  all'articolo  69-noviesdecies,  quando
risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n.  575/2013,
delle disposizioni di attuazione della  direttiva  2013/36/UE  e  del
titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da  3  a
7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure
si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa  di  un
rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo; 
      b)  la  rimozione   degli   esponenti   di   cui   all'articolo
69-vicies-semel, quando risultano gravi  violazioni  di  disposizioni
legislative,  regolamentari  o  statutarie  o   gravi   irregolarita'
nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione
della banca o del gruppo bancario sia particolarmente  significativo,
e sempre che gli interventi indicati  nella  medesima  lettera  a)  o
quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano  sufficienti
per porre rimedio alla situazione. 
    Art. 69-noviesdecies (Attuazione del piano di risanamento e altre
misure). - 1. Fermi  restando  i  poteri  attribuiti  dagli  articoli
53-bis e 67-ter, la Banca d'Italia, al ricorrere dei  presupposti  di
cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), puo'  chiedere
alla banca o alla societa' capogruppo di un gruppo bancario  di  dare
attuazione, anche parziale, al piano di  risanamento  adottato  o  di
preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del  debito  con
tutti o  alcuni  creditori  secondo  il  piano  di  risanamento,  ove
applicabile, o di modificare la propria forma societaria. 
    2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1
puo': 
      a) richiedere l'aggiornamento del piano di  risanamento  quando
le condizioni che hanno  condotto  all'intervento  precoce  divergono
rispetto alle ipotesi contemplate nel piano; 
      b)  fissare  un  termine   per   l'attuazione   del   piano   e
l'eliminazione delle cause che  formano  presupposto  dell'intervento
precoce. 
    Art. 69-vicies (Poteri di accertamento e flussi  informativi).  -
1. Quando sia accertata l'esistenza, in relazione a una banca o ad un
gruppo   bancario,   delle   circostanze    di    cui    all'articolo
69-octiesdecies,  i  poteri  di  vigilanza  informativa  e  ispettiva
previsti agli articoli 51, 54, 66  e  67  possono  essere  esercitati
anche  al  fine  di  acquisire   le   informazioni   necessarie   per
l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale  esercizio  del
potere di riduzione o conversione di azioni, di altre  partecipazioni
e di  strumenti  di  capitale,  l'avvio  della  risoluzione  o  della
liquidazione  coatta  amministrativa,  nonche'  per  la   valutazione
prevista  dal  Titolo  IV,  Capo  I,  Sezione  II,  del  [decreto  di
recepimento della direttiva 2014/59/UE]. 
    2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono  trasmesse
alle autorita' di risoluzione. 
    Art. 69-vicies-semel (Rimozione dei componenti  degli  organi  di
amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza). - 1. Al ricorrere
dei  presupposti  indicati  all'articolo  69-octiesdecies,  comma  1,
lettera b), la Banca d'Italia puo' disporre la rimozione  e  ordinare
il rinnovo di  tutti  i  componenti  degli  organi  con  funzione  di
amministrazione  e  di  controllo  delle  banche  e  delle   societa'
capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il comma 4 dell'articolo
70. 
    2. Il provvedimento fissa la data da cui  decorrono  gli  effetti
della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca  o
della capogruppo con all'ordine del giorno il  rinnovo  degli  organi
con funzioni di amministrazione e controllo. 
    3. Ricorrendo i presupposti  richiamati  al  comma  1,  la  Banca
d'Italia puo' inoltre ordinare la rimozione di uno o piu'  componenti
dell'alta dirigenza di una banca o di una societa' capogruppo  di  un
gruppo bancario. 
    4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti  dei  nuovi
organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente  organo
della banca o della societa' capogruppo. 
    5. Resta salva  la  possibilita'  in  ogni  momento  di  disporre
l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo di cui
agli articoli 70 e 98. 
    6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali
ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e),  e  dell'articolo
67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per  porre  rimedio  alla
situazione. 
    Art. 69-vicies-bis (Disposizioni di attuazione). -  1.  La  Banca
d'Italia puo' emanare disposizioni attuative della presente  sezione,
anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.». 
  14. All'articolo 70, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La Banca  d'Italia  puo'  disporre  lo  scioglimento  degli
organi con funzioni di amministrazione e di  controllo  delle  banche
quando ricorrono le violazioni o le irregolarita' di cui all'articolo
69-octiesdecies, comma 1, lettera  b),  oppure  sono  previste  gravi
perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento e' richiesto con
istanza motivata dagli organi  amministrativi  ovvero  dall'assemblea
straordinaria.»; 
    b) al comma  2,  le  parole:  «art.  72»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 72»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il provvedimento e' comunicato dai commissari  nominati  ai
sensi dell'articolo 71 agli interessati, che ne  facciano  richiesta,
non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73.»; 
    d) al comma 4, le parole: «decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze» sono sostituite dalla seguente: «provvedimento»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che  il
provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine piu' breve o la
Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura puo'
essere prorogata per lo stesso periodo di un anno, anche per piu'  di
una volta, se sussistono i  presupposti  indicati  nel  comma  1.  Il
provvedimento di proroga e' pubblicato per  estratto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.»; 
    f) il comma 6 e' abrogato; 
    g) al comma 7, la parola: «abilita» e' sostituita dalle seguenti:
«o lo statuto abilitano». 
  15. L'articolo 70-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' abrogato. 
  16. All'articolo 71 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «La Banca d'Italia,  con  provvedimento
da emanarsi entro quindici giorni dalla  data  del  decreto  previsto
dall'articolo 70, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti:  «Con  il
provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia»; 
    b) al comma 2, il periodo: «Il provvedimento della Banca d'Italia
e la delibera di nomina del presidente del comitato  di  sorveglianza
sono  pubblicati  per  estratto  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana.» e' soppresso; 
    c) il comma 3 e' abrogato; 
    d) al comma 4 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «Se
necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia.»; 
    e) al comma 5, dopo le parole: «La Banca d'Italia,» sono inserite
le seguenti: «per ragioni d'urgenza e»; 
    f) al comma 6, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «I
commissari devono, inoltre, possedere le  competenze  necessarie  per
svolgere le  proprie  funzioni  ed  essere  esenti  da  conflitti  di
interesse.». 
  17. All'articolo 72 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Salvo che non sia diversamente specificato  all'atto  della
nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e  tutti  i  poteri
spettanti all'organo di amministrazione  della  banca  ai  sensi  del
codice civile,  delle  disposizioni  di  legge  applicabili  e  dello
statuto della banca. La Banca d'Italia, nel provvedimento di  nomina,
puo' stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati
poteri e funzioni di amministrazione.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  Salvo  che  non  sia  diversamente   specificato   nel
provvedimento  che  dispone   l'amministrazione   straordinaria,   ai
commissari spettano i compiti di accertare la  situazione  aziendale,
rimuovere  le  irregolarita'  e   promuovere   le   soluzioni   utili
nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente  gestione.  Le
disposizioni del codice civile, statutarie o  convenzionali  relative
ai  poteri  di  controllo  dei  titolari  di  partecipazioni  non  si
applicano agli atti dei commissari. All'atto della nomina,  la  Banca
d'Italia  puo'  stabilire  speciali  limitazioni  dei   compiti   dei
commissari  ovvero  attribuire  loro  compiti  ulteriori  e   diversi
rispetto a quelli indicati nel presente comma.»; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. La Banca d'Italia puo', in  ogni  momento,  revocare  o
sostituire i commissari e  i  membri  del  comitato  di  sorveglianza
oppure modificarne compiti e poteri.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. La Banca d'Italia puo' stabilire, all'atto della  nomina  o
successivamente con istruzioni impartite ai commissari  e  ai  membri
del comitato di sorveglianza, che  determinati  atti  dei  commissari
siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d'Italia ovvero
imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca.  I
componenti gli organi straordinari  sono  personalmente  responsabili
dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non
sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Il potere di convocare l'assemblea dei  soci  e  gli  altri
organi indicati all'articolo 70, comma 2,  spetta  esclusivamente  ai
commissari previa approvazione della  Banca  d'Italia.  L'ordine  del
giorno e'  stabilito  in  via  esclusiva  dai  commissari  e  non  e'
modificabile dall'organo convocato.»; 
    f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9. La responsabilita' dei commissari e dei membri del comitato
di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico  e'
limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.  Le  azioni  civili  nei
loro  confronti  sono  promosse  previa  autorizzazione  della  Banca
d'Italia.»; 
    g) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni,  sono
pubblici ufficiali.». 
  18. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, le parole: «Qualora ricorrano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Se ricorrono» e le parole: «dal  d.  lgs.  di  recepimento
della direttiva  93/22/CEE»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.». 
  19. All'articolo 75, comma 1, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n.  385,  dopo  le  parole  «comitato  di  sorveglianza,»  sono
inserite le seguenti:  «a  intervalli  periodici  stabiliti  all'atto
della nomina o successivamente nonche'». 
  20. Dopo l'articolo 75 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, e' inserito il seguente: 
    «Art. 75-bis (Commissari in temporaneo affiancamento).  -  1.  La
Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti  indicati  all'articolo  70,
puo' nominare uno  o  piu'  commissari  in  temporaneo  affiancamento
all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia,  nel  provvedimento
di nomina,  individua  funzioni,  doveri  e  poteri  dei  commissari,
specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi  compreso,
eventualmente, l'obbligo degli  amministratori  di  consultare  o  di
richiedere la previa autorizzazione dei commissari  per  l'assunzione
di determinati atti o decisioni. 
    2. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  della
presente sezione.». 
  21. L'articolo 76 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e' abrogato. 
  22. Dopo l'articolo 77 del decreto legislativo 1° settembre1993, n.
385, e' inserito il seguente: 
    «Art. 77-bis (Aumenti di capitale). - 1.  In  deroga  ai  termini
previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125-bis e 126
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  nelle  banche  nei
confronti delle quali e' stata  adottata  una  misura  di  intervento
precoce o disposto  l'avvio  dell'amministrazione  straordinaria,  le
assemblee chiamate a deliberare aumenti  di  capitale  finalizzati  a
ripristinare l'adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino
a dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, se  cosi'  e'
previsto dallo statuto. 
    2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate
nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati comunitari: 
      a) la  comunicazione  effettuata  dall'intermediario  ai  sensi
dell'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' effettuata sulla base delle evidenze  dei  conti  relative  al
termine della giornata contabile del terzo giorno di  mercato  aperto
precedente la data fissata per l'assemblea; 
      b) il termine di cui all'articolo 126-bis, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' ridotto a cinque giorni; 
      c) non trovano applicazione le modalita' di pubblicita' di  cui
all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58. 
    3. Le previsioni di cui al comma 2,  lettere  b)  e  c),  non  si
applicano alle banche nei confronti delle  quali  e'  stata  disposta
l'amministrazione straordinaria. 
    4. Il presente articolo si applica anche alle societa' capogruppo
di un gruppo bancario.». 
  23. All'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta  della
Banca d'Italia, puo' disporre  con  decreto  la  liquidazione  coatta
amministrativa  delle  banche,  anche  quando   ne   sia   in   corso
l'amministrazione straordinaria ovvero  la  liquidazione  secondo  le
norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17
del decreto legislativo [di recepimento della  direttiva  2014/59/UE]
ma non quelli  indicati  nell'articolo  20,  comma  2,  del  medesimo
decreto per disporre la risoluzione.». 
  24. All'articolo 81 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche societa'
o altri enti.»; 
    b)  al  comma  2  le  parole:  «nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti:  «sul  sito  web
della Banca d'Italia.». 
  25. All'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, dopo le parole:  «liquidazione  coatta  amministrativa»
sono inserite le seguenti: « o a risoluzione». 
  26. All'articolo 83 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «terzo giorno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sesto giorno lavorativo»; 
    b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. In deroga all'articolo 56,  primo  comma,  della  legge
fallimentare, la compensazione ha luogo solo se  i  relativi  effetti
siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la
liquidazione coatta amministrativa, salvo che  la  compensazione  sia
prevista da un contratto di garanzia finanziaria di  cui  al  decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo  di  netting,  come
definito  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un  accordo
di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile.». 
  27. All'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, le parole: «La Banca d'Italia  stabilisce  modalita'  e
termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento  della
liquidazione.» sono soppresse. 
  28. All'articolo 86 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Entro un  mese  dalla  nomina  i  commissari  comunicano  a
ciascun creditore l'indirizzo di posta elettronica certificata  della
procedura e le somme risultanti a  credito  di  ciascuno  secondo  le
scritture e i  documenti  della  banca.  La  comunicazione  s'intende
effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene  a  mezzo
posta  elettronica  certificata  se   il   relativo   indirizzo   del
destinatario risulta dal registro delle  imprese  ovvero  dall'Indice
nazionale degli indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  delle
imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a  mezzo  lettera
raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del
creditore. Se il  destinatario  ha  sede  o  risiede  all'estero,  la
comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia,
se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore
ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo
di  posta  elettronica  certificata,  le  cui  variazioni  e'   onere
comunicare ai commissari, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui
al comma 3.»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «  2-bis.  Nei  casi  disciplinati  dall'articolo   92-bis,   i
commissari, sentito il comitato di sorveglianza,  possono  provvedere
alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole  categorie
di aventi diritto, mediante pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e in uno o  piu'  quotidiani  a  diffusione
nazionale o locale di un  avviso  contenente  l'invito  a  consultare
l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco e' depositato
presso la sede della societa' o messo altrimenti a disposizione degli
aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere
visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione
delle domande di insinuazione ai sensi  del  comma  5  decorre  dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Tutte  le  successive  comunicazioni  sono  effettuate  dai
commissari all'indirizzo di posta  elettronica  certificata  indicato
dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi
di mancata consegna per cause imputabili  al  destinatario,  esse  si
eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del  luogo
ove la banca ha la sede legale. Si applica l'articolo  31-bis,  terzo
comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al  curatore
il commissario liquidatore.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Entro quindici giorni dal ricevimento della  comunicazione,
i creditori e i titolari dei diritti indicati  nel  comma  2  possono
presentare  o  inviare,  all'indirizzo  di  posta  elettronica  della
procedura, i  loro  reclami  ai  commissari,  allegando  i  documenti
giustificativi.»; 
    e) al comma 5, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
indicando l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  quale
ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura.  Si  applica
il comma 3 del presente articolo.»; 
    f) al comma 8, le parole: «, mediante raccomandata con avviso  di
ricevimento,  comunicano  senza  indugio»   sono   sostituite   dalle
seguenti:  «comunicano  senza  indugio,  a  mezzo  posta  elettronica
certificata,». 
  29. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la  parola:  «raccomandata»  e'  sostituita  dalla
seguente: «comunicazione»; 
    b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «  Si
applica  l'articolo   99,   commi   2   e   seguenti,   della   legge
fallimentare.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il presidente del tribunale  assegna  a  un  unico  giudice
relatore tutte  le  cause  relative  alla  stessa  liquidazione.  Nei
tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna le cause a una
di esse e il presidente di questa provvede alla  designazione  di  un
unico giudice relatore.»; 
    d) il comma 4 e' abrogato. 
  30. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Esecutivita'  delle
sentenze»; 
    b) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le decisioni pronunciate in  ogni  grado  del  giudizio  di
opposizione sono esecutive quando diventano definitive.»; 
    d) il comma 4 e' abrogato. 
  31. All'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 1°  settembre
1993,  n.  385,  le  parole:  «Tali  soggetti  sopportano  le   spese
conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non
sia a essi imputabile.» sono sostituite dalle seguenti: «Decorsi  sei
mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 86, comma
8, le domande tardive sono ammissibili solo se l'istante dimostra che
il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile.». 
  32. All'articolo 90 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «In
caso di alienazione di beni immobili e  di  altri  beni  iscritti  in
pubblici  registri,  una  volta  eseguita  la  vendita   e   riscosso
interamente il prezzo, la Banca d'Italia, su richiesta dei commissari
liquidatori, dispone la cancellazione delle  iscrizioni  relative  ai
diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti  e
dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.»; 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «2. I
commissari, con il parere favorevole del comitato di  sorveglianza  e
previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere  attivita'
e passivita', l'azienda,  rami  d'azienda  nonche'  beni  e  rapporti
giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni
per  l'intervento  dei  sistemi  di  garanzia   dei   depositanti   o
l'intervento di questi e'  insufficiente,  al  fine  di  favorire  lo
svolgimento della liquidazione, la cessione  puo'  avere  ad  oggetto
passivita' anche solo per una quota di ciascuna  di  esse.  Resta  in
ogni  caso  fermo  il  rispetto  della  parita'  di  trattamento  dei
creditori e  del  loro  ordine  di  priorita'.»  e  dopo  le  parole:
«risultanti dallo stato passivo» sono inserite le seguenti: «, tenuto
conto dell'esito delle  eventuali  opposizioni  presentate  ai  sensi
dell'articolo 87». 
  33. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I commissari procedono alle restituzioni dei  beni  nonche'
degli strumenti finanziari relativi ai  servizi  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e,  secondo  l'ordine  stabilito
dall'articolo  111  della  legge  fallimentare  fatto  salvo   quanto
previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le
indennita' e i rimborsi spettanti  agli  organi  della  procedura  di
amministrazione  straordinaria  e  ai   commissari   della   gestione
provvisoria   che   abbiano   preceduto   la   liquidazione    coatta
amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111,
comma primo, numero 1), della legge fallimentare.  Il  pagamento  dei
crediti prededucibili e'  effettuato  previo  parere  favorevole  del
comitato di sorveglianza.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  2741  del
codice civile e dall'articolo 111  della  legge  fallimentare,  nella
ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma 1: 
        a)  i  seguenti  crediti  sono  soddisfatti  con   preferenza
rispetto agli altri crediti chirografari: 
          1) la parte dei depositi di persone fisiche,  microimprese,
piccole  e  medie  imprese  ammissibili  al  rimborso   e   superiore
all'importo previsto dall'articolo 96-bis, comma 5; 
          2) i medesimi depositi indicati al  numero  1),  effettuati
presso succursali extracomunitarie di banche aventi  sede  legale  in
Italia; 
        b)  sono  soddisfatti  con  preferenza  rispetto  ai  crediti
indicati alla lettera a): 
          1) i depositi protetti; 
          2)  i  crediti  vantati  dai  sistemi   di   garanzia   dei
depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi  dei
depositanti protetti; 
        c)  sono  soddisfatti  con  preferenza  rispetto  agli  altri
crediti chirografari ma dopo che siano stati  soddisfatti  i  crediti
indicati alle lettere a) e b), gli altri depositi presso la banca.»; 
      c) al comma 2 le parole:  «dell'articolo  19»  sono  sostituite
dalle seguenti: dell'articolo 22»; 
      d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. I commissari,  sentito  il  comitato  di  sorveglianza  e
previa autorizzazione della Banca d'Italia,  anche  prima  che  siano
realizzate tutte  le  attivita'  e  accertate  tutte  le  passivita',
possono eseguire riparti parziali e  restituzioni,  anche  integrali,
sia a favore di tutti gli aventi  diritto  sia  a  favore  di  talune
categorie di essi,  anche  per  intero,  trattenendo  quanto  stimato
necessario per il pagamento dei debiti prededucibili.»; 
        e) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente: 
        «11-bis. Ai fini  del  presente  articolo  per  microimprese,
piccole e medie imprese si intendono quelle cosi' definite in base al
criterio del fatturato annuo previsto dall'articolo 2,  paragrafo  1,
dell'Allegato  alla  Raccomandazione  della  Commissione  europea  n.
2003/361/CE.». 
  34. All'articolo 92 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «liquidato l'attivo» sono inserite
le seguenti: «, o una parte rilevante dello stesso,»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. I commissari danno comunicazione dell'avvenuto deposito  ai
creditori e ai clienti ammessi al passivo con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 86, comma 3, e  mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.»; 
    c) al comma 8 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
commissari liquidatori ripartiscono, in base alla  documentazione  di
cui al comma 1,  eventuali  somme  derivanti  all'esito  dei  giudizi
nonche' quelle derivanti dalla cessione  o  liquidazione  dell'attivo
non ancora realizzato al momento di chiusura della  procedura  ovvero
dagli accantonamenti eseguiti a quel momento.»; 
    d) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9.  I  commissari  liquidatori  sono  estromessi,  su  propria
istanza, dai giudizi relativi ai rapporti  oggetto  di  cessione  nei
quali sia subentrato il cessionario, ivi compresi i giudizi  relativi
allo stato passivo e  quelli  di  costituzione  di  parte  civile  in
giudizi penali.». 
  35. Dopo l'articolo 92 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, e' inserito il seguente: 
    «Art. 92-bis (Procedure prive di risorse liquide  o  con  risorse
insufficienti). - 1.  Il  presente  articolo  si  applica  quando  la
liquidazione coatta amministrativa e'  priva  di  risorse  liquide  o
queste sono stimate  dai  commissari  insufficienti  a  soddisfare  i
crediti  in  prededuzione  fino   alla   chiusura   della   procedura
liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono iscritti nella
sezione separata dello stato passivo ai sensi dell'articolo 86, comma
6. 
    2. L'autorita'  di  risoluzione  italiana  anticipa  agli  organi
liquidatori, agli  organi  dell'amministrazione  straordinaria  e  al
commissario  della  gestione  provvisoria  che  hanno  preceduto   la
liquidazione coatta amministrativa le indennita' ad essi spettanti e,
sulla base della relativa documentazione giustificativa, le spese per
lo svolgimento dell'incarico. Le somme anticipate  a  questo  titolo,
comprensive degli interessi legali,  sono  recuperate  sulle  risorse
finanziarie  della   procedura   che   si   rendano   successivamente
disponibili, dopo l'eventuale rimborso dei clienti ai sensi del comma
4 e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili. 
    3. I commissari pagano, con priorita' rispetto a tutti gli  altri
crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della
procedura, per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  interesse  dei
clienti, per l'accertamento del passivo, per la  conservazione  e  il
realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti  e  restituzioni  e
per  la  chiusura  della  procedura.  A  questo  fine,  i  commissari
utilizzano, nel seguente ordine: 
      a)  le  risorse   liquide   eventualmente   disponibili   della
procedura; 
      b) le risorse liquide o agevolmente  liquidabili  dei  clienti,
proporzionalmente al valore dei  rispettivi  patrimoni,  fino  ad  un
importo pari alla somma delle spese  necessarie  per  lo  svolgimento
delle attivita' di interesse dei clienti medesimi e della quota parte
ad essi riferibile delle altre spese; 
      c) se le risorse dei clienti sono insufficienti, illiquide o di
non agevole  liquidazione,  una  somma  che  puo'  essere  anticipata
dall'autorita' di risoluzione fino ad  un  importo  massimo  di  euro
400.000 o, se superiore, fino al doppio delle indennita' degli organi
liquidatori. 
    4. Le  somme  anticipate  ai  sensi  del  comma  3,  lettera  c),
comprensive degli interessi legali,  sono  recuperate  sulle  risorse
liquide della procedura, con priorita' rispetto  al  pagamento  degli
altri crediti prededucibili, e poi  su  quelle  dei  clienti  che  si
rendano successivamente disponibili, nei limiti stabiliti  dal  comma
3, lettera b). Le somme indicate al comma 3, lettera b),  comprensive
degli interessi legali, sono recuperate a beneficio dei clienti sulle
risorse  liquide  della  procedura  che  si  rendano  successivamente
disponibili, prima del pagamento degli altri crediti prededucibili  e
dopo il rimborso di quanto anticipato dall'autorita'  di  risoluzione
ai sensi del presente comma. 
    5. Il pagamento dei crediti prededucibili  e'  effettuato  previo
parere favorevole del comitato di sorveglianza. Prima del  pagamento,
l'elenco di questi crediti e' comunicato dai commissari all'autorita'
di risoluzione. 
    6. Se le risorse utilizzabili ai sensi  dei  commi  2  e  3  sono
insufficienti per la prosecuzione  della  procedura  o  non  vi  sono
prospettive di utile realizzo dei beni e dei diritti della  procedura
o dei  clienti,  i  commissari  procedono  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e  in  uno  o  piu'
quotidiani a diffusione nazionale o locale di  un  avviso  contenente
l'invito a presentare offerte vincolanti per l' acquisto dei  beni  e
dei diritti residui della procedura o dei clienti. Al  termine  della
procedura  competitiva,  i  beni  e   i   diritti   sono   assegnati,
indipendentemente dall'importo offerto, al  migliore  offerente.  Gli
assegnatari subentrano nei giudizi relativi  ai  beni  e  ai  diritti
oggetto di  cessione  e  i  commissari  sono  estromessi  su  propria
richiesta.». 
  36. All'articolo 93 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 la parola: «chirografari» e' soppressa; 
    b) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
proposta puo' prevedere la cessione,  oltre  che  dei  beni  compresi
nell'attivo, anche delle azioni di pertinenza  della  massa,  purche'
autorizzate  dalla  Banca   d'Italia,   con   specifica   indicazione
dell'oggetto e del  fondamento  della  pretesa.  Il  proponente  puo'
limitare gli impegni assunti con  il  concordato  ai  soli  creditori
ammessi al passivo, anche provvisoriamente,  e  a  quelli  che  hanno
proposto opposizione allo stato passivo  o  insinuazione  tardiva  al
tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso,
verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti
del  concordato  sono  regolati   dall'articolo   135   della   legge
fallimentare.»; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta  di
concordato, tenendo conto delle opposizioni e del  parere  su  queste
ultime reso dalla Banca d'Italia. Il decreto e'  pubblicato  mediante
deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal  tribunale.
Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli  opponenti
con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 131  della  legge
fallimentare.». 
  37. L'articolo 94, comma 3, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Si applicano l'articolo 215 della legge  fallimentare  e,  in
quanto compatibile, l'articolo 92 del presente decreto legislativo.». 
  38. L'articolo 95-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Riconoscimento  dei
provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione»; 
    b) al comma 1, le parole: «I  provvedimenti  e  le  procedure  di
risanamento  e  liquidazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «I
provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione»; 
    c) al comma 2, le parole: «I  provvedimenti  e  le  procedure  di
amministrazione  straordinaria,  di   gestione   provvisoria   e   di
liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite  dalle  seguenti:
«I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione  coatta
amministrativa»; 
    d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis.  Quando  e'  esercitato  un  potere  di  risoluzione  o
applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo [di
recepimento  della  direttiva  2014/59/UE],  le  disposizioni   della
presente  sezione  si  applicano  a   tutti   i   soggetti   indicati
nell'articolo 2 del decreto stesso.». 
  39.  L'articolo  95-ter,  comma  2,  del  decreto  legislativo   1°
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
    «2. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  95-bis,  sono
disciplinati dalla legge che regola il contratto: 
      a) gli accordi di compensazione, di  netting  e  di  novazione,
fatto salvo quanto  previsto  agli  articoli  65  e  68  del  decreto
legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]; 
      b) le  cessioni  con  patto  di  riacquisto  e  le  transazioni
effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo  quanto  previsto
agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo [di  recepimento  della
direttiva 2014/59/UE], nonche' quanto previsto alla  lettera  d)  del
comma 1.». 
  40. All'articolo 95-quater, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Salvo che l'informazione non  vada  fornita  ai  sensi  del
decreto legislativo [di recepimento della direttiva  2014/59/UE],  la
Banca d'Italia informa le autorita' di vigilanza e,  se  diverse,  le
autorita' di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la  Banca
centrale europea dell'adozione dei  provvedimenti  di  risanamento  e
dell'apertura della procedura di liquidazione coatta  amministrativa,
precisandone gli effetti. L'informazione e'  data,  con  ogni  mezzo,
possibilmente prima dell'adozione del provvedimento  o  dell'apertura
della procedura ovvero subito dopo.»; 
    b) al comma 2 le parole: «una procedura»  sono  sostituite  dalle
seguenti «un provvedimento» e le parole: «dello Stato d'origine» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «o,  se   diversa,   all'autorita'   di
risoluzione  dello  Stato  d'origine  ovvero  alla   Banca   centrale
europea.»; 
    c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6  e  32,
commi 3, 4  e  5,  del  decreto  legislativo  [di  recepimento  della
direttiva 2014/59/UE].». 
  41. All'articolo 95-quinquies, comma 1, del decreto legislativo  1°
settembre  1993,   n.   385,   le   parole:   «I   provvedimenti   di
amministrazione  straordinaria,  di   gestione   provvisoria   e   di
liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite  dalle  seguenti:
«I provvedimenti  di  risanamento  e  di  avvio  della  procedura  di
liquidazione coatta amministrativa». 
  42. All'articolo 95-septies, comma 1, del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le  parole:  «amministrazione  straordinaria,
gestione  provvisoria  e  liquidazione  coatta  amministrativa»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «risanamento  e   alle   procedure   di
liquidazione  coatta  amministrativa»  e  dopo  le   parole:   «Stati
comunitari» sono  inserite  le  seguenti:  «o  della  Banca  centrale
europea». 
  43. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, dopo le parole: «organi di sorveglianza» sono  aggiunte
le seguenti: «, determinandone il relativo compenso  a  carico  della
societa'». 
  44. All'articolo 98, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera b), dopo le  parole:  «della  liquidazione
coatta   amministrativa,»   sono   inserite   le   seguenti:   «della
risoluzione»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che  il
provvedimento con cui e' disposta non preveda un termine piu' breve o
la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata.  La  procedura
puo' essere prorogata per lo stesso periodo di un  anno  dalla  Banca
d'Italia, anche piu'  di  una  volta,  se  sussistono  i  presupposti
indicati nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal
caso,  la   proroga   puo'   riguardare   anche   le   procedure   di
amministrazione straordinaria relative alle societa' appartenenti  al
gruppo. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». 
  45. L'articolo 98-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' abrogato. 
  46. All'articolo 104 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «e'  competente»  e'  aggiunta  la
seguente: «inderogabilmente»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  47. Dopo l'articolo 105 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  105-bis  (Cooperazione  tra  autorita').  -  1.  La  Banca
d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorita' competenti prima
di  applicare  una  misura   di   intervento   precoce   o   disporre
l'amministrazione straordinaria nei confronti: 
      a) della capogruppo di un gruppo  bancario  operante  in  altro
Stato comunitario attraverso una banca controllata o  una  succursale
significativa; 
      b) di una  banca  italiana  soggetta  a  vigilanza  consolidata
dell'autorita' competente di un altro Stato comunitario. 
    2. La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di  una  misura
di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria  da  parte
dell'autorita' competente per la vigilanza di una  banca  comunitaria
appartenente a un gruppo bancario, comunica  le  proprie  valutazioni
entro tre giorni dalla richiesta di consultazione. 
    3. Le decisioni di cui al  comma  1  sono  adottate  dalla  Banca
d'Italia  tenendo  conto  degli  impatti  sulle  entita'  del  gruppo
insediate in altri Stati  comunitari,  secondo  quanto  emerga  dalle
procedure di  cooperazione  di  cui  al  presente  articolo,  e  sono
notificate  alla  capogruppo,  alle  altre  autorita'  competenti   e
all'ABE. 
    4. L'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o
la nomina dei medesimi commissari straordinari per  le  societa'  del
gruppo operanti in diversi Stati comunitari e' disposta  dalla  Banca
d'Italia congiuntamente con le altre  autorita'  competenti.  Qualora
l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro  cinque
giorni dalla proposta dell'autorita' competente,  la  Banca  d'Italia
puo' adottare le decisioni di propria competenza, salvo che  il  caso
non sia rinviato all'ABE ai sensi del comma 5. 
    5.  La  Banca  d'Italia  puo',  nei  casi  previsti  dal  diritto
dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o rinviare  all'ABE  le
decisioni di cui al presente  articolo.  Qualora  una  decisione  sia
stata rinviata all'ABE nel previsto termine  di  tre  giorni  per  la
consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le  autorita',  la
Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti  e  si  attiene
alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei
termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta  i
provvedimenti di propria competenza. 
    Art. 105-ter  (Commissari  in  temporaneo  affiancamento).  -  1.
Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di
nominare uno o piu' commissari in temporaneo  affiancamento,  di  cui
all'articolo 75-bis,  puo'  essere  esercitato  nei  confronti  della
capogruppo e delle societa' di un gruppo bancario. Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.». 
  48. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
provvedimento della Banca d'Italia e' pubblicato per  estratto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»; 
    b) al comma 3 dopo le parole: «amministrazione e controllo»  sono
inserite le seguenti: «secondo le  modalita'  previste  dall'articolo
73, comma 1,» e  le  parole:  «Si  applica,  in  quanto  compatibile,
l'articolo 76, commi 2 e 4.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2,  4  e  6,
72, commi 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.». 
  49. All'articolo 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)   la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:   «Revoca
dell'autorizzazione e liquidazione»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  La  revoca  dell'autorizzazione   costituisce   causa   di
scioglimento   della   societa'.   Entro   sessanta   giorni    dalla
comunicazione   del   provvedimento   di   revoca,    l'intermediario
finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione
della  societa'.  La   Banca   d'Italia   puo'   autorizzare,   anche
contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attivita'  ai
sensi dell'articolo 2487  del  codice  civile.  L'organo  liquidatore
trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici  sullo  stato  di
avanzamento della  liquidazione.  Nei  confronti  della  societa'  in
liquidazione  restano  fermi  i  poteri  delle  autorita'  creditizie
previsti nel presente decreto legislativo.»; 
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Ove la  Banca  d'Italia  accerti,  in  sede  di  revoca
dell'autorizzazione o successivamente,  la  mancata  sussistenza  dei
presupposti  per  un  regolare   svolgimento   della   procedura   di
liquidazione, e' disposta la liquidazione  coatta  amministrativa  ai
sensi del titolo IV, capo I, sezione III.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4.  Agli  intermediari  finanziari  si  applicano   l'articolo
96-quinquies, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,  e  l'articolo
97.»; 
    e) il comma 5 e' abrogato; 
    f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell'economia  e
delle finanze, su proposta della Banca d'Italia,  puo'  disporre  con
decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  e
la liquidazione coatta amministrativa degli  intermediari  finanziari
autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento,  anche  quando
ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e  controllo  ai
sensi dell'articolo 113-bis  o  ne  sia  in  corso  la  liquidazione,
qualora: 
    a)     risultino     irregolarita'     eccezionalmente      gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente  gravi  delle
disposizioni legislative, amministrative o  statutarie  che  regolano
l'attivita' dell'intermediario; 
    b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita'; 
    c) la  revoca  e  la  liquidazione  coatta  amministrativa  siano
richieste  su   istanza   motivata   degli   organi   amministrativi,
dell'assemblea straordinaria,  dei  commissari  di  cui  all'articolo
113-bis, comma 1, o dei liquidatori. 
    g) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
      «Nel caso previsto dal comma  6  si  applica  la  procedura  di
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV,  capo  I,
sezione  III.  La  liquidazione  coatta  amministrativa  e'   inoltre
disposta quando sia stato accertato lo stato di insolvenza  ai  sensi
dell'articolo 82, comma 1. Agli intermediari finanziari indicati  nel
presente comma si applicano  altresi'  gli  articoli  96-quinquies  e
97.». 
  50. All'articolo 114-quater, comma 1, del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitario»  e'  sostituita
dalla seguente: «terzo». 
  51. All'articolo 114-quinquies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6,  lettera  b),  la  parola:  «extracomunitario»  e'
sostituita dalla seguente: «terzo»; 
    b) al comma 8, la parola: «extracomunitario» e' sostituita  dalla
seguente: «terzo». 
  52. All'articolo 114-decies, comma 5, del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitario»  e'  sostituita
dalla seguente: «terzo». 
  53. All'articolo 144, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola:  «68,»  sono  inserite  le
seguenti:    «69-quater,    69-quinquies,    69-octies,    69-novies,
69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-vicies-semel,». 
  54. Dopo l'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, e' inserito il seguente: 
    «Art.  159-bis   (Informazioni   da   inserire   nei   piani   di
risanamento). - 1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della  Banca
d'Italia previsti dall'articolo 69-quater, comma 3,  e  69-quinquies,
comma 4, i piani di risanamento individuali  o  di  gruppo  riportano
almeno le seguenti informazioni: 
      a) una sintesi degli elementi  fondamentali  del  piano  e  una
sintesi della capacita' complessiva di risanamento; 
      b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla banca
o al gruppo bancario dopo l'ultimo piano di risanamento; 
      c) un  piano  di  comunicazione  e  informazione  pubblica  che
delinea in  che  modo  la  banca  o  capogruppo  intende  gestire  le
eventuali reazioni negative del mercato; 
      d)  una  gamma  di  azioni  sul  capitale  e  sulla  liquidita'
necessarie per mantenere o ripristinare l'equilibrio  patrimoniale  e
finanziario della banca o del gruppo bancario  nel  suo  complesso  e
delle singole banche che ne fanno parte; 
      e) una stima dei tempi necessari per  l'esecuzione  di  ciascun
aspetto sostanziale del piano; 
      f) una  descrizione  dettagliata  degli  eventuali  impedimenti
sostanziali all'esecuzione efficace e  tempestiva  del  piano  tenuto
conto anche dell'impatto sul resto  del  gruppo,  sulla  clientela  e
sulle controparti; 
      g) l'individuazione delle funzioni essenziali; 
      h) una descrizione dettagliata delle procedure per  determinare
il valore e la trasferibilita' delle linee  di  business  principali,
delle operazioni e delle attivita' dell'ente; 
      i) una descrizione  dettagliata  delle  modalita'  con  cui  la
pianificazione  del  risanamento  e'  integrata  nella  struttura  di
governo societario della banca o della capogruppo; 
      l) una descrizione dettagliata delle politiche e procedure  che
disciplinano   l'approvazione   del   piano    di    risanamento    e
l'identificazione delle persone  responsabili  della  preparazione  e
dell'attuazione del piano all'interno dell'organizzazione; 
      m) dispositivi e misure per conservare o ripristinare  i  fondi
propri della banca o del gruppo bancario; 
      n) dispositivi e misure intesi a garantire che la  banca  o  la
capogruppo abbia un accesso adeguato  a  fonti  di  finanziamento  di
emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidita'; 
      o) una valutazione  delle  garanzie  reali  disponibili  e  una
valutazione della possibilita' di trasferire liquidita'  tra  entita'
del gruppo e linee di  business,  affinche'  la  banca  o  il  gruppo
bancario possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare
i propri obblighi; 
      p) dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e  la  leva
finanziaria; 
      q) dispositivi e misure per ristrutturare le passivita'; 
      r) dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business; 
      s) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita'
dell'accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari; 
      t) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita'
del funzionamento dei processi operativi della  banca  o  del  gruppo
bancario, compresi infrastrutture e servizi informatici; 
      u)  dispositivi  preparatori  per  agevolare  la   vendita   di
attivita' o di linee di business in tempi adeguati per il  ripristino
della solidita' finanziaria; 
      v) altre azioni o strategie di gestione intese  a  ripristinare
la solidita' finanziaria nonche' effetti finanziari previsti di  tali
azioni o strategie; 
      z) misure preparatorie che la banca o la capogruppo ha  attuato
o intende attuare al fine di  agevolare  l'attuazione  del  piano  di
risanamento,  comprese  le  misure  necessarie  per  consentire   una
ricapitalizzazione tempestiva della banca o del gruppo bancario; 
      aa) un quadro di indicatori nel quale siano identificati i casi
in cui possano essere adottate  le  azioni  opportune  riportate  nel
piano. 
    2. Il piano di risanamento indica  altresi'  le  modalita'  e  la
tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la  banca  o
il gruppo potrebbe chiedere di ricorrere a forme di assistenza  della
Banca centrale europea e identifica le attivita'  che,  a  tal  fine,
potrebbero essere considerate idonee quali garanzie. 
    3. Il piano di risanamento include infine le misure che la  banca
o il gruppo puo' adottare qualora sussistano  le  condizioni  per  un
intervento precoce a norma dell'articolo 69-octiesdecies.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  della
          legge in materia bancaria e creditizia),  pubblicato  nella
          G.U. 30 settembre 1993, n. 230, S.O., come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo l'espressione: 
                a)  "autorita'   creditizie"   indica   il   Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; 
                a-bis) "autorita'  di  risoluzione  indica  la  Banca
          d'Italia nonche' un'autorita' non  italiana  deputata  allo
          svolgimento delle funzioni di risoluzione"; 
                b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
          dell'attivita' bancaria; 
                c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
          credito e il risparmio; 
                d) "CONSOB" indica la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
                d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
          fondi pensione; 
                e) "IVASS" indica l'Istituto per la  vigilanza  sulle
          assicurazioni; 
                f). 
                g) "Stato comunitario" indica lo Stato  membro  della
          Comunita' Europea; 
                g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato  comunitario
          in  cui  la  banca  e'  stata   autorizzata   all'esercizio
          dell'attivita'; 
                g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato  comunitario
          nel quale la banca ha una succursale o presta servizi; 
                h) "Stato terzo" indica lo  Stato  non  membro  dell'
          Unione europea; 
                h-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                i) "legge fallimentare" indica il  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267; 
                l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
          uno o piu' fra le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,
          sulle  imprese  di   investimento,   sugli   organismi   di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari; 
                m). 
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) "banca italiana": la banca avente sede  legale  in
          Italia; 
                b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
                c) "banca extracomunitaria":  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato terzo; 
                d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane
          e le succursali in Italia di banche extracomunitarie; 
                e) "succursale":  una  sede  che  costituisce  parte,
          sprovvista di personalita' giuridica, di una  banca  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          della banca; 
                f) "attivita' ammesse al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' di: 
                  1) raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi  con
          obbligo di restituzione; 
                  2) operazioni di prestito (compreso in  particolare
          il credito al consumo, il credito con garanzia  ipotecaria,
          il factoring, le cessioni  di  credito  pro  soluto  e  pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 
                  3) leasing finanziario; 
                  4)  prestazione  di  servizi  di   pagamento   come
          definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2,  comma
          2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                  5) emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento
          («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 
                  6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
                  7) operazioni per proprio conto o per  conto  della
          clientela in: 
                    -  strumenti  di  mercato   monetario   (assegni,
          cambiali, certificati di deposito, ecc.); 
                    - cambi; 
                    - strumenti finanziari a termine e opzioni; 
                    -  contratti  su  tassi   di   cambio   e   tassi
          d'interesse; 
                    - valori mobiliari; 
                  8)  partecipazione  alle  emissioni  di  titoli   e
          prestazioni di servizi connessi; 
                  9) consulenza alle imprese in materia di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese; 
                  10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
          "money broking"; 
                  11)  gestione  o  consulenza  nella   gestione   di
          patrimoni; 
                  12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
                  13) servizi di informazione commerciale; 
                  14) locazione di cassette di sicurezza; 
                  15) altre attivita' che, in virtu' delle misure  di
          adattamento  assunte  dalle  autorita'  comunitarie,   sono
          aggiunte all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
                g) "intermediari  finanziari":  i  soggetti  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 106. 
                h) "stretti legami": i rapporti tra una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che: 
                  1) controlla la banca; 
                  2) e' controllato dalla banca; 
                  3)  e'  controllato  dallo  stesso   soggetto   che
          controlla la banca; 
                  4) partecipa al capitale della banca in misura pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 
                  5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
          al 20% del capitale con diritto di voto; 
                h-bis) "istituti di moneta elettronica": le  imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
                h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari":
          gli istituti di moneta elettronica  aventi  sede  legale  e
          amministrazione centrale in uno  stesso  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
                h-ter) ''moneta  elettronica':  il  valore  monetario
          memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
          magnetica,  rappresentato  da  un  credito  nei   confronti
          dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni  di
          pagamento come definite all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e  che  sia
          accettato  da  persone   fisiche   e   giuridiche   diverse
          dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 
                  1) il valore monetario memorizzato sugli  strumenti
          previsti dall'art. 2, comma  2,  lettera  m),  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                  2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
          di pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti
          amministrativi o  comunque  i  diritti  previsti  dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                h-quinquies). 
                h-sexies)  "istituti  di  pagamento":   le   imprese,
          diverse  dalle  banche   e   dagli   istituti   di   moneta
          elettronica, autorizzate a prestare i servizi di  pagamento
          di cui alla lettera f), n. 4); 
                h-septies) "istituti di  pagamento  comunitari":  gli
          istituti di pagamento aventi sede legale e  amministrazione
          centrale  in   uno   stesso   Stato   comunitario   diverso
          dall'Italia; 
                h-octies) "succursale di un istituto  di  pagamento":
          una sede che costituisce parte, sprovvista di  personalita'
          giuridica, di un  istituto  di  pagamento  e  che  effettua
          direttamente,   in   tutto   o   in   parte,    l'attivita'
          dell'istituto di pagamento; 
                h-novies) "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 
              3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
          definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
          h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
          esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              3-bis. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo  amministrativo  e
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione ed ai suoi componenti. 
              3-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
          e ai loro componenti.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 4 (Banca  d'Italia).  -  1.  La  Banca  d'Italia,
          nell'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza,  formula  le
          proposte  per  le  deliberazioni  di  competenza  del  CICR
          previste nel titolo II. La Banca d'Italia,  inoltre,  emana
          regolamenti  nei  casi  previsti  dalla  legge,  impartisce
          istruzioni  e   adotta   i   provvedimenti   di   carattere
          particolare di sua competenza. 
              2.  La  Banca  d'Italia  determina  e  rende   pubblici
          previamente  i  principi  e  i  criteri  dell'attivita'  di
          vigilanza. 
              3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi  termini
          fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini  per
          provvedere, individua  il  responsabile  del  procedimento,
          indica i motivi delle decisioni e pubblica i  provvedimenti
          aventi  carattere  generale.  Si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990,  n.
          241. 
              4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione
          sull'attivita' di vigilanza. 
              4-bis.  Nell'esercizio  delle  funzioni  previste   dal
          presente  decreto  legislativo,  alla  Banca  d'Italia,  ai
          componenti dei suoi organi nonche' ai  suoi  dipendenti  si
          applica l'art. 24, comma 6-bis,  della  legge  28  dicembre
          2005, n. 262.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  7  (Segreto  d'ufficio  e   collaborazione   tra
          autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
          in possesso della  Banca  d'Italia  in  ragione  della  sua
          attivita' di vigilanza sono coperti  da  segreto  d'ufficio
          anche nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,  a
          eccezione  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          Presidente del CICR. Il segreto  non  puo'  essere  opposto
          all'autorita' giudiziaria quando le informazioni  richieste
          siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
          a violazioni sanzionate penalmente. 
              2. I dipendenti della  Banca  d'Italia,  nell'esercizio
          delle funzioni di  vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e
          hanno l'obbligo di riferire  esclusivamente  al  Direttorio
          tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
          veste di reati. 
              3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
          segreto d'ufficio. 
              4. Le pubbliche amministrazioni  e  gli  enti  pubblici
          forniscono  le   informazioni   e   le   altre   forme   di
          collaborazione   richieste   dalla   Banca   d'Italia,   in
          conformita'  delle   leggi   disciplinanti   i   rispettivi
          ordinamenti. 
              5. La Banca d'Italia, la CONSOB,  la  COVIP  e  l'IVASS
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Detti  organismi  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. 
              6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante  scambio
          d'informazioni,  con  le  autorita'  e   i   comitati   che
          compongono  il  SEVIF,  nonche'   con   le   autorita'   di
          risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le
          rispettive funzioni. Le informazioni ricevute  dalla  Banca
          d'Italia possono essere trasmesse alle  autorita'  italiane
          competenti,  salvo  diniego  dell'autorita'   dello   Stato
          comunitario che ha fornito le informazioni. 
              7.  Nell'ambito  di  accordi  di  cooperazione   e   di
          equivalenti obblighi di  riservatezza,  la  Banca  d'Italia
          puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
          funzioni di vigilanza con  le  autorita'  competenti  degli
          Stati terzi; le  informazioni  che  la  Banca  d'Italia  ha
          ricevuto da  un  altro  Stato  comunitario  possono  essere
          comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorita'
          che le hanno fornite. 
              8. La Banca d'Italia puo'  scambiare  informazioni  con
          autorita'  amministrative  o  giudiziarie  nell'ambito   di
          procedimenti di liquidazione o di fallimento, in  Italia  o
          all'estero,  relativi  a  banche,  succursali   di   banche
          italiane   all'estero   o   di   banche    comunitarie    o
          extracomunitarie in Italia,  nonche'  relativi  a  soggetti
          inclusi  nell'ambito  della  vigilanza   consolidata.   Nei
          rapporti con le autorita' extracomunitarie  lo  scambio  di
          informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7. 
              9. La Banca d'Italia  puo'  comunicare  ai  sistemi  di
          garanzia italiani e, a condizione  che  sia  assicurata  la
          riservatezza, a quelli esteri informazioni e  dati  in  suo
          possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi. 
              10.  Nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dalle
          disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
          informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
          indicati dalle disposizioni medesime.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 11 (Raccolta del risparmio). -  1.  Ai  fini  del
          presente decreto  legislativo  e'  raccolta  del  risparmio
          l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia  sotto
          forma di depositi sia sotto altra forma. 
              2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata
          ai soggetti diversi dalle banche. 
              2-bis. Non costituisce raccolta del  risparmio  tra  il
          pubblico la ricezione di fondi  connessa  all'emissione  di
          moneta elettronica. 
              2-ter. Non costituisce raccolta del  risparmio  tra  il
          pubblico la ricezione di fondi  da  inserire  in  conti  di
          pagamento utilizzati esclusivamente per la  prestazione  di
          servizi di pagamento. 
              3. Il CICR  stabilisce  limiti  e  criteri,  anche  con
          riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica del soggetto
          che acquisisce fondi, in  base  ai  quali  non  costituisce
          raccolta del risparmio tra il  pubblico  quella  effettuata
          presso  specifiche  categorie  individuate  in  ragione  di
          rapporti societari o di lavoro. 
              4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico
          non si applica: 
                a)   agli   Stati    comunitari,    agli    organismi
          internazionali  ai  quali  aderiscono  uno  o  piu'   Stati
          comunitari, agli enti pubblici  territoriali  ai  quali  la
          raccolta  del  risparmio  e'  consentita   in   base   agli
          ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; 
                b) agli Stati terzi ed ai soggetti  esteri  abilitati
          da speciali disposizioni del diritto italiano; 
                c) alle societa', per la raccolta effettuata ai sensi
          del codice civile mediante obbligazioni, titoli  di  debito
          od altri strumenti finanziari; 
                d)  alle  altre  ipotesi  di  raccolta  espressamente
          consentite dalla  legge,  nel  rispetto  del  principio  di
          tutela del risparmio. 
              4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione
          degli strumenti finanziari,  comunque  denominati,  la  cui
          emissione costituisce raccolta del risparmio. 
              4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il  CICR  fissa
          limiti all'emissione e, su proposta formulata  dalla  Banca
          d'Italia sentita  la  CONSOB,  puo'  determinare  durata  e
          taglio   degli   strumenti   finanziari,   diversi    dalle
          obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico. 
              4-quater. Il CICR,  a  fini  di  tutela  della  riserva
          dell'attivita' bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche
          in deroga a quanto  previsto  dal  codice  civile,  per  la
          raccolta  effettuata  dai  soggetti  che   esercitano   nei
          confronti  del  pubblico  attivita'   di   concessione   di
          finanziamenti sotto qualsiasi forma. 
              4-quinquies.  A  fini  di  tutela  del  risparmio,  gli
          investitori professionali, che ai sensi del  codice  civile
          rispondono   della   solvenza   della   societa'   per   le
          obbligazioni, i titoli di  debito  e  gli  altri  strumenti
          finanziari emessi dalla stessa,  devono  rispettare  idonei
          requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorita'
          di vigilanza. 
              5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono
          comunque precluse la raccolta di  fondi  a  vista  ed  ogni
          forma di raccolta collegata all'emissione od alla  gestione
          di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata.". 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  15  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 15 (Succursali). - 1. (Omissis). 
              2. Le banche italiane possono stabilire  succursali  in
          uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  16  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  16  (Libera  prestazione  di  servizi).   -   1.
          (Omissis). 
              2. Le banche italiane  possono  operare  in  uno  Stato
          terzo senza  stabilirvi  succursali  previa  autorizzazione
          della Banca d'Italia. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo del  comma  8  dell'art.  19  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
          dal presente decreto: 
              "1 - 7 (Omissis). 
              8. Se alle operazioni indicate  nei  commi  1,  2  e  3
          partecipano soggetti appartenenti a  Stati  terzi  che  non
          assicurano condizioni di reciprocita',  la  Banca  d'Italia
          comunica  la  domanda   di   autorizzazione   al   Ministro
          dell'economia e delle finanze, su  proposta  del  quale  il
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   puo'   vietare
          l'autorizzazione. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  54  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 54 (Vigilanza ispettiva). - 1.- 3 (Omissis). 
              4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo'
          concordare con le autorita' competenti  degli  Stati  terzi
          modalita' per l'ispezione di succursali di banche insediate
          nei rispettivi territori. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  68  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 68 (Vigilanza ispettiva). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. La Banca  d'Italia,  su  richiesta  delle  autorita'
          competenti  di  altri  Stati  comunitari  o   terzi,   puo'
          effettuare ispezioni presso le societa' con sede legale  in
          Italia ricomprese nella vigilanza su  base  consolidata  di
          competenza delle autorita' richiedenti. La  Banca  d'Italia
          puo'  consentire  che  la  verifica  sia  effettuata  dalle
          autorita'  che  hanno  fatto  la  richiesta  ovvero  da  un
          revisore  o   da   un   esperto.   L'autorita'   competente
          richiedente, qualora non compia direttamente  la  verifica,
          puo', se lo desidera, prendervi parte. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'art. 70 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 70 (Provvedimento). - 1. La Banca  d'Italia  puo'
          disporre lo  scioglimento  degli  organi  con  funzioni  di
          amministrazione  e  di  controllo   delle   banche   quando
          ricorrono le violazioni o le irregolarita' di cui  all'art.
          69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono  previste
          gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo  scioglimento
          e'   richiesto   con   istanza   motivata   dagli    organi
          amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria. 
              2. Le funzioni delle assemblee  e  degli  altri  organi
          diversi da quelli indicati nel comma  1  sono  sospese  per
          effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria,
          salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6. 
              3.  Il  provvedimento  e'  comunicato  dai   commissari
          nominati ai sensi dell'art. 71  agli  interessati,  che  ne
          facciano richiesta, non prima  dell'insediamento  ai  sensi
          dell'art. 73. 
              4. Il provvedimento e' pubblicato  per  estratto  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
              5. L'amministrazione straordinaria dura un anno,  salvo
          che il  provvedimento  previsto  dal  comma  1  preveda  un
          termine piu' breve o la  Banca  d'Italia  ne  autorizzi  la
          chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata per
          lo stesso periodo di un anno, anche per piu' di una  volta,
          se sussistono  i  presupposti  indicati  nel  comma  1.  Il
          provvedimento di proroga e' pubblicato per  estratto  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
              6. (Abrogato). 
              7. Alle banche non si applica il titolo IV della  legge
          fallimentare e l'art. 2409 del  codice  civile.  Se  vi  e'
          fondato  sospetto  che   i   soggetti   con   funzioni   di
          amministrazione, in violazione dei propri  doveri,  abbiano
          compiuto gravi irregolarita'  nella  gestione  che  possono
          arrecare  danno  alla  banca  o  ad  una  o  piu'  societa'
          controllate, l'organo con funzioni di controllo od  i  soci
          che il codice civile o lo statuto  abilitano  a  presentare
          denuncia al tribunale,  possono  denunciare  i  fatti  alla
          Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 71 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  71  (Organi  della  procedura).  -  1.  Con   il
          provvedimento  di  scioglimento  degli  organi   la   Banca
          d'Italia nomina: 
                a) uno o piu' commissari straordinari; 
                b) un comitato di sorveglianza,  composto  da  tre  a
          cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il  proprio
          presidente. 
              2. Entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  della
          nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina
          degli organi della procedura e del presidente del  comitato
          di  sorveglianza  per  l'iscrizione  nel   registro   delle
          imprese. 
              3. (Abrogato). 
              4.  Le  indennita'  spettanti  ai   commissari   e   ai
          componenti il comitato  di  sorveglianza  sono  determinate
          dalla Banca  d'Italia  in  base  ai  criteri  dalla  stessa
          stabiliti e sono  a  carico  della  banca  sottoposta  alla
          procedura. Se necessario, esse  possono  essere  anticipate
          dalla Banca d'Italia. 
              5. La Banca d'Italia,  per  ragioni  d'urgenza  e  fino
          all'insediamento degli organi straordinari,  puo'  nominare
          commissario provvisorio un proprio funzionario, che  assume
          i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si
          applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9. 
              6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti
          di  onorabilita'  stabiliti  ai  sensi  dell'art.   26.   I
          commissari  devono,  inoltre,   possedere   le   competenze
          necessarie per  svolgere  le  proprie  funzioni  ed  essere
          esenti da conflitti di interesse.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 72 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  72  (Poteri   e   funzionamento   degli   organi
          straordinari).  -  1.  Salvo  che  non   sia   diversamente
          specificato all'atto della nomina, i commissari  esercitano
          tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo  di
          amministrazione della banca ai  sensi  del  codice  civile,
          delle disposizioni di legge  applicabili  e  dello  statuto
          della  banca.  La  Banca  d'Italia,  nel  provvedimento  di
          nomina, puo' stabilire che ai  commissari  sono  attribuiti
          soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione. 
              1-bis. Salvo che non sia diversamente  specificato  nel
          provvedimento che dispone l'amministrazione  straordinaria,
          ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione
          aziendale,  rimuovere  le  irregolarita'  e  promuovere  le
          soluzioni utili nell'interesse dei depositanti e della sana
          e prudente gestione. Le  disposizioni  del  codice  civile,
          statutarie o convenzionali relative ai poteri di  controllo
          dei titolari di partecipazioni non si applicano  agli  atti
          dei commissari. All'atto della nomina,  la  Banca  d'Italia
          puo'  stabilire  speciali  limitazioni  dei   compiti   dei
          commissari  ovvero  attribuire  loro  compiti  ulteriori  e
          diversi rispetto a quelli indicati nel presente comma. 
              2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni  di
          controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti
          dalla presente sezione o  dalle  disposizioni  della  Banca
          d'Italia. 
              2-bis.  La  Banca  d'Italia  puo',  in  ogni   momento,
          revocare o sostituire i commissari e i membri del  comitato
          di sorveglianza oppure modificarne compiti e poteri. 
              3. Le funzioni degli organi straordinari  hanno  inizio
          con l'insediamento degli  stessi  ai  sensi  dall'art.  73,
          commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli
          organi subentranti. 
              4. La Banca d'Italia  puo'  stabilire,  all'atto  della
          nomina  o  successivamente  con  istruzioni  impartite   ai
          commissari e ai membri del comitato  di  sorveglianza,  che
          determinati  atti  dei  commissari  siano   sottoposti   ad
          autorizzazione della stessa Banca d'Italia  ovvero  imporre
          speciali cautele e limitazioni nella gestione della  banca.
          I componenti gli  organi  straordinari  sono  personalmente
          responsabili  dell'inosservanza  delle  prescrizioni  della
          Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non
          ne abbiano avuto conoscenza. 
              5. L'esercizio dell'azione sociale  di  responsabilita'
          contro i membri dei disciolti organi  amministrativi  e  di
          controllo ed il  direttore  generale,  nonche'  dell'azione
          contro il soggetto incaricato della  revisione  legale  dei
          conti o della revisione, spetta ai commissari straordinari,
          sentito il comitato di sorveglianza, previa  autorizzazione
          della    Banca    d'Italia.    Gli     organi     succeduti
          all'amministrazione straordinaria proseguono le  azioni  di
          responsabilita' e riferiscono alla Banca d'Italia in merito
          alle stesse. 
              5-bis. Nell'interesse  della  procedura  i  commissari,
          sentito il comitato di sorveglianza, previa  autorizzazione
          della  Banca  d'Italia,  possono  sostituire  il   soggetto
          incaricato del controllo  contabile  per  la  durata  della
          procedura stessa. 
              6. Il potere di convocare l'assemblea dei  soci  e  gli
          altri  organi  indicati  all'art.  70,  comma   2,   spetta
          esclusivamente  ai  commissari  previa  approvazione  della
          Banca d'Italia. L'ordine del giorno  e'  stabilito  in  via
          esclusiva dai commissari e non e' modificabile  dall'organo
          convocato. 
              7. Quando i commissari siano piu' di uno, essi decidono
          a maggioranza dei componenti in carica e i loro  poteri  di
          rappresentanza sono validamente  esercitati  con  la  firma
          congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilita' di
          conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno
          o piu' commissari. 
              8. Il comitato di sorveglianza delibera  a  maggioranza
          dei componenti in carica; in caso  di  parita'  prevale  il
          voto del presidente. 
              9. La responsabilita' dei commissari e dei  membri  del
          comitato    di    sorveglianza    per     atti     compiuti
          nell'espletamento dell'incarico e' limitata ai soli casi di
          dolo o colpa grave. Le azioni  civili  nei  loro  confronti
          sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
              9-bis.  I   Commissari,   nell'esercizio   delle   loro
          funzioni, sono pubblici ufficiali.". 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  74  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 74 (Sospensione dei pagamenti). - 1. Se ricorrono
          circostanze eccezionali i commissari, al fine  di  tutelare
          gli  interessi  dei  creditori,   possono   sospendere   il
          pagamento delle passivita' di  qualsiasi  genere  da  parte
          della  banca  ovvero  la   restituzione   degli   strumenti
          finanziari ai clienti  relativi  ai  servizi  previsti  dal
          decreto  legislativo  24   febbraio   1998,   n.   58.   Il
          provvedimento   e'   assunto   sentito   il   comitato   di
          sorveglianza, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,
          che  puo'  emanare  disposizioni  per  l'attuazione   dello
          stesso.  La  sospensione  ha  luogo  per  un  periodo   non
          superiore ad un mese,  prorogabile  eventualmente,  con  le
          stesse formalita', per altri due mesi. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  75  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  75  (Adempimenti  finali).  -  1.  I  commissari
          straordinari e il comitato di  sorveglianza,  a  intervalli
          periodici stabiliti all'atto della nomina o successivamente
          nonche' al termine delle loro funzioni,  redigono  separati
          rapporti sull'attivita' svolta e li trasmettono alla  Banca
          d'Italia.  La  Banca  d'Italia  cura  che  della   chiusura
          dell'amministrazione   straordinaria   sia   data   notizia
          mediante avviso da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana. 
              2.  La  chiusura  dell'esercizio  in  corso  all'inizio
          dell'amministrazione  straordinaria  e'  protratta  a  ogni
          effetto  di  legge  fino  al  termine  della  procedura.  I
          commissari redigono il bilancio che  viene  presentato  per
          l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla
          chiusura dell'amministrazione  straordinaria  e  pubblicato
          nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio
          redatto  dai  commissari  costituisce  un   unico   periodo
          d'imposta. Entro  un  mese  dall'approvazione  della  Banca
          d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la
          dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo  secondo
          le disposizioni tributarie vigenti. 
              3. I commissari,  prima  della  cessazione  delle  loro
          funzioni, provvedono perche' siano ricostituiti gli  organi
          dell'amministrazione  ordinaria.  Gli  organi   subentranti
          prendono in consegna l'azienda dai  commissari  secondo  le
          modalita' previste dall'art. 73, comma 1.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 80 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.   80   (Provvedimento).   -   1.   Il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia, puo' disporre con decreto la liquidazione  coatta
          amministrativa delle banche, anche quando ne sia  in  corso
          l'amministrazione  straordinaria  ovvero  la   liquidazione
          secondo le norme  ordinarie,  se  ricorrono  i  presupposti
          indicati  nell'art.  17   del   decreto   legislativo   [di
          recepimento  della  direttiva  2014/59/UE]  ma  non  quelli
          indicati nell'art. 20, comma 2, del  medesimo  decreto  per
          disporre la risoluzione. 
              2. La liquidazione coatta puo' essere disposta, con  il
          medesimo procedimento indicato  nel  comma  1,  su  istanza
          motivata  degli   organi   amministrativi,   dell'assemblea
          straordinaria,   dei   commissari   straordinari   o    dei
          liquidatori. 
              3.  Il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e la proposta della Banca d'Italia sono  comunicati
          dai  commissari  liquidatori  agli  interessati,   che   ne
          facciano richiesta, non prima  dell'insediamento  ai  sensi
          dell'art. 85. 
              4.  Il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana. 
              5. Dalla data di  emanazione  del  decreto  cessano  le
          funzioni  degli  organi  amministrativi,  di  controllo   e
          assembleari, nonche' di ogni altro organo della banca. Sono
          fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1,
          e 94, comma 2. 
              6. Le banche non sono soggette a procedure  concorsuali
          diverse dalla  liquidazione  coatta  prevista  dalle  norme
          della  presente  sezione;  per  quanto  non   espressamente
          previsto si  applicano,  se  compatibili,  le  disposizioni
          della legge fallimentare.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 81 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 81  (Organi  della  procedura).  -  1.  La  Banca
          d'Italia nomina: 
                a) uno o piu' commissari liquidatori; 
                b) un comitato di  sorveglianza  composto  da  tre  a
          cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il  proprio
          presidente. 
              1-bis. Possono essere nominati come  liquidatori  anche
          societa' o altri enti. 
              2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la  delibera
          di nomina del presidente del comitato di sorveglianza  sono
          pubblicati per estratto sul sito web della Banca  d'Italia.
          Entro quindici giorni dalla comunicazione della  nomina,  i
          commissari depositano in copia gli  atti  di  nomina  degli
          organi della  liquidazione  coatta  e  del  presidente  del
          comitato di  sorveglianza  per  l'iscrizione  nel  registro
          delle imprese. 
              3. La Banca  d'Italia  puo'  revocare  o  sostituire  i
          commissari e i membri del comitato di sorveglianza. 
              4.  Le  indennita'  spettanti  ai   commissari   e   ai
          componenti il comitato  di  sorveglianza  sono  determinate
          dalla Banca  d'Italia  in  base  ai  criteri  dalla  stessa
          stabiliti e sono a carico della liquidazione.". 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  82  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  82  (Accertamento  giudiziale  dello  stato   di
          insolvenza).  -  1.  Se  una   banca   non   sottoposta   a
          liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova
          in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui  essa
          ha la sede legale, su richiesta di uno o piu' creditori, su
          istanza del pubblico  ministero  o  d'ufficio,  sentiti  la
          Banca d'Italia  e  i  rappresentanti  legali  della  banca,
          dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in  camera  di
          consiglio.   Quando   la   banca    sia    sottoposta    ad
          amministrazione  straordinaria,   il   tribunale   dichiara
          l'insolvenza anche su ricorso dei commissari  straordinari,
          sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i  cessati
          rappresentanti  legali.  Si   applicano   le   disposizioni
          dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto,
          quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'art. 83 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 83 (Effetti del provvedimento per la banca, per i
          creditori e sui  rapporti  giuridici  preesistenti).  -  1.
          Dalla data di  insediamento  degli  organi  liquidatori  ai
          sensi dell'art. 85, e comunque dal sesto giorno  lavorativo
          successivo alla data  di  adozione  del  provvedimento  che
          dispone la liquidazione coatta, sono sospesi  il  pagamento
          delle passivita' di qualsiasi genere e le  restituzioni  di
          beni di terzi.  La  data  di  insediamento  dei  commissari
          liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora  e  del
          minuto, e' rilevata dalla Banca  d'Italia  sulla  base  del
          processo verbale previsto all'art. 85. 
              2. Dal termine indicato nel comma 1  si  producono  gli
          effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45  e  66,  nonche'
          dalle disposizioni del titolo II, capo III,  sezione  II  e
          sezione IV della legge fallimentare. 
              3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca  in
          liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna
          azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88,  89  e
          92,  comma  3,  ne',  per  qualsiasi  titolo,  puo'  essere
          parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di  esecuzione
          forzata o cautelare. Per  le  azioni  civili  di  qualsiasi
          natura   derivanti   dalla   liquidazione   e'   competente
          esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca  ha  la
          sede legale. 
              3-bis. In deroga all'art. 56, primo comma, della  legge
          fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i  relativi
          effetti siano stati fatti valere da una delle  parti  prima
          che sia disposta  la  liquidazione  coatta  amministrativa,
          salvo che la compensazione sia prevista da un contratto  di
          garanzia finanziaria  di  cui  al  decreto  legislativo  21
          maggio 2004,  n.  170,  da  un  accordo  di  netting,  come
          definito dall'art. 1, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59]  o  da
          un accordo di compensazione ai  sensi  dell'art.  1252  del
          codice civile.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 84 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  84  (Poteri   e   funzionamento   degli   organi
          liquidatori).  -  1.  I  commissari  liquidatori  hanno  la
          rappresentanza legale  della  banca,  esercitano  tutte  le
          azioni a essa spettanti e procedono alle  operazioni  della
          liquidazione.  I  commissari,  nell'esercizio  delle   loro
          funzioni, sono pubblici ufficiali. 
              2. Il comitato di  sorveglianza  assiste  i  commissari
          nell'esercizio delle  loro  funzioni,  controlla  l'operato
          degli stessi e fornisce  pareri  nei  casi  previsti  dalla
          presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. 
              3. La Banca d'Italia  puo'  emanare  direttive  per  lo
          svolgimento della procedura e  puo'  stabilire  che  talune
          categorie di operazioni o di atti debbano  essere  da  essa
          autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito
          il  comitato  di  sorveglianza.  I  membri   degli   organi
          liquidatori      sono      personalmente       responsabili
          dell'inosservanza delle  direttive  della  Banca  d'Italia;
          queste non sono opponibili ai  terzi  che  non  ne  abbiano
          avuto conoscenza. 
              4. I  commissari  devono  presentare  annualmente  alla
          Banca d'Italia una relazione sulla situazione  contabile  e
          patrimoniale   della   banca   e    sull'andamento    della
          liquidazione, accompagnata da un rapporto del  Comitato  di
          sorveglianza. 
              5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e
          di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati
          organi  amministrativi  e  di  controllo  ed  il  direttore
          generale, dell'azione contro il soggetto  incaricato  della
          revisione  legale  dei  conti,  nonche'   dell'azione   del
          creditore sociale contro la societa' o l'ente che  esercita
          l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento,   spetta   ai
          commissari, sentito il  comitato  di  sorveglianza,  previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              6.  Ai  commissari  liquidatori  e   al   comitato   di
          sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9. 
              7. I  commissari,  previa  autorizzazione  della  Banca
          d'Italia  e  con  il  parere  favorevole  del  comitato  di
          sorveglianza, possono farsi  coadiuvare  nello  svolgimento
          delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita'
          e  con  oneri  a  carico  della   liquidazione.   In   casi
          eccezionali,  i  commissari,  previa  autorizzazione  della
          Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il
          compimento di singoli atti.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 86 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 86 (Accertamento del passivo). - 1. Entro un mese
          dalla nomina i commissari comunicano  a  ciascun  creditore
          l'indirizzo  di   posta   elettronica   certificata   della
          procedura e le  somme  risultanti  a  credito  di  ciascuno
          secondo  le  scritture  e  i  documenti  della  banca.   La
          comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali
          contestazioni  e  avviene   a   mezzo   posta   elettronica
          certificata  se  il  relativo  indirizzo  del  destinatario
          risulta  dal  registro  delle  imprese  ovvero  dall'Indice
          nazionale degli indirizzi di posta elettronica  certificata
          delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a
          mezzo  lettera  raccomandata  o  telefax  presso  la   sede
          dell'impresa  o  la  residenza   del   creditore.   Se   il
          destinatario ha sede o risiede all'estero, la comunicazione
          puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia,  se
          esistente. Contestualmente i  commissari  invitano  ciascun
          creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma  4,
          il proprio indirizzo di posta elettronica  certificata,  le
          cui variazioni  e'  onere  comunicare  ai  commissari,  con
          l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3. 
              2. Analoga comunicazione viene  inviata  a  coloro  che
          risultino titolari  di  diritti  reali  sui  beni  e  sugli
          strumenti  finanziari  relativi  ai  servizi  previsti  dal
          decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  in  possesso
          della  banca,  nonche'  ai  clienti  aventi  diritto   alle
          restituzioni dei detti strumenti finanziari. 
              2-bis. Nei casi disciplinati  dall'articolo  92-bis,  i
          commissari, sentito il comitato  di  sorveglianza,  possono
          provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e  2  anche
          per  singole  categorie   di   aventi   diritto,   mediante
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione  nazionale
          o locale di un  avviso  contenente  l'invito  a  consultare
          l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco  e'
          depositato presso la sede della societa' o messo altrimenti
          a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso  il
          diritto di ciascuno di prendere visione solo della  propria
          posizione. Il termine per la presentazione delle domande di
          insinuazione  ai  sensi   del   comma   5   decorre   dalla
          pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma. 
              3. Tutte le successive  comunicazioni  sono  effettuate
          dai   commissari   all'indirizzo   di   posta   elettronica
          certificata indicato dagli interessati. In caso di  mancata
          comunicazione   dell'indirizzo   di    posta    elettronica
          certificata o della sua  variazione,  ovvero  nei  casi  di
          mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse
          si  eseguono  mediante  deposito  nella   cancelleria   del
          tribunale del luogo ove la banca  ha  la  sede  legale.  Si
          applica   l'art.   31-bis,   terzo   comma,   della   legge
          fallimentare,  intendendosi  sostituito  al   curatore   il
          commissario liquidatore. 
              4.  Entro  quindici  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione,  i  creditori  e  i  titolari  dei   diritti
          indicati  nel  comma  2  possono  presentare   o   inviare,
          all'indirizzo di posta elettronica della procedura, i  loro
          reclami    ai    commissari,    allegando    i    documenti
          giustificativi. 
              5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione   del
          decreto di  liquidazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana, i creditori e i titolari  dei  diritti
          indicati nel comma 2,  i  quali  non  abbiano  ricevuto  la
          comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere  ai
          commissari,   mediante   raccomandata   con    avviso    di
          ricevimento, il riconoscimento  dei  propri  crediti  e  la
          restituzione dei propri beni, presentando i documenti  atti
          a provare l'esistenza, la specie  e  l'entita'  dei  propri
          diritti  e  indicando  l'indirizzo  di  posta   elettronica
          certificata  al  quale  ricevere  tutte  le   comunicazioni
          relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente
          articolo. 
              6. I commissari,  trascorso  il  termine  previsto  dal
          comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi,  presentano
          alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della
          banca,  l'elenco  dei  creditori  ammessi  e  delle   somme
          riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di  prelazione
          e l'ordine degli stessi, nonche' gli elenchi  dei  titolari
          dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui  e'  stato
          negato il riconoscimento delle pretese.  I  clienti  aventi
          diritto  alla  restituzione  degli   strumenti   finanziari
          relativi ai servizi  previsti  dal  d.lgs.  di  recepimento
          della decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  sono
          iscritti  in  apposita  e  separata  sezione  dello   stato
          passivo. 
              7.  Nei  medesimi  termini  previsti  dal  comma  6   i
          commissari depositano nella cancelleria del  tribunale  del
          luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione  degli
          aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei
          titolari di diritti  indicati  nel  comma  2,  nonche'  dei
          soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e'  stato
          negato il riconoscimento delle pretese. 
              8.  Successivamente  i  commissari   comunicano   senza
          indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai
          quali e' stato negato in tutto o in parte il riconoscimento
          delle  pretese,  la  decisione  presa  nei  loro  riguardi.
          Dell'avvenuto deposito dello stato passivo e'  dato  avviso
          tramite  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana. 
              9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e  7,
          lo stato passivo diventa esecutivo.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 87 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 87 (Opposizioni allo stato passivo). - 1. Possono
          proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla
          propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in
          favore  dei  soggetti  inclusi   negli   elenchi   indicati
          nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non  siano
          state accolte, in tutto o in parte, entro  quindici  giorni
          dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art.  86,
          comma 8, e i  soggetti  ammessi  entro  lo  stesso  termine
          decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
          dal medesimo comma 8. 
              2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria
          del ricorso al presidente del tribunale del  luogo  ove  la
          banca ha la sede legale. Si applica l'art. 99,  commi  2  e
          seguenti, della legge fallimentare. 
              3. Il presidente  del  tribunale  assegna  a  un  unico
          giudice  relatore  tutte  le  cause  relative  alla  stessa
          liquidazione. Nei  tribunali  divisi  in  piu'  sezioni  il
          presidente assegna le cause a una di esse e  il  presidente
          di questa provvede alla designazione di  un  unico  giudice
          relatore. 
              4. (Abrogato). 
              5.   Quando   sia   necessario   per   decidere   sulle
          contestazioni,   il   giudice   richiede   ai    commissari
          l'esibizione  di  un  estratto  dell'elenco  dei  creditori
          chirografari previsto dall'art. 86, comma 6;  l'elenco  non
          viene messo a disposizione.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 88 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  88   (Esecutivita'   delle   sentenze).   -   1.
          (Abrogato). 
              2. (Abrogato). 
              3. Le decisioni pronunciate in ogni grado del  giudizio
          di opposizione sono esecutive quando diventano definitive. 
              4. (Abrogato).". 
              - Si riporta il testo dell'art. 89 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 89 (Insinuazioni tardive). - 1. Dopo il  deposito
          dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i
          riparti e le restituzioni, i creditori  e  i  titolari  dei
          diritti indicati nell'art. 86,  comma  2  che  non  abbiano
          ricevuto la comunicazione ai sensi dell'art. 86, comma 8, e
          non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere
          di far  valere  i  loro  diritti  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 87, commi da 2 a 5, e dall'art. 88.  Decorsi  sei
          mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'art. 86,
          comma 8,  le  domande  tardive  sono  ammissibili  solo  se
          l'istante dimostra che il ritardo e' dipeso da causa a  lui
          non imputabile.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 90 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 90 (Liquidazione dell'attivo). - 1. I  commissari
          liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per  realizzare
          l'attivo. In caso di alienazione  di  beni  immobili  e  di
          altri  beni  iscritti  in  pubblici  registri,  una   volta
          eseguita la vendita e riscosso interamente  il  prezzo,  la
          Banca d'Italia, su richiesta  dei  commissari  liquidatori,
          dispone  la  cancellazione  delle  iscrizioni  relative  ai
          diritti  di  prelazione,  nonche'  delle  trascrizioni  dei
          pignoramenti e dei sequestri conservativi e di  ogni  altro
          vincolo. 
              2. I commissari, con il parere favorevole del  comitato
          di  sorveglianza  e  previa  autorizzazione   della   Banca
          d'Italia, possono cedere attivita' e passivita', l'azienda,
          rami  d'azienda   nonche'   beni   e   rapporti   giuridici
          individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni
          per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti  o
          l'intervento  di  questi  e'  insufficiente,  al  fine   di
          favorire lo svolgimento  della  liquidazione,  la  cessione
          puo' avere ad oggetto passivita' anche solo per  una  quota
          di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo  il  rispetto
          della parita' di  trattamento  dei  creditori  e  del  loro
          ordine di priorita'. La cessione puo' avvenire in qualsiasi
          stadio della procedura,  anche  prima  del  deposito  dello
          stato passivo; il cessionario risponde comunque delle  sole
          passivita' risultanti dallo  stato  passivo,  tenuto  conto
          dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai  sensi
          dell'art. 87. Si applicano le  disposizioni  dell'art.  58,
          commi 2, 3 e 4, anche quando il  cessionario  non  sia  una
          banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma  7  del
          medesimo articolo. 
              3. I commissari possono, nei casi di necessita'  e  per
          il  miglior  realizzo  dell'attivo,  previa  autorizzazione
          della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o
          di  determinati  rami  di  attivita',  secondo  le  cautele
          indicate dal comitato  di  sorveglianza.  La  continuazione
          dell'esercizio     dell'impresa      disposta      all'atto
          dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine
          indicato nell'art. 83, comma 1, esclude lo scioglimento  di
          diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto  dalle
          norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo. 
              4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione  di  riparti
          agli aventi diritto, i commissari possono contrarre  mutui,
          effettuare   altre   operazioni   finanziarie   passive   e
          costituire in  garanzia  attivita'  aziendali,  secondo  le
          prescrizioni  e  le  cautele  disposte  dal   comitato   di
          sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia." 
              - Si riporta il testo dell'art. 91 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 91 (Restituzioni e riparti). -  1.  I  commissari
          procedono  alle  restituzioni  dei   beni   nonche'   degli
          strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e,  secondo  l'ordine
          stabilito dall'art.  111  della  legge  fallimentare  fatto
          salvo quanto previsto dal comma  1-bis,  alla  ripartizione
          dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti
          agli   organi   della    procedura    di    amministrazione
          straordinaria e ai commissari  della  gestione  provvisoria
          che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa
          sono equiparate alle spese indicate  nell'art.  111,  comma
          primo, numero 1), della legge  fallimentare.  Il  pagamento
          dei  crediti  prededucibili  e'  effettuato  previo  parere
          favorevole del comitato di sorveglianza. 
              1-bis. In deroga a quanto previsto dall'art.  2741  del
          codice civile e dall'art.  111  della  legge  fallimentare,
          nella ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma
          1: 
                a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza
          rispetto agli altri crediti chirografari: 
                  1)  la  parte  dei  depositi  di  persone  fisiche,
          microimprese,  piccole  e  medie  imprese  ammissibili   al
          rimborso e superiore all'importo previsto dall'art. 96-bis,
          comma 5; 
                  2) i  medesimi  depositi  indicati  al  numero  1),
          effettuati presso  succursali  extracomunitarie  di  banche
          aventi sede legale in Italia; 
                b)  sono  soddisfatti  con  preferenza  rispetto   ai
          crediti indicati alla lettera a): 
                  1) i depositi protetti; 
                  2) i crediti vantati dai sistemi  di  garanzia  dei
          depositanti a seguito della surroga  nei  diritti  e  negli
          obblighi dei depositanti protetti; 
                c) sono  soddisfatti  con  preferenza  rispetto  agli
          altri  crediti  chirografari  ma  dopo  che   siano   stati
          soddisfatti i crediti indicati alle lettere a)  e  b),  gli
          altri depositi presso la banca. 
              2. Se risulta rispettata, ai  sensi  dell'art.  22  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione
          del patrimonio della banca da quelli dei  clienti  iscritti
          nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma  non
          sia rispettata  la  separazione  dei  patrimoni  dei  detti
          clienti tra di loro ovvero  gli  strumenti  finanziari  non
          risultino  sufficienti  per  l'effettuazione  di  tutte  le
          restituzioni, i commissari procedono, ove  possibile,  alle
          restituzioni ai  sensi  del  comma  1  in  proporzione  dei
          diritti per i quali ciascuno dei clienti e'  stato  ammesso
          alla sezione separata  dello  stato  passivo,  ovvero  alla
          liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della
          clientela e  alla  ripartizione  del  ricavato  secondo  la
          medesima proporzione. 
              3. I clienti iscritti  nell'apposita  sezione  separata
          dello stato passivo concorrono con i  creditori  chirografi
          ai sensi dall'art. 111, comma  1,  numero  3)  della  legge
          fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti
          rispettata la separazione del  patrimonio  della  banca  da
          quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto  rimasto
          insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2. 
              4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza  e
          previa autorizzazione della Banca d'Italia, anche prima che
          siano realizzate tutte le attivita' e  accertate  tutte  le
          passivita',   possono   eseguire   riparti    parziali    e
          restituzioni, anche integrali, sia a favore  di  tutti  gli
          aventi diritto sia a favore di talune  categorie  di  essi,
          anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per
          il pagamento dei debiti prededucibili. 
              5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8,  9,  10,  i
          riparti  e  le  restituzioni  non  devono  pregiudicare  la
          possibilita' della definitiva assegnazione  delle  quote  e
          dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto. 
              6. Nell'effettuare  i  riparti  e  le  restituzioni,  i
          commissari, in presenza di pretese di creditori o di  altri
          interessati  per  le   quali   non   sia   stata   definita
          l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli
          strumenti  finanziari  corrispondenti  ai  riparti  e  alle
          restituzioni non effettuati a favore di ciascuno  di  detti
          soggetti, al fine della distribuzione o della  restituzione
          agli stessi nel caso di riconoscimento dei  diritti  o,  in
          caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri
          aventi diritto. 
              7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con  il
          parere favorevole del comitato  di  sorveglianza  e  previa
          autorizzazione  della  Banca  d'Italia,  possono  acquisire
          idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti. 
              8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle
          domande previsti dall'art. 86, commi 4, e 5, fa  concorrere
          solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi,  nei
          limiti in cui le pretese sono accolte  dal  commissario  o,
          dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice  in  sede
          di opposizione proposta ai sensi dell'art. 87, comma 1. 
              9. Coloro che hanno proposto  insinuazione  tardiva  ai
          sensi dell'art. 89,  concorrono  solo  ai  riparti  e  alle
          restituzioni che venissero eseguiti dopo  la  presentazione
          del ricorso. 
              10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti  reali
          e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali
          si riferiscono non siano stati ancora alienati. 
              11. Fino alla restituzione o  alla  liquidazione  degli
          strumenti finanziari  gestiti  dalla  banca,  i  commissari
          provvedono  affinche'  gli  stessi  siano  amministrati  in
          un'ottica di minimizzazione del rischio. 
              11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese,
          piccole e medie imprese si intendono quelle cosi'  definite
          in base al criterio del fatturato annuo previsto  dall'art.
          2, paragrafo 1, dell'Allegato  alla  Raccomandazione  della
          Commissione europea n. 2003/361/CE.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 92 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 92 (Adempimenti finali). - 1. Liquidato l'attivo,
          o una parte rilevante dello  stesso,  e  prima  dell'ultimo
          riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti,
          i   commissari   sottopongono   il   bilancio   finale   di
          liquidazione, il  rendiconto  finanziario  e  il  piano  di
          riparto, accompagnati da una relazione propria e da  quella
          del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia,  che  ne
          autorizza il deposito presso la cancelleria del  tribunale.
          La liquidazione costituisce,  anche  ai  fini  fiscali,  un
          unico esercizio; entro un mese dal  deposito  i  commissari
          presentano la dichiarazione dei redditi  relativa  a  detto
          periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti. 
              2.  I  commissari  danno  comunicazione   dell'avvenuto
          deposito ai creditori e ai clienti ammessi al  passivo  con
          le modalita' di  cui  all'art.  86,  comma  3,  e  mediante
          pubblicazione  nella  GazzettaUfficiale  della   Repubblica
          italiana. 
              3. Nel termine  di  venti  giorni  dalla  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  gli
          interessati possono  proporre  le  loro  contestazioni  con
          ricorso  al  tribunale.  Si   applicano   le   disposizioni
          dell'art. 87, commi da 2 a 5 e dell'art. 88. 
              4. Decorso il termine indicato senza  che  siano  state
          proposte contestazioni ovvero definite  queste  ultime  con
          sentenza passata in  giudicato,  i  commissari  liquidatori
          provvedono  al  riparto  o  alla  restituzione  finale   in
          conformita' di quanto previsto dall'art. 91. 
              5. Le somme e gli  strumenti  che  non  possono  essere
          distribuiti vengono depositati  nei  modi  stabiliti  dalla
          Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli  aventi
          diritto, fatta salva la  facolta'  prevista  dall'art.  91,
          comma 7. 
              6. Si applicano le disposizioni del  codice  civile  in
          materia  di  liquidazione  delle  societa'   di   capitali,
          relative alla cancellazione della societa' ed  al  deposito
          dei libri sociali. 
              7. La pendenza  di  ricorsi  e  giudizi,  ivi  compreso
          quello di  accertamento  dello  stato  di  insolvenza,  non
          preclude l'effettuazione degli adempimenti finali  previsti
          ai commi  precedenti  e  la  chiusura  della  procedura  di
          liquidazione  coatta  amministrativa.  Tale   chiusura   e'
          subordinata   alla   esecuzione   di    accantonamenti    o
          all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'art. 91, commi 6
          e 7. 
              8. Successivamente alla  chiusura  della  procedura  di
          liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la
          legittimazione processuale, anche nei  successivi  stati  e
          gradi  dei  giudizi.  Ai  commissari   liquidatori,   nello
          svolgimento  delle  attivita'  connesse  ai   giudizi,   si
          applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e  4  e
          84, commi 1, 3 e  7  del  presente  decreto.  I  commissari
          liquidatori ripartiscono, in base  alla  documentazione  di
          cui al comma 1, eventuali  somme  derivanti  all'esito  dei
          giudizi  nonche'  quelle   derivanti   dalla   cessione   o
          liquidazione dell'attivo non ancora realizzato  al  momento
          di chiusura della  procedura  ovvero  dagli  accantonamenti
          eseguiti a quel momento. 
              9. I commissari liquidatori sono estromessi, su propria
          istanza,  dai  giudizi  relativi  ai  rapporti  oggetto  di
          cessione nei  quali  sia  subentrato  il  cessionario,  ivi
          compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli  di
          costituzione di parte civile in giudizi penali.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 93 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  93  (Concordato  di  liquidazione).  -   1.   In
          qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta,  i
          commissari, con il parere  del  comitato  di  sorveglianza,
          ovvero la banca ai  sensi  dell'art.  152,  secondo  comma,
          della  legge  fallimentare,  con  il  parere  degli  organi
          liquidatori, possono proporre un  concordato  al  tribunale
          del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta  di
          concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia. 
              2.  La  proposta  di  concordato   deve   indicare   la
          percentuale offerta ai creditori, il tempo del pagamento  e
          le eventuali garanzie. 
              3. L'obbligo di pagare  le  quote  di  concordato  puo'
          essere assunto da terzi con liberazione parziale  o  totale
          della  banca  concordataria.  In  tal  caso  l'azione   dei
          creditori  per  l'esecuzione  del   concordato   non   puo'
          esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle
          rispettive quote. La proposta puo' prevedere  la  cessione,
          oltre che dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni
          di pertinenza della massa, purche' autorizzate dalla  Banca
          d'Italia, con  specifica  indicazione  dell'oggetto  e  del
          fondamento della pretesa. Il proponente puo'  limitare  gli
          impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi
          al passivo, anche provvisoriamente, e a  quelli  che  hanno
          proposto opposizione  allo  stato  passivo  o  insinuazione
          tardiva al tempo della proposta, subentrando  nei  relativi
          giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a
          rispondere  la  banca.  Gli  effetti  del  concordato  sono
          regolati dall'articolo 135 della legge fallimentare. 
              4. La proposta di concordato e il parere  degli  organi
          liquidatori   sono   depositati   nella   cancelleria   del
          tribunale. La Banca d'Italia puo' stabilire altre forme  di
          pubblicita'. 
              5. Entro trenta giorni dal  deposito,  gli  interessati
          possono proporre opposizione con ricorso  depositato  nella
          cancelleria, che viene comunicato al commissario. 
              6. Il  tribunale  decide  con  decreto  motivato  sulla
          proposta di concordato, tenendo conto delle  opposizioni  e
          del parere su queste ultime reso dalla Banca  d'Italia.  Il
          decreto e' pubblicato mediante deposito  in  cancelleria  e
          nelle altre forme stabilite  dal  tribunale.  Del  deposito
          viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con
          biglietto di cancelleria. Si applica l'art. 131 della legge
          fallimentare. 
              7. Durante la  procedura  di  concordato  i  commissari
          possono procedere a parziali distribuzioni  dell'attivo  ai
          sensi dell'art. 91.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 94 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 94 (Esecuzione del concordato  e  chiusura  della
          procedura). - 1. I commissari liquidatori, con l'assistenza
          del comitato di sorveglianza, sovrintendono  all'esecuzione
          del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia. 
              2. Eseguito il  concordato,  i  commissari  liquidatori
          convocano l'assemblea dei  soci  della  banca  perche'  sia
          deliberata la modifica dell'oggetto  sociale  in  relazione
          alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Nel
          caso in  cui  non  abbia  luogo  la  modifica  dell'oggetto
          sociale, i commissari procedono  agli  adempimenti  per  la
          cancellazione della  societa'  ed  il  deposito  dei  libri
          sociali previsti dalle disposizioni del  codice  civile  in
          materia di scioglimento e liquidazione  delle  societa'  di
          capitali. 
              3. Si applicano l'art. 215 della legge fallimentare  e,
          in quanto  compatibile,  l'art.  92  del  presente  decreto
          legislativo.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  95-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art.  95-bis  (Riconoscimento  dei  provvedimenti   di
          risanamento e delle procedure  di  liquidazione).  -  1.  I
          provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione
          di banche comunitarie sono disciplinati e producono i  loro
          effetti,  senza  ulteriori   formalita',   nell'ordinamento
          italiano secondo la normativa dello Stato d'origine. 
              1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi
          dell'art. 79, comma 1, cessano di avere effetto  dall'avvio
          della procedura  di  risanamento  da  parte  dell'autorita'
          competente dello Stato d'origine della banca comunitaria. 
              2. I provvedimenti di  risanamento  e  di  avvio  della
          liquidazione coatta amministrativa di  banche  italiane  si
          applicano e producono i  loro  effetti  negli  altri  Stati
          comunitari e, sulla base di accordi  internazionali,  anche
          in altri Stati esteri. 
              2-bis. Quando e' esercitato un potere di risoluzione  o
          applicata una misura  di  risoluzione  di  cui  al  decreto
          legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], le
          disposizioni della presente sezione si applicano a tutti  i
          soggetti indicati nell'art. 2 del decreto stesso.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  95-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art.  95-ter  (Deroghe).  -  1.  In  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 95-bis, gli effetti di un  provvedimento
          di  risanamento  o  dell'apertura  di  una   procedura   di
          liquidazione: 
                a)  su  contratti  e   rapporti   di   lavoro,   sono
          disciplinati   dalla   legge   dello   Stato    comunitario
          applicabile al contratto di lavoro; 
                b) su contratti che danno diritto al godimento di  un
          bene immobile o al suo acquisto,  sono  disciplinati  dalla
          legge dello Stato comunitario nel cui territorio e' situato
          l'immobile. Tale legge determina se un bene  sia  mobile  o
          immobile; 
                c) sui diritti relativi a un  bene  immobile,  a  una
          nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico
          registro,  sono  disciplinati  dalla  legge   dello   Stato
          comunitario sotto la cui autorita' si tiene il registro; 
                d) sull'esercizio dei diritti di proprieta'  o  altri
          diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o  il  cui
          trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in
          un conto o in  un  sistema  di  deposito  accentrato,  sono
          disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario  in
          cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito
          accentrato in cui sono iscritti tali diritti. 
              2. In deroga a quanto previsto dall'art.  95-bis,  sono
          disciplinati dalla legge che regola il contratto: 
                a) gli accordi di  compensazione,  di  netting  e  di
          novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli  65  e
          68 del decreto legislativo [di recepimento della  direttiva
          2014/59/UE]; 
                b)  le  cessioni  con  patto  di  riacquisto   e   le
          transazioni effettuate in un mercato  regolamentato,  fatto
          salvo quanto previsto agli articoli 65  e  68  del  decreto
          legislativo [di recepimento  della  direttiva  2014/59/UE],
          nonche' quanto previsto alla lettera d) del comma 1. 
              3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine
          relative alle azioni di  annullamento,  di  nullita'  o  di
          inopponibilita' degli  atti  compiuti  in  pregiudizio  dei
          creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento  o
          l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica: 
                a) il diritto reale del creditore  o  del  terzo  sui
          beni  materiali  o  immateriali  mobili  o   immobili,   di
          proprieta' della banca, che al momento dell'adozione di  un
          provvedimento  di  risanamento  o  dell'apertura   di   una
          procedura di liquidazione si trovano nel territorio di  uno
          Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti
          fini e' assimilato a un diritto reale il diritto,  iscritto
          in un pubblico registro e opponibile a terzi, che  consente
          di ottenere un diritto reale; 
                b)  i  diritti,  nei  confronti  della   banca,   del
          venditore,  basati  sulla  riserva  di  proprieta',  e  del
          compratore  di  beni  che  al  momento  dell'adozione   del
          provvedimento o dell'apertura della  procedura  si  trovano
          nel territorio di uno Stato comunitario diverso  da  quello
          di origine; 
                c)  il  diritto  del   creditore   di   invocare   la
          compensazione del proprio  credito  con  il  credito  della
          banca, quando la compensazione sia consentita  dalla  legge
          applicabile al credito della banca. 
              4. In deroga all'art. 95-bis, la normativa dello  Stato
          di origine non si applica alla nullita', all'annullamento o
          all'inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio  dei
          creditori, quando il beneficiario di tali  atti  prova  che
          l'atto pregiudizievole e' disciplinato dalla legge  di  uno
          Stato comunitario  che  non  consente,  nella  fattispecie,
          alcun tipo di impugnazione. 
              5. Gli effetti dell'adozione  di  un  provvedimento  di
          risanamento   o   dell'apertura   di   una   procedura   di
          liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un
          diritto del quale la banca e' spossessata sono disciplinati
          dalla legge dello Stato comunitario  in  cui  la  causa  e'
          pendente. 
              6. Le previsioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  trovano
          applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse
          non  riguardano  altri  profili  della   disciplina   delle
          procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme  in
          materia  di  ammissione  allo  stato  passivo,  anche   con
          riferimento al grado e alla natura delle relative  pretese,
          e  di  liquidazione  e  riparto  dell'attivo,  che  restano
          soggetti alla  disciplina  dello  Stato  di  origine  della
          banca.". 
              - Si riporta il testo dell'art.  95-quater  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 95-quater (Collaborazione tra  autorita').  -  1.
          Salvo che l'informazione non  vada  fornita  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  [di   recepimento   della   direttiva
          2014/59/UE], la Banca  d'Italia  informa  le  autorita'  di
          vigilanza e, se diverse, le autorita' di risoluzione  degli
          Stati comunitari ospitanti  e  la  Banca  centrale  europea
          dell'adozione   dei   provvedimenti   di   risanamento    e
          dell'apertura  della  procedura  di   liquidazione   coatta
          amministrativa, precisandone gli effetti. L'informazione e'
          data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del
          provvedimento o dell'apertura della procedura ovvero subito
          dopo. 
              2.  La  Banca  d'Italia,  qualora  ritenga   necessaria
          l'applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento
          nei confronti di una banca  comunitaria,  ne  fa  richiesta
          all'autorita' di vigilanza o, se diversa, all'autorita'  di
          risoluzione  dello  Stato  d'origine  ovvero   alla   Banca
          centrale europea. 
              2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5,  6
          e  32,  commi  3,  4  e  5,  del  decreto  legislativo  [di
          recepimento della direttiva 2014/59/UE].". 
              -  Si  riporta  il  testo   del   comma   1   dell'art.
          95-quinquies del citato  decreto  legislativo  n.  385  del
          1993, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 95-quinquies  (Pubblicita'  e  informazione  agli
          aventi diritto). - 1. I provvedimenti di risanamento  e  di
          avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa
          adottati nei confronti di  una  banca  italiana  che  abbia
          succursali o presti servizi in altri Stati comunitari  sono
          pubblicati per  estratto  anche  nella  Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee e in due  quotidiani  a  diffusione
          nazionale di ciascuno Stato ospitante. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.  95-septies
          del citato  decreto  legislativo  n.  385  del  1993,  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 95-septies (Applicazione). - 1.  Le  disposizioni
          della presente sezione si  applicano  ai  provvedimenti  di
          risanamento  e  alle  procedure  di   liquidazione   coatta
          amministrativa, nonche' ai provvedimenti di  risanamento  e
          liquidazione  delle  competenti   autorita'   degli   Stati
          comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo  il
          5 maggio 2004.". 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  97  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 97 (Sostituzione degli organi della  liquidazione
          ordinaria). - 1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.
          80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le
          norme  ordinarie  non  si  svolge  con  regolarita'  o  con
          speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre la sostituzione
          dei  liquidatori,  nonche'  dei  membri  degli  organi   di
          sorveglianza, determinandone il relativo compenso a  carico
          della societa'. 
              2.  Il  provvedimento  di  sostituzione  e'  pubblicato
          secondo le modalita' previste dall'art. 81, comma 2. 
              3.  La  sostituzione  degli  organi   liquidatori   non
          comporta il mutamento della procedura di liquidazione.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 98 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 98 (Amministrazione straordinaria).  -  1.  Salvo
          quanto previsto dal presente articolo, alla  capogruppo  di
          un gruppo bancario  si  applicano  le  norme  del  presente
          titolo, capo I, sezione I. 
              2. L'amministrazione  straordinaria  della  capogruppo,
          oltre che nei  casi  previsti  dall'art.  70,  puo'  essere
          disposta quando: 
                a)  risultino   gravi   inadempienze   nell'esercizio
          dell'attivita' prevista dall'art. 61, comma 4; 
                b) una delle societa' del gruppo bancario  sia  stata
          sottoposta     alla     procedura      del      fallimento,
          dell'amministrazione    controllata,     del     concordato
          preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, della
          risoluzione dell'amministrazione  straordinaria  ovvero  ad
          altra analoga procedura prevista da leggi speciali, nonche'
          quando  sia  stato  nominato  l'amministratore  giudiziario
          secondo le disposizioni del codice  civile  in  materia  di
          denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione
          e  possa  essere  alterato  in  modo   grave   l'equilibrio
          finanziario o gestionale del gruppo. 
              3. L'amministrazione straordinaria dura un anno,  salvo
          che il provvedimento con cui e'  disposta  non  preveda  un
          termine piu' breve o la  Banca  d'Italia  ne  autorizzi  la
          chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata per
          lo stesso periodo di un anno dalla  Banca  d'Italia,  anche
          piu' di una volta, se  sussistono  i  presupposti  indicati
          nell'art. 70 e nel comma 2 del presente  articolo.  In  tal
          caso, la proroga puo'  riguardare  anche  le  procedure  di
          amministrazione  straordinaria   relative   alle   societa'
          appartenenti al gruppo.  Il  provvedimento  di  proroga  e'
          pubblicato per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana. 
              4. I commissari straordinari, sentito  il  comitato  di
          sorveglianza, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,
          possono  revocare  o  sostituire,  anche  in   parte,   gli
          amministratori  delle  societa'  del  gruppo  al  fine   di
          realizzare i mutamenti degli indirizzi  gestionali  che  si
          rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica
          al   massimo   sino   al    termine    dell'amministrazione
          straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati
          hanno titolo esclusivamente a un indennizzo  corrispondente
          ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua
          del mandato ma, comunque, per un periodo  non  superiore  a
          sei mesi. 
              5.  I  commissari   straordinari   possono   richiedere
          l'accertamento giudiziale dello stato di  insolvenza  delle
          societa' appartenenti al gruppo. 
              6. I commissari possono richiedere  alle  societa'  del
          gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento  utile
          per adempiere al proprio mandato. 
              7. Al fine di agevolare il superamento  di  difficolta'
          finanziarie, i commissari possono disporre  la  sospensione
          dei pagamenti  nelle  forme  e  con  gli  effetti  previsti
          dall'art. 74, i cui termini sono triplicati. 
              8.  La  Banca  d'Italia  puo'  disporre  che  sia  data
          notizia,   mediante   speciali   forme   di    pubblicita',
          dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art.  75,
          comma 2.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 104 del citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 104 (Competenze giurisdizionali). - 1. Quando  la
          capogruppo sia sottoposta ad amministrazione  straordinaria
          o  a  liquidazione  coatta  amministrativa,  per   l'azione
          revocatoria prevista dall'art. 99,  comma  5,  nonche'  per
          tutte  le  controversie  fra  le  societa'  del  gruppo  e'
          competente  inderogabilmente   il   tribunale   nella   cui
          circoscrizione ha la sede legale la capogruppo. 
              2. (Abrogato).". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  113-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art.   113-bis   (Sospensione    degli    organi    di
          amministrazione e controllo). - 1. Qualora risultino  gravi
          irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi  violazioni
          delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
          nonche' ragioni di urgenza, la Banca d'Italia puo' disporre
          che  uno  o  piu'   commissari   assumano   i   poteri   di
          amministrazione  dell'intermediario  finanziario   iscritto
          all'albo di cui all'art. 106. Le funzioni degli  organi  di
          amministrazione e di controllo sono frattanto  sospese.  Il
          provvedimento  della  Banca  d'Italia  e'  pubblicato   per
          estratto  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. 
              2. Possono essere nominati commissari anche  funzionari
          della Banca d'Italia.  I  commissari  nell'esercizio  delle
          loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 
              3. La gestione provvisoria di cui al comma 1  non  puo'
          avere una durata superiore  ai  sei  mesi.  Fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 113-ter, comma 1, lettera  c),  i
          commissari   restituiscono   l'azienda   agli   organi   di
          amministrazione e controllo secondo le  modalita'  previste
          dall'art. 73, comma 1, ovvero, qualora siano rilevate gravi
          irregolarita' riferibili agli organi  aziendali  sospesi  e
          previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia,   convocano
          l'assemblea per la revoca e la nomina di  nuovi  organi  di
          amministrazione  e  controllo.  Si  applicano,  in   quanto
          compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4  e  6,  72,  commi
          2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  113-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art.    113-ter    (Revoca    dell'autorizzazione    e
          liquidazione).  -  1.  Fermo   restando   quanto   previsto
          dall'art. 113-bis, la  Banca  d'Italia,  puo'  disporre  la
          revoca dell'autorizzazione di cui all'art.  107,  comma  1,
          quando: 
                a)  risultino  irregolarita'  eccezionalmente   gravi
          nell'amministrazione,  ovvero  violazioni   eccezionalmente
          gravi  delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
          statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; 
                b)  siano  previste   perdite   del   patrimonio   di
          eccezionale gravita'; 
                c) la revoca sia richiesta su istanza motivata  degli
          organi amministrativi,  dell'assemblea  straordinaria,  dei
          commissari  di  cui  all'art.  113-bis,  comma  1   o   dei
          liquidatori. 
              2.  Il  provvedimento  di  revoca  e'  pubblicato   per
          estratto  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
          italiana;   della   intervenuta   revoca    l'intermediario
          finanziario deve dare idonea evidenza  nelle  comunicazioni
          alla clientela e in ogni altra opportuna sede. 
              3. La revoca dell'autorizzazione costituisce  causa  di
          scioglimento della societa'. Entro  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento di revoca,  l'intermediario
          finanziario comunica alla Banca d'Italia  il  programma  di
          liquidazione  della  societa'.  La  Banca   d'Italia   puo'
          autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio
          provvisorio di attivita' ai sensi dell'art. 2487 del codice
          civile. L'organo liquidatore trasmette alla Banca  d'Italia
          riferimenti periodici  sullo  stato  di  avanzamento  della
          liquidazione. Nei confronti della societa' in  liquidazione
          restano fermi i poteri delle autorita' creditizie  previsti
          nel presente decreto legislativo. 
              3-bis. Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca
          dell'autorizzazione   o   successivamente,    la    mancata
          sussistenza dei presupposti  per  un  regolare  svolgimento
          della   procedura   di   liquidazione,   e'   disposta   la
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo  IV,
          capo I, sezione III. 
              4. Agli intermediari  finanziari  si  applicano  l'art.
          96-quinquies, fatto salvo quanto previsto dal  comma  3,  e
          l'art. 97. 
              5. (Abrogato). 
              6.  In  deroga  ai  commi   precedenti,   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia,   puo'   disporre   con   decreto    la    revoca
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   e   la
          liquidazione  coatta  amministrativa   degli   intermediari
          finanziari  autorizzati  all'esercizio   dei   servizi   di
          investimento, anche  quando  ne  siano  stati  sospesi  gli
          organi di amministrazione e controllo  ai  sensi  dell'art.
          113-bis o ne sia in corso la liquidazione, qualora: 
                a)  risultino  irregolarita'  eccezionalmente   gravi
          nell'amministrazione,  ovvero  violazioni   eccezionalmente
          gravi  delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
          statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; 
                b)  siano  previste   perdite   del   patrimonio   di
          eccezionale gravita'; 
                c) la revoca e la liquidazione coatta  amministrativa
          siano  richieste   su   istanza   motivata   degli   organi
          amministrativi,    dell'assemblea    straordinaria,     dei
          commissari  di  cui  all'art.  113-bis,  comma  1,  o   dei
          liquidatori. 
              6-bis. Nel caso previsto dal  comma  6  si  applica  la
          procedura di liquidazione coatta amministrativa,  ai  sensi
          del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione  coatta
          amministrativa  e'  inoltre  disposta  quando   sia   stato
          accertato lo stato di insolvenza  ai  sensi  dell'art.  82,
          comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente
          comma si applicano altresi' gli articoli 96-quinquies e 97. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche alle succursali di intermediari  finanziari
          aventi sede legale  all'estero  ammessi  all'esercizio,  in
          Italia, delle attivita' di cui all'art.  106  comma  1.  La
          Banca   d'Italia   comunica   i   provvedimenti    adottati
          all'Autorita' competente. 
              8.    Resta    fermo    quanto    previsto    dall'art.
          114-terdecies.". 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.  114-quater
          del citato  decreto  legislativo  n.  385  del  1993,  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 114-quater (Istituti di moneta elettronica). - 1.
          La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli  istituti
          di moneta elettronica autorizzati in Italia e  le  relative
          succursali nonche' le succursali in Italia  degli  istituti
          di  moneta  elettronica  con  sede  legale  in  uno   Stato
          comunitario o terzo. 
              (Omissis).". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  114-quinquies  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  114-quinquies  (Autorizzazione  e   operativita'
          transfrontaliera). - 1. La  Banca  d'Italia  autorizza  gli
          istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti
          condizioni: 
                a) sia adottata la forma di societa' per  azioni,  di
          societa'  in  accomandita  per  azioni,   di   societa'   a
          responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; 
                b) la sede  legale  e  la  direzione  generale  siano
          situate nel territorio della Repubblica; 
                c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
          a quello determinato dalla Banca d'Italia; 
                d)  venga   presentato   un   programma   concernente
          l'attivita'  iniziale   e   la   struttura   organizzativa,
          unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; 
                e)  sussistano  i   presupposti   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione prevista dall'art. 19  per  i  titolari
          delle partecipazioni ivi indicate; 
                e-bis)  i   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione,  direzione  e  controllo   siano   idonei,
          secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 114-quinquies.3; 
                f)  non  sussistano,  tra  gli  istituti  di   moneta
          elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
          soggetti,  stretti  legami   che   ostacolino   l'effettivo
          esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non  risulti
          garantita la sana e prudente gestione  ovvero  il  regolare
          funzionamento del sistema dei pagamenti. 
              3.  La  Banca  d'Italia  disciplina  la  procedura   di
          autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di  decadenza
          quando   l'istituto   autorizzato   non   abbia    iniziato
          l'esercizio dell'attivita'. 
              4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di  moneta
          elettronica soggetti che esercitino anche  altre  attivita'
          imprenditoriali quando: 
                a) ricorrano le condizioni indicate al  comma  1,  ad
          eccezione del possesso dei  requisiti  di  professionalita'
          degli esponenti aziendali; 
                b)   per   l'attivita'   di   emissione   di   moneta
          elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e  per
          le  relative  attivita'  accessorie   e   strumentali   sia
          costituito un unico patrimonio destinato con le modalita' e
          agli  effetti  stabiliti  dagli  articoli  114-quinquies.1,
          comma 5, e 114-terdecies; 
                c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili
          del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi  si  applica
          l'art. 26, comma 3, lettere a) e b). 
              5. Se lo svolgimento delle attivita' imprenditoriali di
          cui  al  comma  4  rischia  di  danneggiare  la   solidita'
          finanziaria   dell'istituto   di   moneta   elettronica   o
          l'esercizio effettivo della vigilanza,  la  Banca  d'Italia
          puo' imporre la costituzione di  una  societa'  che  svolga
          esclusivamente   l'attivita'   di   emissione   di   moneta
          elettronica. 
              6. Gli istituti di moneta elettronica italiani  possono
          operare: 
                a) in uno Stato comunitario, anche  senza  stabilirvi
          succursali, nel  rispetto  delle  procedure  fissate  dalla
          Banca d'Italia; 
                b)  in  uno  Stato  terzo,  anche  senza   stabilirvi
          succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
              7. Gli istituti di moneta elettronica con  sede  legale
          in un altro Stato comunitario,  che  intendono  operare  in
          Italia, possono operare  nel  territorio  della  Repubblica
          anche  senza  stabilirvi  succursali  dopo  che  la   Banca
          d'Italia  sia  stata  informata  dall'autorita'  competente
          dello Stato di appartenenza. 
              8. L'emissione di moneta elettronica  da  parte  di  un
          istituto di moneta elettronica con sede legale in uno Stato
          terzo e' subordinata  all'apertura  di  una  succursale  in
          Italia  autorizzata  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  del
          presente articolo in presenza di condizioni  corrispondenti
          a  quelle  del  comma  1,  lettere  c),  d),  e)   ed   f).
          L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero  degli
          affari esteri, tenendo  anche  conto  della  condizione  di
          reciprocita'. 
              9. La Banca d'Italia detta disposizioni  attuative  del
          presente articolo.". 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'art.  114-decies
          del citato  decreto  legislativo  n.  385  del  1993,  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 114-decies (Operativita' transfrontaliera). - "1-
          4-bis (Omissis). 
              5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire
          succursali o prestare servizi di  pagamento  in  uno  Stato
          terzo senza  stabilirvi  succursali  previa  autorizzazione
          della Banca d'Italia. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  144  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle  societa'
          o  enti).  -  1.  Nei   confronti   delle   banche,   degli
          intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli
          istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento
          e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate  funzioni
          aziendali  essenziali  o  importanti,  nonche'  di   quelli
          incaricati della revisione legale dei conti, si applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000  fino  al
          10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni: 
                a) inosservanza degli articoli 18, comma 4,  26,  28,
          comma 2-ter, 34, comma 2,  35,  49,  51,  52,  52-bis,  53,
          53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2  e  4,  66,
          67,  67-ter,  68,   69-quater,   69-quinquies,   69-octies,
          69-novies,        69-sexiesdecies,         69-noviesdecies,
          69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in  relazione  agli
          articoli  26,  52,  61,  comma  5,  64,  commi   2   e   4,
          114-quinquies.1,   114-quinquies.2,   114-quinquies.3,   in
          relazione agli articoli 26 e 52,  114-octies,  114-undecies
          in  relazione  agli  articoli  26  e   52,   114-duodecies,
          114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1,  145,  comma
          3,  146,  comma  2,  147,  o  delle  relative  disposizioni
          generali   o   particolari   impartite   dalle    autorita'
          creditizie; 
                b)  inosservanza  degli  articoli  116,   123,   124,
          126-quater  e  126-novies,  comma  3,  o   delle   relative
          disposizioni  generali  o   particolari   impartite   dalle
          autorita' creditizie; 
                c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2  e  4,
          118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,
          commi  1,  2,  3  e  4,  125-octies,  commi  2  e  3,  126,
          126-quinquies,   comma   2,   126-sexies,   126-septies   e
          128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali
          o particolari impartite dalle autorita' creditizie; 
                d) inserimento nei  contratti  di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
          di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8; 
                e)  inserimento  nei  contratti  di  clausole  aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso. 
              (Omissis).".