Art. 2 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo la lettera w-quinquies) e' aggiunta la seguente: 
  «w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con  cui
sono disposte: 
    1) l'amministrazione straordinaria, nonche'  le  misure  adottate
nel suo ambito; 
    2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4; 
    3) le misure, equivalenti a quelle  indicate  ai  punti  1  e  2,
adottate da autorita' di altri Stati comunitari.». 
  2. Nella Parte II, Titolo IV, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente: 
 
                 «Capo I-bis (Piani di risanamento, 
        sostegno finanziario di gruppo e intervento precoce). 
 
  Art. 55-bis (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente  Capo  si
applica alle Sim aventi sede legale in Italia che prestano uno o piu'
dei seguenti servizi o attivita' di investimento: 
    a) negoziazione per conto proprio; 
    b) sottoscrizione e/o  collocamento  con  assunzione  a  fermo  o
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
    c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
  2. Ai fini del presente Capo si applicano le definizioni  contenute
nell'articolo 69-bis del Testo unico bancario. 
  3. La Banca d'Italia adotta  disposizioni  attuative  del  presente
Capo, anche per tenere conto di orientamenti dell'ABE. 
  Art. 55-ter (Piani di risanamento). - 1. Le Sim  si  dotano  di  un
piano   di   risanamento   individuale   secondo   quanto    previsto
dall'articolo 69-quater del Testo unico bancario. Non sono  tenute  a
dotarsi di piani di risanamento individuali le Sim appartenenti a  un
gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dell'articolo  11,
salvo che cio' non sia  loro  specificamente  richiesto  dalla  Banca
d'Italia. Per le Sim sottoposte a vigilanza consolidata in  un  altro
Stato comunitario, la richiesta di piani individuali e' effettuata in
conformita' dell'articolo 69-septies del Testo unico bancario. 
  2. La societa' posta al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo
11 si dota di un piano di risanamento di gruppo nei  casi  e  secondo
quanto previsto dall'articolo 69-quinquies del Testo unico bancario. 
  3.  La  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob  per  i  profili   di
competenza, valuta i piani di risanamento indicati ai  commi  1  e  2
secondo quanto previsto dagli articoli  69-sexies  e  69-septies  del
Testo unico bancario. Essa puo' prevedere modalita'  semplificate  di
adempimento degli obblighi stabiliti dal  presente  articolo  secondo
quanto previsto dall'articolo 69-decies del Testo unico bancario. 
  4. Si applicano gli articoli 69-octies e 69-novies del Testo  unico
bancario. 
  Art. 55-quater (Sostegno  finanziario  di  gruppo).  -  1.  Le  Sim
appartenenti a un gruppo ai sensi dell'articolo 11 possono concludere
con  altre  componenti  del  gruppo  accordi  per  fornirsi  sostegno
finanziario per il caso in cui  per  una  di  esse  si  realizzino  i
presupposti   dell'intervento   precoce   ai   sensi    dell'articolo
55-quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto  compatibili,  gli
articoli      69-duodecies,      69-terdecies,       69-quaterdecies,
69-quinquiesdecies,  69-sexiesdecies  e  69-septiesdecies  del  Testo
unico bancario. 
  Art. 55-quinquies (Intervento precoce).  -  1.  La  Banca  d'Italia
puo', sentita la Consob per i  profili  di  competenza,  disporre  le
misure indicate agli articoli 69-noviesdecies e  69-vicies-semel  del
Testo unico bancario nei confronti di una Sim o di una societa' posta
al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11  al  ricorrere  dei
presupposti indicati dall'articolo 69-octiesdecies  del  Testo  unico
bancario. A tal fine la Banca d'Italia  esercita  i  poteri  indicati
dagli articoli 8, 10 e 12,  comma  5.  Le  misure  sono  adottate  su
proposta della Consob quando le  violazioni  riguardano  disposizioni
sul cui rispetto questa vigila. 
  2.  Alle  Sim  disciplinate  dal  presente  Capo  non  si   applica
l'articolo 56-bis.». 
  3. All'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. La Banca  d'Italia,  di  propria  iniziativa  o  su  proposta
formulata  dalla  Consob  nell'ambito  delle  sue  competenze,   puo'
disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione
e di controllo delle Sim, delle societa' di gestione  del  risparmio,
delle Sicav e delle Sicaf quando: 
      a) risultino gravi  irregolarita'  nell'amministrazione  ovvero
gravi violazioni delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
statutarie che ne regolano l'attivita',  sempre  che  gli  interventi
indicati dagli articoli 55-quinquies o 56-bis, ove  applicabili,  non
siano sufficienti per porre rimedio alla situazione; 
      b) siano previste gravi perdite del patrimonio della societa'; 
      c) lo scioglimento sia richiesto  con  istanza  motivata  dagli
organi  amministrativi  o  dall'assemblea  straordinaria  ovvero  dal
commissario nominato ai sensi dell'articolo 53.»; 
    b) al comma 3, le parole: «gli articoli 70, commi da 2 a  6,  71,
72, 73, 74, 75 del  Testo  unico  bancario,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72,  73,  74,  75,
75-bis e 77-bis del Testo unico bancario,»; 
    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. La procedura disciplinata  dal  presente  articolo  trova
applicazione anche nei confronti della societa' posta al vertice  del
gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti  del
gruppo. Si applicano gli articoli 98, 100, 102,  103,  104,  105  del
decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  intendendosi  le
suddette disposizioni  riferite  alle  Sim  in  luogo  delle  banche,
nonche'  alla  societa'  posta  al  vertice  del  gruppo   ai   sensi
dell'articolo  11  in  luogo   della   capogruppo.   Il   riferimento
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
contenuto nell'articolo 105  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, si intende  effettuato  all'articolo  11  del  presente
decreto.». 
  4. All'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Nei
confronti  delle  Sim  indicate  all'articolo  55-bis,  comma  1,  la
liquidazione  e'  disposta  se  ricorrono  i   presupposti   indicati
all'articolo  17  del  [decreto  di   recepimento   della   direttiva
2014/59/UE], ma non sussiste  quella  indicata  all'articolo  20  del
medesimo decreto per disporre la risoluzione. 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti  a  essa
connessi spettano  alla  Banca  d'Italia.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli  articoli  81,  82,
83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89,
90, 91, a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e 97
del Testo  unico  bancario,  intendendosi  le  suddette  disposizioni
riferite alle Sim, alle societa'  di  gestione  del  risparmio,  alle
Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche, e  l'espressione  "strumenti
finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.  Ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo unico bancario  alle
societa' di gestione del risparmio,  le  disposizioni  ivi  contenute
relative ai clienti iscritti  nella  sezione  separata  si  intendono
riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla societa'.»; 
    c)  al  comma  3-bis,  le  parole:  «Si  applicano,   in   quanto
compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e  7,  87,
commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92, 93 e
94 del Testo unico bancario,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86,  ad  eccezione
dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90,  91  ad  eccezione  dei
commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario,»; 
    d)  la  parola:  «raccomandata»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«comunicazione»; 
    e) al comma 6-bis e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Quando il fondo o il comparto sia privo di risorse liquide o  queste
siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in
prededuzione fino alla chiusura  della  liquidazione,  i  liquidatori
pagano,  con  priorita'  rispetto   a   tutti   gli   altri   crediti
prededucibili,  le  spese  necessarie  per  il  funzionamento   della
liquidazione,  le  indennita'  e  le   spese   per   lo   svolgimento
dell'incarico  dei  liquidatori,  le  spese  per  l'accertamento  del
passivo,  per  la  conservazione  e  il  realizzo  dell'attivo,   per
l'esecuzione di riparti  e  restituzioni  e  per  la  chiusura  della
liquidazione  stessa,  utilizzando  dapprima   le   risorse   liquide
eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe  a
disposizione dalla societa' di gestione del risparmio che gestisce il
fondo o il comparto,  somme  che  restano  a  carico  della  societa'
stessa. Non si applica l'articolo 92-bis, commi 1, 2, 3, 4 e  5,  del
Testo unico bancario; il comma 6 del medesimo articolo si applica nel
caso in cui non vi siano prospettive di utile realizzo dei  beni  del
fondo o del comparto.»; 
    f) dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: 
    «6-ter. La procedura disciplinata  dal  presente  articolo  trova
applicazione anche nei confronti della societa' posta al vertice  del
gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti  del
gruppo. Si applicano gli articoli 99, 101, 102,  103,  104,  105  del
decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  intendendosi  le
suddette disposizioni  riferite  alle  Sim  in  luogo  delle  banche,
nonche'  alla  societa'  posta  al  vertice  del  gruppo   ai   sensi
dell'articolo  11  in  luogo   della   capogruppo.   Il   riferimento
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
contenuto nell'articolo 105  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, si intende  effettuato  all'articolo  11  del  presente
decreto.». 
  5. Dopo l'articolo 58 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' inserito il seguente: 
  «Art.  58-bis  (Imprese  di   investimento   operanti   in   ambito
comunitario). - 1. Ai provvedimenti di risanamento e  alle  procedure
di liquidazione delle Sim indicate all'articolo 55-bis,  comma  1,  e
delle imprese di investimento comunitarie che svolgono  le  attivita'
indicate dal medesimo articolo  si  applicano  gli  articoli  95-bis,
95-ter,  95-quater,  95-quinquies  e  95-septies  del   Testo   unico
bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle
imprese di investimento comunitarie in luogo delle banche. 
  2. Ai fini del comma 1: 
    a) il riferimento all'articolo  79,  comma  1,  del  Testo  unico
bancario contenuto nell'articolo 95-bis, comma  1-bis,  del  medesimo
decreto si intende riferito all'articolo 52, comma  1,  del  presente
decreto; 
    b) la richiesta di cui all'articolo 95-quater, comma 2, del Testo
unico  bancario  puo'  essere  effettuata  anche  a  seguito  di  una
segnalazione della  Consob  al  ricorrere  dei  presupposti  previsti
dall'articolo 56, comma 1, lettera a); 
    c) la Banca d'Italia puo' emanare disposizioni di attuazione  del
presente articolo ai sensi dell'articolo 95-sexies  del  Testo  unico
bancario.». 
  6. Nella Parte II, Titolo IV, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo il Capo II e' inserito il seguente: 
 
               «Capo II-bis (Risoluzione delle Sim ). 
 
  Art. 60-bis.1 (Ambito di applicazione). - 1. Il  presente  Capo  si
applica alle Sim  indicate  all'articolo  55-bis,  comma  1,  e  alle
succursali italiane di imprese di investimento  extracomunitarie  che
svolgono  le  attivita'  indicate  dal  medesimo  articolo,  se   non
rientrano nel campo di applicazione del decreto [di recepimento della
direttiva 2014/59/UE]. 
  2.  Le  Sim  che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  previsto
dall'articolo  2  del  decreto  [di   recepimento   della   direttiva
2014/59/UE] sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del
decreto medesimo. 
  3. In relazione a quanto disciplinato dal presente Capo, e anche in
deroga agli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis  e  4-ter,  si  applicano  gli
articoli 3, 4, 5 e 6 del  decreto  [di  recepimento  della  direttiva
2014/59/UE], nonche' le definizioni  contenute  nell'articolo  1  del
medesimo decreto. 
  4. Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni del decreto
[di recepimento della direttiva 2014/59/UE], le disposizioni riferite
alle banche si intendono riferite alle Sim  e  quelle  riferite  alla
capogruppo si intendono riferite alla societa' posta al  vertice  del
gruppo ai sensi dell'articolo 11. 
  Art. 60-bis.2 (Piani  di  risoluzione).  -  1.  La  Banca  d'Italia
predispone, sentita la Consob per i profili di competenza: 
    a) un piano di  risoluzione  individuale  per  ciascuna  Sim  non
sottoposta a vigilanza su base consolidata  secondo  quanto  previsto
dall'articolo  7  del  decreto  [di   recepimento   della   direttiva
2014/59/UE]; ovvero 
    b) un piano di  risoluzione  di  gruppo  per  i  gruppi  indicati
dall'articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8,  9  e  10
del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]. 
  2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob. 
  3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I,  del
decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e le disposizioni
da esso richiamate. 
  Art. 60-bis.3 (Risolvibilita'). - 1. La Banca  d'Italia  valuta  se
una Sim non facente parte di un gruppo e' risolvibile secondo  quanto
previsto dall'articolo 12 del decreto [di recepimento della direttiva
2014/59/UE] e dalle disposizioni da esso richiamate. 
  2. La Banca d'Italia valuta  se  un  gruppo  individuato  ai  sensi
dell'articolo  11  e'  risolvibile,  quando  ne  e'  l'autorita'   di
risoluzione  di  gruppo,  nei  casi   e   secondo   quanto   previsto
dall'articolo  13  del  decreto  [di  recepimento   della   direttiva
2014/59/UE] e dalle disposizioni da esso richiamate. 
  3. Se, a seguito della valutazione effettuata ai sensi dei commi  1
e 2, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di una Sim
o di un gruppo, la Banca d'Italia  procede  secondo  quanto  previsto
dagli articoli  14,  15  e  16  del  decreto  [di  recepimento  della
direttiva  2014/59/UE],  adottando,  ove  opportuno,  le  misure  ivi
disciplinate, sentita la Consob per i profili di competenza. 
  Art. 60-bis.4 (Risoluzione e  altre  procedure  di  gestione  delle
crisi). - 1. Alle Sim si applicano i  Titoli  IV  e  VI  nonche'  gli
articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto  [di  recepimento  della
direttiva 2014/59/UE]. I provvedimenti, indicati all'articolo 20  del
medesimo decreto legislativo, con cui e' disposta la riduzione  o  la
conversione di azioni, di altre  partecipazione  e  di  strumenti  di
capitale, o l'avvio della risoluzione  o  della  liquidazione  coatta
amministrativa sono adottati sentita  la  Consob  per  i  profili  di
competenza. 
  2. Ai fini del comma 1, i riferimenti  contenuti  nel  decreto  [di
recepimento della direttiva 2014/59/UE] alla disciplina in materia di
acquisto di partecipazioni qualificate, amministrazione straordinaria
e liquidazione coatta amministrativa  prevista  ai  sensi  del  Testo
unico  bancario   si   intendono   effettuati   alle   corrispondenti
disposizioni del presente decreto legislativo.». 
  7. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo le parole: «49, commi 3  e  4,»  sono  inserite  le
seguenti: «55-ter, 55-quater, 55-quinquies,». 
  8. Dopo l'articolo 195-ter  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 195-quater (Sanzioni  in  caso  di  risoluzione).  -  1.  Nei
confronti delle Sim disciplinate dal  Capo  II-bis  della  Parte  II,
Titolo IV e delle succursali stabilite in  Italia  delle  imprese  di
investimento extracomunitarie  che  svolgono  le  attivita'  indicate
all'articolo  55-bis  la   Banca   d'Italia   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 190,  comma  1,  per
l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1,  33,  comma  6,
50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), 70, commi 2 e 3, 80, comma
1, 82 e 83 del decreto [di recepimento della  direttiva  2014/59/UE],
in quanto applicabili ai sensi del presente  decreto  legislativo,  o
delle relative disposizioni  generali  o  particolari  emanate  dalla
Banca d'Italia. 
  2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica
l'articolo 194-quater, al ricorrere delle  condizioni  e  secondo  le
modalita' da esso stabilite. In caso di inosservanza  dell'ordine  di
porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le  sanzioni
stabilite dagli articoli 194-quater, comma 2, e 190-bis, comma 2, nei
confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti. 
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  1   e   2,   per
l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano
le  sanzioni  amministrative  previste  dall'articolo   190-bis   nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione,  di
direzione o di controllo, nonche' del personale, al  ricorrere  delle
condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 190-bis. 
  4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente  articolo
si applicano gli articoli 194-bis, 195 e 196-bis. 
  5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al
comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura
e con le stesse modalita', anche in caso di inosservanza  degli  atti
delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e  di  attuazione
emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE
o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso
di inosservanza  degli  atti  dell'ABE  direttamente  applicabili  ai
soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. 
  6. La Banca d'Italia comunica all'ABE  le  sanzioni  amministrative
applicate  ai  sensi  del  presente  articolo,  ivi  comprese  quelle
pubblicate in forma anonima, nonche'  le  informazioni  ricevute  dai
soggetti  interessati  sulle  azioni  da  essi  avviate   avverso   i
provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996,  n.  52),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) "legge fallimentare": il regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
                c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
                d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107  del
          T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi  o  attivita'
          di investimento, avente sede legale e direzione generale in
          Italia; 
                f) "impresa di investimento comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
                g)  "impresa   di   investimento   extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
                h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
                i) 'societa' di investimento  a  capitale  variabile'
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                i-bis) 'societa' di investimento  a  capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e   coloro   che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr  costituito
          in  forma  di  patrimonio  autonomo,  suddiviso  in  quote,
          istituito e gestito da un gestore; 
                k)  'Organismo   di   investimento   collettivo   del
          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi quelli erogati  a  valere  sul  patrimonio
          dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili  o  immobili,
          in base a una politica di investimento predeterminata; 
                k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                k-ter)  'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da   quello
          aperto; 
                l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
          Sicav e le Sicaf; 
                m) 'Organismi di investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                m-bis)  'Organismi  di  investimento  collettivo   in
          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                m-quater) 'FIA italiano riservato': il  FIA  italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'art. 39; 
                m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
                m-septies) 'fondo europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
                m-novies)  'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe   le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
                m-undecies) 'investitori  professionali':  i  clienti
          professionali ai sensi dell'art.  6,  commi  2-quinquies  e
          2-sexies; 
                m-duodecies)   'investitori   al   dettaglio':    gli
          investitori che non sono investitori professionali; 
                n) 'gestione collettiva del risparmio':  il  servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                o) "societa' di gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                p) 'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                q) 'gestore  di  FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
                q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
                q-quater)    'depositario    dell'Oicr    master    o
          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
                q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                r)  'soggetti  abilitati':  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
          italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia  e
          le banche extracomunitarie, autorizzate  all'esercizio  dei
          servizi o delle attivita' di investimento; 
                r-bis) "Stato di origine della societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
                r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (CE)
          n. 1060/2009; 
                r-quinquies) 'agenzia di  rating  del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;»; 
                t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
                w-bis) "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese  di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252; 
                w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
                w-quater) "emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                  1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
                  2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
                  3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri
          1) e 2), aventi sede in uno  Stato  non  appartenente  alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in  Italia  o  i  cui
          valori mobiliari  sono  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro come Stato membro  d'origine.  La  scelta
          resta valida per almeno tre anni, salvo il caso  in  cui  i
          valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi  alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea; 
                w-quater.1) "PMI": fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizione  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al  bilancio
          approvato relativo all'ultimo  esercizio,  anche  anteriore
          all'ammissione alla negoziazione delle proprie  azioni,  un
          fatturato  fino  a  300  milioni  di   euro,   ovvero   una
          capitalizzazione media di mercato nell'ultimo  anno  solare
          inferiore ai 500 milioni di euro. Non  si  considerano  PMI
          gli emittenti azioni quotate che abbiano superato  entrambi
          i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
          consecutivi; 
                w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti
          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                w-sexies)   "provvedimenti   di   risanamento   :   i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                  1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le
          misure adottate nel suo ambito; 
                  2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4; 
                  3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          comunitari. 
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
                a) le azioni di societa' e altri  titoli  equivalenti
          ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
          certificati di deposito azionario; 
                b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli; 
                c) qualsiasi altro titolo normalmente  negoziato  che
          permette di acquisire  o  di  vendere  i  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere; 
                d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere,  a  valute,  a  tassi  di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 
              1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'art. 56 del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 56 (Amministrazione straordinaria). - 1. La Banca
          d'Italia, di propria iniziativa  o  su  proposta  formulata
          dalla  Consob  nell'ambito  delle  sue   competenze,   puo'
          disporre lo  scioglimento  degli  organi  con  funzione  di
          amministrazione e di controllo delle Sim, delle societa' di
          gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando: 
                a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione
          ovvero gravi  violazioni  delle  disposizioni  legislative,
          amministrative o statutarie che  ne  regolano  l'attivita',
          sempre  che  gli   interventi   indicati   dagli   articoli
          55-quinquies  o  56-bis,   ove   applicabili,   non   siano
          sufficienti per porre rimedio alla situazione; 
                b) siano previste gravi perdite del patrimonio  della
          societa'; 
                c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata
          dagli organi amministrativi o dall'assemblea  straordinaria
          ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'art. 53. 
              2. Il provvedimento previsto dal comma  1  puo'  essere
          adottato anche nei confronti delle succursali  italiane  di
          imprese di investimento extracomunitarie e di GEFIA non  UE
          autorizzati  in  Italia:  in  tale  ipotesi  i   commissari
          straordinari e il comitato  di  sorveglianza  assumono  nei
          confronti delle succursali stesse i poteri degli organi  di
          amministrazione   e   di    controllo    dell'impresa    di
          investimento. 
              3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
          a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
          in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e  5,
          71, 72, 73,  74,  75,  75-bis  e  77-bis  del  Testo  unico
          bancario, intendendosi le  suddette  disposizioni  riferite
          agli investitori in luogo dei depositanti, alle  SIM,  alle
          imprese di investimento extracomunitarie, alle societa'  di
          gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf e  ai  GEFIA
          non UE autorizzati in  Italia  in  luogo  delle  banche,  e
          l'espressione   "strumenti   finanziari"   riferita    agli
          strumenti finanziari e al denaro. 
              4. Alle SIM, alle societa' di gestione  del  risparmio,
          alle Sicav e alle Sicaf non si applica il titolo  IV  della
          legge fallimentare. 
              4-bis. La procedura disciplinata dal presente  articolo
          trova applicazione anche nei confronti della societa' posta
          al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'art. 11 e  delle
          altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli  98,
          100,  102,  103,  104,  105  del  decreto  legislativo   1°
          settembre  1993,   n.   385,   intendendosi   le   suddette
          disposizioni riferite  alle  Sim  in  luogo  delle  banche,
          nonche' alla societa' posta al vertice del gruppo ai  sensi
          dell'art. 11 in  luogo  della  capogruppo.  Il  riferimento
          all'art. 64 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385, contenuto nell'art. 105  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, si intende effettuato  all'art.  11
          del presente decreto.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 57 del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 57 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1.  Il
          Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta  della
          Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive
          competenze,   puo'   disporre   con   decreto   la   revoca
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   e   la
          liquidazione  coatta  amministrativa   delle   SIM,   delle
          societa' di gestione del risparmio,  delle  Sicav  e  delle
          Sicaf, anche  quando  ne  sia  in  corso  l'amministrazione
          straordinaria  ovvero  la  liquidazione  secondo  le  norme
          ordinarie, qualora  le  irregolarita'  nell'amministrazione
          ovvero  le  violazioni  delle   disposizioni   legislative,
          amministrative o statutarie o le perdite previste dall'art.
          56 siano di eccezionale gravita'. Nei confronti  delle  Sim
          indicate all'art.  55-bis,  comma  1,  la  liquidazione  e'
          disposta se ricorrono i presupposti  indicati  all'art.  17
          del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE], ma
          non sussiste  quella  indicata  all'art.  20  del  medesimo
          decreto per disporre la risoluzione. 
              2. La liquidazione coatta puo' essere disposta  con  il
          medesimo procedimento previsto  dal  comma  1,  su  istanza
          motivata  degli   organi   amministrativi,   dell'assemblea
          straordinaria, del commissario nominato ai sensi  dell'art.
          53, dei commissari straordinari o dei liquidatori. 
              3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
          a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
          in quanto compatibili, l'art. 80, comma da 3  a  6,  e  gli
          articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6  e
          7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione  dei  commi
          1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e  97  del  Testo  unico
          bancario, intendendosi le  suddette  disposizioni  riferite
          alle Sim, alle societa' di  gestione  del  risparmio,  alle
          Sicav, alle Sicaf in luogo delle  banche,  e  l'espressione
          "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e
          al denaro. Ai fini dell'applicazione dell'art.  92-bis  del
          Testo  unico  bancario  alle  societa'  di   gestione   del
          risparmio,  le  disposizioni  ivi  contenute  relative   ai
          clienti  iscritti  nella  sezione  separata  si   intendono
          riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla societa'. 
              3-bis. Se e' disposta la  liquidazione  coatta  di  una
          societa'  di   gestione   del   risparmio,   i   commissari
          liquidatori provvedono alla liquidazione  o  alla  cessione
          dei fondi  da  questa  gestiti  e  dei  relativi  comparti,
          esercitando a tali fini i poteri di  amministrazione  degli
          stessi. Si applicano, in quanto compatibili,  gli  articoli
          83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3,  88,
          89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92,
          92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario, nonche' i commi  4  e  5
          del  presente  articolo.  I  partecipanti  ai  fondi  o  ai
          comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del
          residuo netto di liquidazione in misura proporzionale  alle
          rispettive   quote   di    partecipazione;    dalla    data
          dell'emanazione  del   decreto   di   liquidazione   coatta
          amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo. 
              4.  I  commissari,  trascorso   il   termine   previsto
          dall'art. 86, comma 5, del T.U.  bancario  e  non  oltre  i
          trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
          depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli
          aventi diritto, nella cancelleria del tribunale  del  luogo
          dove la SIM, la societa'  di  gestione  del  risparmio,  la
          Sicav e la Sicaf hanno la  sede  legale,  gli  elenchi  dei
          creditori ammessi, indicando  i  diritti  di  prelazione  e
          l'ordine degli stessi, dei titolari  dei  diritti  indicati
          nel comma 2 del predetto  articolo,  nonche'  dei  soggetti
          appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il
          riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla
          restituzione  degli  strumenti  finanziari  e  del   denaro
          relativi ai  servizi  e  attivita'  previsti  dal  presente
          decreto sono iscritti in apposita e separata sezione  dello
          stato passivo.  Il  presente  comma  si  applica  in  luogo
          dell'art. 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario. 
              5. Possono proporre  opposizione  allo  stato  passivo,
          relativamente  alla   propria   posizione   e   contro   il
          riconoscimento dei diritti in favore dei  soggetti  inclusi
          negli elenchi indicati nella disposizione del  comma  4,  i
          soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
          in  parte,  entro   15   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione prevista dall'art.  86,  comma  8,  del  T.U.
          bancario e i  soggetti  ammessi  entro  lo  stesso  termine
          decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
          dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
          dell'art. 87, comma 1, del T.U. bancario. 
              6.  Se  il   provvedimento   di   liquidazione   coatta
          amministrativa  riguarda  una  SICAV   o   una   Sicaf,   i
          commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai
          soci il numero e  la  specie  delle  azioni  risultanti  di
          pertinenza di ciascuno secondo le scritture e  i  documenti
          della societa'. 
              6-bis. Qualora le attivita' del fondo  o  del  comparto
          non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e
          non sussistano ragionevoli prospettive che tale  situazione
          possa essere superata,  uno  o  piu'  creditori  o  la  SGR
          possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del
          luogo in cui la  SGR  ha  la  sede  legale.  Il  tribunale,
          sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti  legali  della
          SGR, quando ritenga fondato  il  pericolo  di  pregiudizio,
          dispone la liquidazione del fondo con  sentenza  deliberata
          in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca  d'Italia
          nomina uno o piu' liquidatori che provvedono secondo quanto
          disposto  dal  comma   3-bis;   possono   essere   nominati
          liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della  Banca
          d'Italia  e'  pubblicato  per   estratto   nella   Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana.   Si   applica   ai
          liquidatori, in quanto compatibile, l'art. 84, ad eccezione
          dei commi 2 e 5, del T.U. bancario. Se la SGR che  gestisce
          il  fondo  e'  successivamente  sottoposta  a  liquidazione
          coatta amministrativa, i commissari liquidatori  della  SGR
          assumono l'amministrazione del  fondo  sulla  base  di  una
          situazione dei conti predisposta dai liquidatori del  fondo
          stesso. Quando il fondo o il comparto sia privo di  risorse
          liquide   o   queste   siano   stimate   dai    liquidatori
          insufficienti a soddisfare i crediti in  prededuzione  fino
          alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con
          priorita' rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili,
          le   spese   necessarie   per   il   funzionamento    della
          liquidazione, le indennita' e le spese per  lo  svolgimento
          dell'incarico dei liquidatori, le spese per  l'accertamento
          del  passivo,  per   la   conservazione   e   il   realizzo
          dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e  restituzioni  e
          per la  chiusura  della  liquidazione  stessa,  utilizzando
          dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della
          liquidazione, e poi le somme  messe  a  disposizione  dalla
          societa' di gestione del risparmio che gestisce il fondo  o
          il comparto, somme che  restano  a  carico  della  societa'
          stessa. Non si applica l'art. 92-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5,
          del Testo unico bancario; il comma 6 del medesimo  articolo
          si applica nel caso in cui  non  vi  siano  prospettive  di
          utile realizzo dei beni del fondo o del comparto. 
              6-ter. La procedura disciplinata dal presente  articolo
          trova applicazione anche nei confronti della societa' posta
          al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'art. 11 e  delle
          altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli  99,
          101,  102,  103,  104,  105  del  decreto  legislativo   1°
          settembre  1993,   n.   385,   intendendosi   le   suddette
          disposizioni riferite  alle  Sim  in  luogo  delle  banche,
          nonche' alla societa' posta al vertice del gruppo ai  sensi
          dell'art. 11 in  luogo  della  capogruppo.  Il  riferimento
          all'art. 64 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385, contenuto nell'art. 105  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, si intende effettuato  all'art.  11
          del presente decreto.". 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  190  del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie  in
          tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e  della
          gestione accentrata di  strumenti  finanziari).  -  1.  Nei
          confronti dei soggetti  abilitati,  dei  depositari  e  dei
          soggetti  ai  quali  sono  state  esternalizzate   funzioni
          operative essenziali o importanti si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al  dieci
          per cento del fatturato, per la  mancata  osservanza  degli
          articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8, commi 1 e  1-ter;  9,
          10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25-bis, commi
          1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3,  4  e  5,
          31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma 2, 33, comma 4, 35-bis,
          comma 6, 35-novies, 35-decies, 36, commi  2,  3  e  4,  37,
          commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5,  40-bis,  comma  4,
          40-ter, comma 4, 41,  commi  2,  3  e  4,  41-bis;  41-ter,
          41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9,
          44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48,  49,
          commi 3 e 4, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies,  65,  79-bis,
          187-novies, ovvero le disposizioni generali  o  particolari
          emanate dalla Banca d'Italia o  dalla  Consob  in  base  ai
          medesimi  articoli.  La  stessa  sanzione  si  applica  nei
          confronti di societa' o enti  in  caso  inosservanza  delle
          disposizioni dell'art. 18, comma 2, e dell'art.  32-quater,
          commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attivita'  di
          gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel  registro
          di cui all'art. 50-quinquies. 
              (Omissis).".