Art. 3 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5,  6  e  7,  il  presente
decreto legislativo si  applica  alle  procedure  di  amministrazione
straordinaria  e  di  liquidazione  coatta   amministrativa   avviate
successivamente alla sua entrata in vigore. 
  3. Gli articoli 72 e 77-bis del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, come modificato  dal  presente  decreto,  si  applicano
anche alle procedure di amministrazione straordinaria in  corso  alla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Per  i  rimanenti
aspetti, alle  medesime  procedure  si  continuano  ad  applicare  le
disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore  del  presente
decreto. Le proroghe di cui agli articoli 70, comma 5, e 98, comma 3,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo  vigente
prima della data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
disposte dalla Banca d'Italia. 
  4. Gli articoli 81, comma 1-bis, 84,  89,  90,  91,  comma  4,  92,
92-bis, 93, 94, 97 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonche' l'articolo  57,  comma  6-bis,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n.  58,  come  modificati  dal  presente  decreto,  si
applicano anche alle procedure di liquidazione coatta  amministrativa
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le
quali non sia stato gia' autorizzato il deposito della documentazione
finale. 
  5. Per le procedure di cui al comma 4, le sentenze pronunciate dopo
l'entrata in vigore del presente decreto ai  sensi  dell'articolo  87
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  sono  impugnabili
esclusivamente con il ricorso per cassazione di cui al  comma  2  del
medesimo articolo  87,  come  modificato  dal  presente  decreto.  Si
applica l'articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, come modificato dal presente decreto. Per le medesime procedure,
il  termine  per  la  proposizione  delle  domande  tardive  di   cui
all'articolo 89 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
come modificato dal presente decreto, decorre dall'entrata in  vigore
di quest'ultimo. 
  6. Per gli aspetti non disciplinati negli articoli  richiamati  nei
commi 4 e 5, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si
continuano ad applicare le disposizioni del  titolo  IV  del  decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  nel  testo  vigente  prima
dell'entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di  cui
all'articolo 86 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si
effettuano secondo le modalita'  previste  nel  testo  vigente  prima
della data di entrata in vigore del presente  decreto,  ove,  a  tale
data, siano gia' state effettuate  quelle  di  cui  al  comma  1  del
medesimo articolo. 
  7. I commi 3, 4, 5 e  6,  si  applicano  anche  alle  procedure  di
amministrazione straordinaria e  liquidazione  coatta  amministrativa
previste  dal  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  in
relazione alle disposizioni indicate dai  medesimi  commi  e  a  esse
applicabili. 
  8.  Il  presente  decreto  lascia  impregiudicati  i  provvedimenti
adottati dal Ministro dell'economia e delle  finanze  e  dalla  Banca
d'Italia   nell'ambito    delle    procedure    di    amministrazione
straordinaria, di  gestione  provvisoria  e  di  liquidazione  coatta
amministrativa in corso  alla  data  della  sua  entrata  in  vigore,
nonche' gli atti compiuti dai loro organi. 
  9. L'articolo 91, comma 1-bis, lettera c), del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 33,
del presente decreto, si  applica  nelle  procedure  di  liquidazione
coatta amministrativa e di risoluzione iniziate dopo  il  1°  gennaio
2019. 
 
          Note all'art. 3: 
                - Per  il  testo  dell'art.  72  del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note all'art. 1. 
              - Per il testo  dell'art.  77-bis  del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note  all'art.  1
          del presente decreto. 
              - Il titolo IV del citato decreto  legislativo  n.  385
          del 1993 comprende gli articoli da 51 a 60-bis.4. 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  70  del
          citato decreto legislativo  n.  385  del  1993,  nel  testo
          vigente prima della data di entrata in vigore del  presente
          decreto,  (il  testo  del  comma  modificato  dal  presente
          decreto e' riportato nelle Note all'art. 1): 
              "1-4 (Omissis). 
              5. L'amministrazione straordinaria dura un  anno  dalla
          data di emanazione del decreto previsto dal comma 1,  salvo
          che il decreto preveda un termine piu' breve o che la Banca
          d'Italia ne  autorizzi  la  chiusura  anticipata.  In  casi
          eccezionali la procedura  puo'  essere  prorogata,  per  un
          periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  con   il   medesimo
          procedimento indicato nel comma 1; si applicano  in  quanto
          compatibili i commi 3 e 4. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  98  del
          citato decreto legislativo  n.  385  del  1993,  nel  testo
          vigente prima della data di entrata in vigore del  presente
          decreto,  (il  testo  del  comma  modificato  dal  presente
          decreto e' riportato nelle Note all'art. 1): 
              "1-2 (Omissis). 
              3.  L'amministrazione  straordinaria  della  capogruppo
          dura un anno dalla  data  di  emanazione  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  ,  salvo  che  sia
          prescritto un termine piu' breve dal decreto medesimo o che
          la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura  anticipata.  In
          casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata per  un
          periodo non superiore a un anno. 
              (Omissis).". 
              - Per il riferimento al testo degli  articoli  81,  84,
          89, 90, 91, 92 del citato decreto legislativo  n.  385  del
          1993, vedasi nelle Note all'art. 1. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'art.  92-bis  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 92-bis (Procedure prive di risorse liquide o  con
          risorse  insufficienti).  -  1.  Il  presente  articolo  si
          applica quando la  liquidazione  coatta  amministrativa  e'
          priva  di  risorse  liquide  o  queste  sono  stimate   dai
          commissari  insufficienti  a  soddisfare   i   crediti   in
          prededuzione   fino   alla   chiusura    della    procedura
          liquidatoria. Per clienti  si  intendono  coloro  che  sono
          iscritti nella sezione  separata  dello  stato  passivo  ai
          sensi dell'art. 86, comma 6. 
              2. L'autorita' di risoluzione  italiana  anticipa  agli
          organi  liquidatori,   agli   organi   dell'amministrazione
          straordinaria e al commissario della  gestione  provvisoria
          che hanno preceduto la liquidazione  coatta  amministrativa
          le  indennita'  ad  essi  spettanti  e,  sulla  base  della
          relativa documentazione giustificativa,  le  spese  per  lo
          svolgimento dell'incarico. Le  somme  anticipate  a  questo
          titolo, comprensive degli interessi legali, sono recuperate
          sulle risorse finanziarie della procedura  che  si  rendano
          successivamente disponibili, dopo l'eventuale rimborso  dei
          clienti ai sensi del comma 4 e prima  del  pagamento  degli
          altri crediti prededucibili. 
              3. I commissari pagano, con priorita' rispetto a  tutti
          gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il
          funzionamento della procedura,  per  lo  svolgimento  delle
          attivita' di interesse dei clienti, per l'accertamento  del
          passivo, per la conservazione e  il  realizzo  dell'attivo,
          per  l'esecuzione  di  riparti  e  restituzioni  e  per  la
          chiusura della  procedura.  A  questo  fine,  i  commissari
          utilizzano, nel seguente ordine: 
                a) le risorse liquide eventualmente disponibili della
          procedura; 
                b) le risorse liquide o agevolmente  liquidabili  dei
          clienti,  proporzionalmente  al   valore   dei   rispettivi
          patrimoni, fino ad un importo pari alla somma  delle  spese
          necessarie per lo svolgimento delle attivita' di  interesse
          dei clienti medesimi e della quota parte ad essi riferibile
          delle altre spese; 
                c) se le  risorse  dei  clienti  sono  insufficienti,
          illiquide o di non agevole liquidazione, una somma che puo'
          essere anticipata dall'autorita' di risoluzione fino ad  un
          importo massimo di euro 400.000 o, se  superiore,  fino  al
          doppio delle indennita' degli organi liquidatori. 
              4. Le somme anticipate ai sensi del  comma  3,  lettera
          c), comprensive degli  interessi  legali,  sono  recuperate
          sulle  risorse  liquide  della  procedura,  con   priorita'
          rispetto al pagamento degli altri crediti prededucibili,  e
          poi su quelle dei clienti che  si  rendano  successivamente
          disponibili, nei limiti stabiliti dal comma 3, lettera  b).
          Le somme indicate al comma 3, lettera b), comprensive degli
          interessi legali, sono recuperate a beneficio  dei  clienti
          sulle  risorse  liquide  della  procedura  che  si  rendano
          successivamente  disponibili,  prima  del  pagamento  degli
          altri crediti prededucibili e dopo il  rimborso  di  quanto
          anticipato  dall'autorita'  di  risoluzione  ai  sensi  del
          presente comma. 
              5. Il pagamento dei crediti prededucibili e' effettuato
          previo parere  favorevole  del  comitato  di  sorveglianza.
          Prima  del  pagamento,  l'elenco  di  questi   crediti   e'
          comunicato dai commissari all'autorita' di risoluzione. 
              6. Se le risorse utilizzabili ai sensi dei commi 2 e  3
          sono insufficienti per la prosecuzione  della  procedura  o
          non vi sono prospettive di utile realizzo dei  beni  e  dei
          diritti  della  procedura  o  dei  clienti,  i   commissari
          procedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione
          nazionale o locale  di  un  avviso  contenente  l'invito  a
          presentare offerte vincolanti per l' acquisto  dei  beni  e
          dei diritti residui  della  procedura  o  dei  clienti.  Al
          termine della procedura competitiva, i  beni  e  i  diritti
          sono assegnati, indipendentemente dall'importo offerto,  al
          migliore offerente. Gli assegnatari subentrano nei  giudizi
          relativi ai beni e ai  diritti  oggetto  di  cessione  e  i
          commissari sono estromessi su propria richiesta.". 
              - Per il riferimento al testo degli articoli 93,  94  e
          97 del citato decreto legislativo n. 385 del  1993,  vedasi
          nelle Note all'art. 1. 
              - Per il riferimento al testo degli articoli 57, 86, 87
          e 88 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993  vedasi
          nelle Note all'art. 1. 
              - Il citato decreto  legislativo  n.  58  del  1998  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.  71,
          S.O.