Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7, il presente decreto legislativo si applica alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa avviate successivamente alla sua entrata in vigore. 3. Gli articoli 72 e 77-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i rimanenti aspetti, alle medesime procedure si continuano ad applicare le disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Le proroghe di cui agli articoli 70, comma 5, e 98, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dalla Banca d'Italia. 4. Gli articoli 81, comma 1-bis, 84, 89, 90, 91, comma 4, 92, 92-bis, 93, 94, 97 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' l'articolo 57, comma 6-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto, si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito della documentazione finale. 5. Per le procedure di cui al comma 4, le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono impugnabili esclusivamente con il ricorso per cassazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 87, come modificato dal presente decreto. Si applica l'articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Per le medesime procedure, il termine per la proposizione delle domande tardive di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, decorre dall'entrata in vigore di quest'ultimo. 6. Per gli aspetti non disciplinati negli articoli richiamati nei commi 4 e 5, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si continuano ad applicare le disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si effettuano secondo le modalita' previste nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ove, a tale data, siano gia' state effettuate quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo. 7. I commi 3, 4, 5 e 6, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alle disposizioni indicate dai medesimi commi e a esse applicabili. 8. Il presente decreto lascia impregiudicati i provvedimenti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data della sua entrata in vigore, nonche' gli atti compiuti dai loro organi. 9. L'articolo 91, comma 1-bis, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 33, del presente decreto, si applica nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione iniziate dopo il 1° gennaio 2019.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 77-bis del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note all'art. 1 del presente decreto. - Il titolo IV del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 comprende gli articoli da 51 a 60-bis.4. - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 70 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, (il testo del comma modificato dal presente decreto e' riportato nelle Note all'art. 1): "1-4 (Omissis). 5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine piu' breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4. (Omissis).". - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 98 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, (il testo del comma modificato dal presente decreto e' riportato nelle Note all'art. 1): "1-2 (Omissis). 3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze , salvo che sia prescritto un termine piu' breve dal decreto medesimo o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata per un periodo non superiore a un anno. (Omissis).". - Per il riferimento al testo degli articoli 81, 84, 89, 90, 91, 92 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note all'art. 1. - Si riporta il testo vigente dell'art. 92-bis del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 92-bis (Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti). - 1. Il presente articolo si applica quando la liquidazione coatta amministrativa e' priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono iscritti nella sezione separata dello stato passivo ai sensi dell'art. 86, comma 6. 2. L'autorita' di risoluzione italiana anticipa agli organi liquidatori, agli organi dell'amministrazione straordinaria e al commissario della gestione provvisoria che hanno preceduto la liquidazione coatta amministrativa le indennita' ad essi spettanti e, sulla base della relativa documentazione giustificativa, le spese per lo svolgimento dell'incarico. Le somme anticipate a questo titolo, comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse finanziarie della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo l'eventuale rimborso dei clienti ai sensi del comma 4 e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili. 3. I commissari pagano, con priorita' rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della procedura, per lo svolgimento delle attivita' di interesse dei clienti, per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della procedura. A questo fine, i commissari utilizzano, nel seguente ordine: a) le risorse liquide eventualmente disponibili della procedura; b) le risorse liquide o agevolmente liquidabili dei clienti, proporzionalmente al valore dei rispettivi patrimoni, fino ad un importo pari alla somma delle spese necessarie per lo svolgimento delle attivita' di interesse dei clienti medesimi e della quota parte ad essi riferibile delle altre spese; c) se le risorse dei clienti sono insufficienti, illiquide o di non agevole liquidazione, una somma che puo' essere anticipata dall'autorita' di risoluzione fino ad un importo massimo di euro 400.000 o, se superiore, fino al doppio delle indennita' degli organi liquidatori. 4. Le somme anticipate ai sensi del comma 3, lettera c), comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse liquide della procedura, con priorita' rispetto al pagamento degli altri crediti prededucibili, e poi su quelle dei clienti che si rendano successivamente disponibili, nei limiti stabiliti dal comma 3, lettera b). Le somme indicate al comma 3, lettera b), comprensive degli interessi legali, sono recuperate a beneficio dei clienti sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, prima del pagamento degli altri crediti prededucibili e dopo il rimborso di quanto anticipato dall'autorita' di risoluzione ai sensi del presente comma. 5. Il pagamento dei crediti prededucibili e' effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. Prima del pagamento, l'elenco di questi crediti e' comunicato dai commissari all'autorita' di risoluzione. 6. Se le risorse utilizzabili ai sensi dei commi 2 e 3 sono insufficienti per la prosecuzione della procedura o non vi sono prospettive di utile realizzo dei beni e dei diritti della procedura o dei clienti, i commissari procedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a presentare offerte vincolanti per l' acquisto dei beni e dei diritti residui della procedura o dei clienti. Al termine della procedura competitiva, i beni e i diritti sono assegnati, indipendentemente dall'importo offerto, al migliore offerente. Gli assegnatari subentrano nei giudizi relativi ai beni e ai diritti oggetto di cessione e i commissari sono estromessi su propria richiesta.". - Per il riferimento al testo degli articoli 93, 94 e 97 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note all'art. 1. - Per il riferimento al testo degli articoli 57, 86, 87 e 88 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle Note all'art. 1. - Il citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.