Art. 5 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. Ciascun candidato  puo'  presentare  domanda  per  l'inserimento
nell'Albo degli esperti, indicando uno o piu' dei settori industriali
prioritari, degli ambiti applicativi e  delle  tecnologie  abilitanti
fondamentali di competenza tra quelli di cui all'Allegato 1. 
  2. Le domande  possono  essere  presentate  a  partire  dal  giorno
successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  compilando  l'apposito
modello di cui all'Allegato 2 al presente  decreto,  disponibile  nel
sito   internet   del   Ministero   www.mise.gov.it,    da    inviare
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)  intestata
al richiedente alla casella dgiai.fcs@pec.mise.gov.it. 
  3. Le domande  sono  corredate  di  curriculum  vitae,  predisposto
secondo  il  formato  europeo,  e  di  ogni  altro  elemento   idoneo
all'accertamento sia dei requisiti  di  cui  all'art.  3,  sia  delle
competenze di cui all'art. 4. 
  4.   Alla   domanda   e'   allegata,   a   pena   di    esclusione,
l'autocertificazione di non aver riportato condanne penali o  di  non
essere   sottoposti   a   procedimenti   penali   e/o   provvedimenti
disciplinari,  con  la  sottoscrizione  della  consapevolezza   delle
responsabilita'  penali  previste  dall'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per  le  ipotesi
di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
  5. La domanda ed i documenti  di  cui  ai  commi  2,  3  e  4  sono
sottoscritti digitalmente, pena l'esclusione della domanda. 
  6. I candidati sono tenuti  a  fornire  in  qualsiasi  momento,  su
richiesta  del  Ministero   dello   sviluppo   economico,   tutti   i
chiarimenti, le informazioni e la documentazione  ritenuti  necessari
dall'Amministrazione per l'aggiornamento dell'Albo. 
  7. Le domande, previa  verifica  della  regolarita'  formale,  sono
valutate dal Ministero dello sviluppo economico,  Direzione  generale
per  gli  incentivi  alle  imprese,  ai  fini  dell'inserimento   dei
richiedenti ritenuti idonei  nell'Albo  degli  esperti  di  cui  agli
articoli 1 e 2. 
  8. Nel caso  di  esito  negativo  della  valutazione,  ne  e'  data
comunicazione all'interessato, con la relativa motivazione.