Art. 5 Presentazione delle domande 1. Ciascun candidato puo' presentare domanda per l'inserimento nell'Albo degli esperti, indicando uno o piu' dei settori industriali prioritari, degli ambiti applicativi e delle tecnologie abilitanti fondamentali di competenza tra quelli di cui all'Allegato 1. 2. Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, compilando l'apposito modello di cui all'Allegato 2 al presente decreto, disponibile nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, da inviare esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) intestata al richiedente alla casella dgiai.fcs@pec.mise.gov.it. 3. Le domande sono corredate di curriculum vitae, predisposto secondo il formato europeo, e di ogni altro elemento idoneo all'accertamento sia dei requisiti di cui all'art. 3, sia delle competenze di cui all'art. 4. 4. Alla domanda e' allegata, a pena di esclusione, l'autocertificazione di non aver riportato condanne penali o di non essere sottoposti a procedimenti penali e/o provvedimenti disciplinari, con la sottoscrizione della consapevolezza delle responsabilita' penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 5. La domanda ed i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono sottoscritti digitalmente, pena l'esclusione della domanda. 6. I candidati sono tenuti a fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, tutti i chiarimenti, le informazioni e la documentazione ritenuti necessari dall'Amministrazione per l'aggiornamento dell'Albo. 7. Le domande, previa verifica della regolarita' formale, sono valutate dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ai fini dell'inserimento dei richiedenti ritenuti idonei nell'Albo degli esperti di cui agli articoli 1 e 2. 8. Nel caso di esito negativo della valutazione, ne e' data comunicazione all'interessato, con la relativa motivazione.