(Allegato)
 
                                                             Allegato 
 
Linee di indirizzo  in  tema  di  gestione  di  cassa  delle  entrate
  vincolate e  destinate  alla  luce  della  disciplina  dettata  dal
  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico
  delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali"  e  del  decreto
  legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  recante  "Disposizioni  in
  materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
  bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro  organismi,  a
  norma degli articoli 1 e 2 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42",
  modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,  n.
  126. 
 
    1. Un tema  di  particolare  rilevanza,  che  sta  emergendo  nel
momento di transizione tra la vecchia e la nuova disciplina, riguarda
le entrate vincolate e destinate, con  particolare  riferimento  alla
gestione di cassa e ai riflessi  sul  risultato  di  amministrazione.
Profili che, in ultima analisi, incidono sulla nodale questione della
corretta rappresentazione della situazione  finanziaria  dell'ente  e
della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
    La necessita' di  una  corretta  evidenziazione  contabile  delle
entrate con specifico vincolo e' stata tenuta in considerazione  gia'
nella regolamentazione della fase di transizione dal vecchio al nuovo
sistema contabile, in vista di  un'adeguata  ricostruzione  da  parte
degli enti locali della cassa vincolata ed in relazione  all'esigenza
che gli stessi  si  dotino  di  strumenti  e  procedure  idonei  alla
rilevazione delle  relative  movimentazioni.  Infatti,  tra  i  primi
adempimenti richiesti agli enti  locali  per  l'avvio  della  riforma
contabile  -  al  fine  specifico  di  dare   corretta   applicazione
all'art.195 del TUEL - il punto 10.6 in  materia  di  "determinazione
della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015" dell'all. 4/2 (principio
contabile  applicato  concernente  la  contabilita'  finanziaria)  al
d.lgs.  n.118/2011,  prevede  che  all'avvio   dell'esercizio   2015,
contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione,  o,  in
caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione  del
bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui,  gli  enti
locali comunichino formalmente al proprio Tesoriere  l'importo  degli
incassi vincolati al 31 dicembre 2014. 
    2. Prima delle modifiche apportate con  il  d.lgs.  n.  118/2011,
corretto e integrato dal  d.lgs.  126/2014,  la  disciplina  relativa
all'individuazione  delle  entrate  vincolate  e  al  loro   utilizzo
temporaneo in termini di cassa di  cui  al  d.lgs.  n.  267/2000  era
alquanto  lacunosa.  Il  criterio  guida  utilizzato  nella  concreta
applicazione delle norme si incentrava sul corretto modo di  prestare
osservanza al principio di  unita'  del  bilancio;  pero'  la  scarna
disciplina di dettaglio, da un lato, e la mancanza di  indici  sicuri
atti ad individuare le entrate vincolate che facevano eccezione  alla
richiamata regola,  dall'altro,  hanno  favorito  diffuse  incertezze
sull'interpretazione del medesimo principio. 
    Le conseguenze di tali incertezze, che riguardano i vincoli sotto
il profilo della competenza, si son riflesse sul  piano  dei  vincoli
rilevanti in termini di cassa che e' l'aspetto di specifico interesse
della  questione  in  esame.  Esse  si  sono  tradotte   in   diffuse
irregolarita'  soprattutto  sotto   il   profilo   dell'inadempimento
dell'obbligo di ricostituzione delle somme vincolate,  utilizzate  in
termini di cassa spesse volte ben oltre  i  limiti  consentiti  dalla
legge. 
    3. L'unita' del bilancio nella nuova  formulazione  dei  principi
generali di cui all'allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011, viene declinato
nelle proposizioni di diritto  secondo  le  quali  "e'  il  complesso
unitario delle entrate  che  finanzia  l'amministrazione  pubblica  e
quindi sostiene  cosi'  la  totalita'  delle  sue  spese  durante  la
gestione. 
    Le entrate in conto capitale  sono  destinate  esclusivamente  al
finanziamento di spese di investimento. 
    I documenti contabili non possono essere  articolati  in  maniera
tale da destinare  alcune  fonti  di  entrata  a  copertura  solo  di
determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione  normativa
di disciplina delle entrate vincolate". 
    Elementi  di   chiarezza   emergono,   anche,   all'esito   della
ricostruzione del quadro  normativo,  dal  quale  si  evince  che  la
disciplina  degli  incassi   vincolati   degli   enti   locali   dopo
l'"armonizzazione", pur conservando i tratti fondamentali  di  quella
antecedente al d.lgs. n.  118/2011  come  modificato  dal  d.lgs.  n.
126/2014, fa registrare aggiunte al testo delle  relative  norme  che
convergono  verso  una  piu'  sicura  individuazione  delle   entrate
vincolate oggetto della specifica disciplina che ne occupa. 
    In particolare, nell'art. 180, comma 3 che codifica gli  elementi
descrittivi degli ordinativi di incasso, alla lettera d), laddove  il
vecchio  testo  faceva  riferimento  "agli   eventuali   vincoli   di
destinazione", il nuovo testo puntualizza: "gli eventuali vincoli  di
destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e  da
prestiti". 
    Corrispondentemente, per quanto riguarda i mandati di  pagamento,
l'art. 185, comma 2, lettera i), precisa che tra gli elementi che  lo
sostanziano devono  essere  indicati  "il  rispetto  degli  eventuali
vincoli  di  destinazione  stabiliti   per   legge   o   relativi   a
trasferimenti o ai prestiti". 
    Queste  puntualizzazioni  hanno   valore   di   una   sostanziale
tipizzazione delle fattispecie,  quanto  meno  con  riferimento  alla
fonte del vincolo. 
    Solo con riferimento a queste  tipologie  di  entrate  operano  i
limiti di utilizzo,  con  obbligo  di  ricostituzione  entro  l'anno,
prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del  TUEL,  e
nel rispetto della peculiare procedura prevista. 
    Per  altre  entrate,  per  le  quali  e'  prevista  una  generica
destinazione, non operano i vincoli  anzi  detti.  Non  v'e'  dubbio,
peraltro, che le entrate di questo tipo non si debbano  trattare  sic
et simpliciter come entrate libere. L'ente, pertanto,  deve  comunque
tenerne  adeguata  evidenza  contabile,  ai   fini   della   corretta
ricostruzione   delle    poste    che    incidono    sul    risultato
d'amministrazione   (si   vedano   i    prospetti    sul    risultato
d'amministrazione presunto nell'all. 9 a) e, a rendiconto,  nell'all.
10 a) del d.lgs. n. 118/2011, con riferimento alla "Parte  vincolata"
e alla "Parte destinata agli investimenti"). 
    4. Converge in questa direzione ed integra la portata sostanziale
delle norme, l'art. 187, comma 3 ter, del  TUEL,  e  l'esplicitazione
dei criteri sui quali si basa la costituzione della  quota  vincolata
del risultato di amministrazione di cui al punto 9.2.  del  principio
contabile applicato concernente la  contabilita'  finanziaria.  Viene
precisato, infatti, che confluiscono nella suddetta quota le  entrate
tipizzate al comma 3 lett.d) dell'art. 180  TUEL  per  le  quali  sia
possibile individuare una  specifica  destinazione.  Tale  requisito,
continua il principio, e' correlato: a) alla legge oppure ai principi
contabili   generali   ed   applicati;   b)    alla    determinazione
dell'investimento, per  le  entrate  da  mutui  e  finanziamenti  per
investimenti; c) ai trasferimenti  erogati  a  favore  dell'ente  con
precisa finalita'. 
    In sostanza la specifica destinazione delle  risorse  costituisce
una sorta di "condizione" che e' apposta all'utilizzo delle stesse in
funzione di garanzia  del  raggiungimento  della  finalita'  pubblica
programmata, con finanziamento della spesa da parte  di  un  soggetto
terzo,   o   con   modalita'   governate    dalle    rigide    regole
dell'indebitamento.   La   "irreversibilita'"   della   destinazione,
insomma, sottrae definitivamente  all'ente  la  disponibilita'  delle
risorse, anche sotto  il  profilo  della  gestione  di  cassa  (salvo
potervi far ricorso per momentanea carenza di liquidita' ma solo  con
i limiti e le procedure sopra richiamate). 
    Sugli enunciati principi si fonda anche la disciplina,  novellata
dal d.lgs. n.118/2011, contenuta nell'art.  187  TUEL  relativa  alla
composizione del risultato di amministrazione che viene  testualmente
distinto in fondi  liberi,  fondi  vincolati,  fondi  destinati  agli
investimenti e fondi  accantonati.  La  norma  precisa  che  i  fondi
destinati agli investimenti sono costituiti dalle  entrate  in  conto
capitale senza vincoli di specifica destinazione, introducendo -  sia
pure ai fini della disciplina della composizione del risultato e  dei
presupposti di  legge  necessari  alla  loro  utilizzabilita'  -  una
distinzione che mancava nel precedente testo  della  medesima  norma.
Ora, infatti,  la  legge  distingue  in  maniera  netta,  per  quanto
riguarda la competenza, tra avanzo  vincolato  ed  avanzo  destinato,
differenziandone le modalita' di applicazione e  talune  possibilita'
di utilizzo:  ad  esempio  la  possibilita'  di  utilizzare  l'avanzo
destinato  per  la  copertura  dell'extra-deficit  da  riaccertamento
straordinario dei residui. In sostanza anche dall'analisi  di  queste
norme trova conferma il  criterio  per  cui  la  cassa  vincolata  e'
alimentata dalle entrate che abbiano  un  vincolo  specifico  ad  una
determinata spesa  stabilito  per  legge,  per  trasferimenti  o  per
prestiti (indebitamento) e solo in tali limiti  si  puo'  formare  il
vincolo, proprio in osservanza del principio generale dell'unita'  di
bilancio che rimane prevalente in tutta le  fasi  di  programmazione,
gestione e rendicontazione del settore pubblico. 
    5. In tale contesto  assume  anche  chiaro  significato  il  gia'
richiamato Principio applicato della contabilita' finanziaria, che al
punto 9.2 precisa "E' necessario  distinguere  le  entrate  vincolate
alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al
finanziamento di una generale categoria  di  spese,  quali  la  spesa
sanitaria. Fermo restando  l'obbligo  di  rispettare  sia  i  vincoli
specifici che la destinazione generica delle  risorse  acquisite,  si
sottolinea che la disciplina  prevista  per  l'utilizzo  delle  quote
vincolate del risultato di amministrazione non si  applica  alle  cd.
risorse destinate." 
    Al  di  la'  della  esemplificazione  contenuta   nel   principio
contabile  appena  riportato  ed  andando  oltre  le  sole   evidenze
attinenti agli aspetti amministrativo-contabili, la ragione  per  cui
somme vincolate in termini di competenza sono liberamente disponibili
in termini di cassa, sembra rispondere ad esigenze sostanziali sia di
ordine pubblicistico, riconducibili all' economicita' della gestione,
evitando all'ente gli oneri di anticipazioni  di  tesoreria,  sia  al
criterio universalmente  valido  della  naturale  fungibilita'  dello
strumento monetario; criterio che  sul  piano  civilistico  fonda  la
ragione di una clausola generale di responsabilita' da  inadempimento
delle obbligazioni pecuniarie. Limitare l'uso della liquidita'  oltre
le necessita' individuate dalla legge porta  a  snaturare  la  stessa
funzione della liquidita' che e' la base della fluidita' dei rapporti
patrimoniali, sia che essi siano svolti in ambito  privatistico,  sia
che  si  riferiscano  all'ambito  pubblicistico.  Anzi,  proprio   su
quest'ultimo  versante,  l'esigenza  di  contenere   le   restrizioni
sull'uso della liquidita' trova conferma  nelle  rigorose  norme  che
obbligano al rispetto  dei  tempi  di  pagamento  delle  obbligazioni
connesse alle transazioni commerciali. 
    Funzionale al  descritto  regime  normativo  e  soprattutto  alla
necessita' di conciliare  gli  effetti  dell'esposta  interpretazione
restrittiva del regime dei vincoli di cassa, con le  pur  ineludibili
esigenze di salvaguardare la sana  gestione  finanziaria,  appare  la
novita' di cui al  punto  10.1  del  principio  contabile  applicato,
rappresentata dall'obbligo, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  di
contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo  e
di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma  3,
lettera d) - (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del  TUEL  integrato
dal decreto correttivo del decreto legislativo n. 118/2011). 
    D'altra parte, se si ritenesse che vincoli ulteriori  rispetto  a
quelli indicati nell'art. 180,  comma  3,  lett.  d),  TUEL,  debbano
gravare  sulla  gestione  di  cassa,  ne  deriverebbe  un   eccessivo
irrigidimento, attesa anche l'inevitabile asincronia tra accertamenti
e riscossioni,  da  una  parte,  e  spese  e  pagamenti,  dall'altra.
Asincronia che, a regime, dovrebbe trovare, nell'arco dell'esercizio,
una fisiologica soluzione con la corretta applicazione del  principio
della competenza finanziaria potenziata, secondo il quale si  possono
impegnare ed  accertare  solo  le  somme  correlate  ad  obbligazioni
esigibili  (ovvero  destinate   ad   essere   incassate   e   pagate)
nell'esercizio di imputazione. 
    6. Il regime vincolistico della gestione  di  cassa,  dunque,  e'
caratterizzato dall'eccezionalita' delle ipotesi, che  devono  essere
circoscritte a quelle indicate ai  richiamati  artt.  180,  comma  3,
lett. d) e dall'art. 185, comma 2, lett. i). 
    E infatti quando si tratta di risorse proprie dell'ente ulteriori
vincoli sono  presi  in  considerazione  solo  con  riferimento  alla
gestione di competenza, con particolare riferimento alla costituzione
della quota vincolata del risultato di amministrazione 
    L'art. 187, comma 3 ter, TUEL  (e,  conformemente,  il  principio
contabile applicato sulla contabilita'  finanziaria),  in  proposito,
oltre alla casistica di cui al ripetuto art.  180,  co.3,  lett.  d),
aggiunge le risorse derivanti da entrate  straordinarie,  non  aventi
natura ricorrente, "accertate e  riscosse  cui  l'amministrazione  ha
formalmente attribuito una specifica destinazione". L'origine propria
delle risorse, e, in  questo  caso,  anche  la  reversibilita'  della
decisione sulla destinazione, ha fatto escludere  l'applicazione  del
vincolo di cassa a questa peculiare fattispecie (tra l'altro soggetta
anche a particolari presupposti: "solo se l'ente non ha  rinviato  la
copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi  successivi
e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti  gli
eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui  all'articolo
193"). 
    Analogamente, si richiama quanto  disposto  con  il  decreto  del
Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  in  data  20  maggio  2015,
relativo al primo aggiornamento dei principi contabili applicati,  in
particolare nella  parte  che  considera  le  entrate  accertate  che
costituiscono quota vincolata del risultato  di  amministrazione.  Al
riguardo si  chiarisce  che  "...omissis...La  natura  vincolata  dei
trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento
nazionale. Pertanto, tali  risorse  devono  essere  considerate  come
vincolate da trasferimenti ancorche'  derivanti  da  entrate  proprie
dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di  tali  risorse
non rileva ai fini della disciplina dei vincoli di cassa". 
    Insomma, le quote di  cofinanziamento  per  specifici  interventi
derivanti  da  Unione  Europea  e/o  Stato  rientrano  tra   i   casi
individuati dall'art. 180,  comma  3  lett.d),  con  tutte  le  ovvie
conseguenze, mentre le risorse proprie dell'ente locale  confluiscono
nella quota  vincolata  del  risultato  di  amministrazione,  ma  non
rilevano ai fini della disciplina dei vincoli di cassa. 
    Per completezza di esposizione, si richiama anche il  punto  10.7
del principio applicato concernente la contabilita' finanziaria,  che
precisa che, in caso di  interventi  finanziati  da  altri  soggetti,
qualora l'intervento  sia  stato  realizzato  e  pagato  con  risorse
proprie   prima   dell'introito   del   trasferimento,    le    somme
successivamente acquisite sono da considerarsi entrate libere. 
    7. Come sopra accennato, sulle entrate gravate da vincoli diversi
di quelli indicati dall'art. 180, comma  3,  lett.  d),  l'esclusione
della disciplina di cui agli artt. 195 e 222 del TUEL  non  fa  venir
meno l'obbligo di utilizzo delle risorse per le  finalita'  cui  sono
destinate. Conseguentemente  l'ente  locale  ha  l'obbligo  di  darne
evidenza contabile, per consentire la verifica della  situazione.  Si
sono richiamate le norme e i  principi  contabili  che  governano  la
costituzione della quota dell'avanzo vincolato e di  quella  relativa
alle entrate destinate ad investimenti  e  non  spese  (e  cioe'  non
ancora impegnate, ancorche' eventualmente utilizzate  in  termini  di
cassa per altre esigenze). 
    E' di tutta evidenza l'importanza di una  corretta  ricostruzione
delle   risorse   vincolate,   in   quanto   incide   sul   risultato
d'amministrazione, e, quindi, sulla veritiera rappresentazione di  un
effettivo avanzo, o, al contrario, di  un  disavanzo  al  quale  deve
essere data idonea copertura. E, infatti,  e'  opportuno,  rammentare
che l'art. 187, comma 1 TUEL, precisa che "...omissis ... Nel caso in
cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere
le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente e'  in  disavanzo
di amministrazione. Tale disavanzo  e'  iscritto  come  posta  a  se'
stante nel primo esercizio del  bilancio  di  previsione  secondo  le
modalita' previste dall'art.  188".  Si  evidenzia  che  gli  importi
iscritti nei prospetti del risultato presunto, in sede di bilancio di
previsione, e del risultato d'amministrazione definitivo, in sede  di
rendiconto,  devono  essere  analiticamente  dimostrati  nella  "nota
integrativa" allegata ai due documenti  contabili  (v.  all.  4-1  al
d.lgs. n. 118/2011, Principio applicato della  programmazione,  punto
9.11). 
    Si  tratta  di  profili   rilevanti   nella   prospettiva   della
equilibrata gestione finanziaria degli enti, che devono essere tenuti
in debita considerazione dagli organi di revisione  e  dalle  Sezioni
regionali di controllo in occasione  dell'attivita'  di  verifica  di
propria competenza. 
    8. In conclusione, si  riepilogano  gli  aspetti  salienti  delle
problematiche trattate. 
    a) Per una corretta interpretazione delle disposizioni  del  TUEL
occorre far  riferimento  all'intero  corpus  che  ora  sostanzia  la
contabilita' armonizzata, e, quindi, anche ai  principi  contabili  e
agli altri allegati al d.lgs. n. 118/2011, che costituiscono al tempo
stesso norma di comportamento per gli  operatori  e  chiave  di  piu'
esplicita lettura delle disposizioni cui si riferiscono. 
    b) Con riferimento alle entrate  vincolate,  occorre  distinguere
tra entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall'art.
180, comma 3, lett. d) del TUEL; entrate vincolate ai sensi dell'art.
187, comma 3 ter, lett.  d);  entrate  con  vincolo  di  destinazione
generica. Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli  artt.
195 e 222 del TUEL, per quanto riguarda la  loro  utilizzabilita'  in
termini di cassa. Dette risorse devono essere  puntualmente  rilevate
sia  per  il  controllo  del  loro   utilizzo,   sia   per   l'esatta
determinazione dell'avanzo vincolato. Pertanto le  entrate  vincolate
di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) possono  essere  utilizzate,
in termini di cassa, anche per il finanziamento  di  spese  correnti,
previa apposita  deliberazione  della  giunta,  per  un  importo  non
superiore  all'anticipazione  di  tesoreria  disponibile   ai   sensi
dell'articolo 222, e cioe' entro il limite massimo dei tre dodicesimi
delle entrate accertate nel penultimo anno precedente,  afferenti  ai
primi tre titoli di entrata del bilancio (salvo quanto  previsto  per
gli enti in dissesto dal  comma  2  bis  del  medesimo  articolo).  I
relativi movimenti  di  utilizzo  e  di  reintegro  sono  oggetto  di
registrazione contabile secondo le modalita' indicate  nel  principio
applicato della contabilita' finanziaria (cfr. d. lgs.  n.  118/2011,
all. 4-2, punto 10.2). L'utilizzo di somme vincolate riduce  di  pari
misura il ricorso alle anticipazioni  di  tesoreria.  L'esistenza  in
cassa  di  somme  vincolate  comporta  che   siano   prioritariamente
utilizzate, nei limiti e con le modalita' anzi dette,  prima  di  far
ricorso ad anticipazioni di tesoreria. 
    c) Le entrate non gravate dai vincoli sopra indicati confluiscono
nella cassa generale e sono utilizzabili per le correnti esigenze  di
pagamento. Il ricorso costante a somme derivanti da risorse destinate
ad investimento per il pagamento di spese ordinarie, con  la  mancata
realizzazione di programmi per mancanza di liquidita', o il  formarsi
di debiti, per spese impegnate  ma  non  pagate  perche'  le  risorse
vincolate non sono state ripristinate,  potrebbe,  nella  valutazione
d'assieme, costituire significativo sintomo di una criticita'  (cosi'
come, peraltro, anche il  ripetuto  impiego  delle  anticipazioni  di
tesoreria  potrebbe  essere  rivelatore  di  una  crisi   finanziaria
strutturale)  da  segnalare  per  l'adozione  delle   idonee   misure
correttive. 
    L'ente deve comunque usare la necessaria prudenza nella  gestione
di  queste  risorse,  anche  nella  prospettiva  del  rispetto  della
programmazione assunta e del raggiungimento  degli  obiettivi  per  i
quali, in tale sede, gli introiti in questione sono stati individuati
quali fonti di finanziamento e strumenti di copertura della spesa. 
    d) Sotto il profilo della gestione di competenza, anche di queste
somme deve essere tenuta adeguata  evidenza,  per  la  determinazione
delle quote destinate ad investimento e non spese  da  riportare  nel
risultato  d'amministrazione,  che   devono   essere   analiticamente
dimostrate nelle note integrative.