Alle imprese interessate 
                            Ai Comuni della zona franca della regione
                            Emilia-Romagna 
                            Alla Regione Emilia-Romagna 
                            Alle Camere di commercio interessate 
                            Alle Prefetture - Uffici territoriali del
                            Governo interessati 
                            All'Agenzia delle entrate 
 
 
1. Premessa. 
  L'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  ha  istituito,
ai sensi della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  una  zona  franca
comprendente i territori dell'Emilia colpiti  dall'alluvione  del  17
gennaio 2014,  di  cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2014,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e  i
comuni colpiti dal  sisma  del  20  e  29  maggio  2012,  di  cui  al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,  con  zone  rosse  nei  centri
storici. 
  Alle microimprese che svolgono  la  propria  attivita'  nella  zona
franca sono riconosciute le agevolazioni  fiscali  individuate  dallo
stesso articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015. 
  La medesima norma individua le aree dei comuni che rientrano  nella
zona franca, le risorse finanziarie a copertura dell'intervento,  gli
specifici requisiti di accesso alle agevolazioni  delle  imprese,  le
tipologie di esenzioni fiscali  concedibili  e  dispone,  infine,  al
comma 8, che «Per l'attuazione degli interventi ... si applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 10 aprile 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio  2013,  e  successive  modificazioni,
recante le  condizioni,  i  limiti,  le  modalita'  e  i  termini  di
decorrenza  e   durata   delle   agevolazioni   concesse   ai   sensi
dell'articolo  37  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.
221.». 
  Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in  merito  alla
tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e  alle  modalita'
di fruizione delle  agevolazioni  fiscali,  nel  rispetto  di  quanto
stabilito dal richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015
(nel seguito, decreto-legge n. 78/2015) e, per  quanto  da  esso  non
diversamente disposto, dal decreto ministeriale 10 aprile  2013  (nel
seguito, decreto) e sono  altresi'  stabiliti,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 8, comma 2, del  decreto,  le  modalita'  e  i
termini di presentazione da parte  delle  imprese  delle  istanze  di
agevolazione. 
2. Perimetro della zona franca. 
  Il decreto-legge n. 78/2015 stabilisce che la perimetrazione  della
zona franca comprende  i  centri  storici  o  i  centri  abitati  dei
seguenti comuni: 
  Bastiglia; 
  Bomporto; 
  Camposanto; 
  Carpi; 
  Cavezzo; 
  Cento; 
  Concordia sulla Secchia; 
  Crevalcore; 
  Finale Emilia; 
  Medolla; 
  Mirabello; 
  Mirandola; 
  Modena, limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca,
San Matteo, Navicello e Albareto; 
  Novi di Modena; 
  Poggio Renatico; 
  Reggiolo; 
  S. Possidonio; 
  San Felice sul Panaro; 
  San Prospero; 
  Sant'Agostino. 
  La  perimetrazione  delle  aree  interessate   dall'intervento   e'
riportata nelle delibere adottate  dalle  rispettive  Amministrazioni
comunali. Sul sito Internet del Ministero  dello  sviluppo  economico
(www.mise.gov.it), nell'apposita sezione dedicata  alla  zona  franca
dell'Emilia, sono riportati i  collegamenti  alle  predette  delibere
comunali. 
3. Soggetti beneficiari delle agevolazioni. 
  Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese  in  possesso  di
tutti i requisiti di seguito riportati. 
  3.1 Micro dimensione. 
  Possono accedere alle agevolazioni le  «microimprese»,  cosi'  come
definite dalla vigente normativa comunitaria in materia di  aiuti  di
Stato, operanti nei settori  di  attivita'  economica  riportati  nel
presente paragrafo. 
  Si evidenzia che, ai sensi della  predetta  normativa  comunitaria,
sono considerate «microimprese» le  imprese  che  hanno  meno  di  10
occupati  e  un  fatturato,  oppure  un  totale  di  bilancio  annuo,
inferiore ai 2 milioni di euro. 
  Per una piu' puntuale trattazione dei criteri e delle modalita'  di
determinazione della dimensione aziendale ai fini  dell'accesso  alle
agevolazioni - che tengono conto anche degli  eventuali  rapporti  di
associazione  o  di  collegamento  intercorrenti  tra  l'impresa  che
presenta l'istanza di agevolazione e altre imprese o persone  fisiche
-, si rinvia a quanto  stabilito  dalla  raccomandazione  2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro  delle
attivita'  produttive  18  aprile  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238. 
  Si evidenzia che, relativamente al solo  esercizio  2014,  ai  fini
dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa deve  rispettare  requisiti
di  fatturato  e  di  occupati  piu'  stringenti  di  quelli,   sopra
richiamati, previsti dalla normativa comunitaria. Il decreto-legge n.
78/2015 stabilisce, infatti, che, relativamente  all'esercizio  2014,
le imprese devono avere un reddito lordo inferiore a 80.000,00 euro e
un numero di addetti non superiore a 5. 
  Saranno pertanto rigettate le istanze presentate dalle imprese che,
seppur qualificate  come  «microimpresa»  ai  sensi  della  normativa
comunitaria, non rispettino, per l'esercizio 2014, i piu'  stringenti
requisiti  di  fatturato  e  di  numero  di  occupati  previsti   dal
decreto-legge n. 78/2015. 
  3.2 Costituzione e iscrizione al Registro delle imprese. 
  Le imprese devono essere costituite  e  regolarmente  iscritte  nel
Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza di cui
al paragrafo 7. 
  Non possono accedere alle agevolazioni  le  imprese  costituite  in
data successiva al 31 dicembre 2014. 
  Ai fini di cui sopra, rileva la data  di  costituzione,  ovvero  di
iscrizione al Registro delle imprese per le imprese non  tenute  alla
costituzione con  apposito  atto,  come  risultante  dal  certificato
camerale dell'impresa. 
  3.3 Attivita' svolta all'interno della zona franca urbana. 
  Le imprese istanti devono svolgere la propria attivita' all'interno
della zona franca. A tali fini, l'impresa deve avere,  alla  data  di
presentazione dell'istanza, la sede principale  o  un'unita'  locale,
come risultante dal certificato camerale, ubicata  all'interno  della
zona franca. 
  Ai fini dell'accesso alle  agevolazioni,  la  localizzazione  della
sede principale, ovvero dell'unita' locale,  all'interno  della  zona
franca deve essere attestata dal Comune in cui e' ubicata la medesima
sede principale o l'unita' locale dell'impresa. 
  La  predetta  attestazione,  redatta  in  conformita'  al   modello
riportato nell'allegato n. 2,  deve  essere  allegata  al  modulo  di
istanza di cui al paragrafo 7. 
  Le istanze di agevolazione prive della menzionata attestazione sono
irricevibili. 
  Sempre ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa, alla data
di presentazione dell'istanza di cui  al  paragrafo  7,  deve  essere
«attiva». A tali fini, rileva la data di avvio  attivita'  comunicata
alla competente Camera di  commercio  e  risultante  dal  certificato
camerale. 
  3.4 Assenza di procedure concorsuali. 
  Le imprese istanti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti  civili,  non  essere  in  liquidazione  volontaria  o
sottoposte a procedure concorsuali. 
  3.5 Attivita' ammesse. 
  Possono accedere alle  agevolazioni  le  imprese  che  operano  nei
settori di attivita' individuati  dai  codici  della  Classificazione
delle attivita'  economiche  ATECO  2007  rientranti  nelle  seguenti
«divisioni»: 
    
 
       =======================================================
       |                   | Classificazione delle attivita' |
       |  Codice Divisione |      economiche ATECO 2007      |
       +===================+=================================+
       |                   | Commercio all'ingrosso e al     |
       |                   |dettaglio e riparazione di       |
       |         45        |autoveicoli e motocicli          |
       +-------------------+---------------------------------+
       |                   | Commercio al dettaglio (escluso |
       |                   |quello di autoveicoli e di       |
       |         47        |motocicli)                       |
       +-------------------+---------------------------------+
       |         55        | Alloggio                        |
       +-------------------+---------------------------------+
       |                   | Attivita' dei servizi di        |
       |         56        |ristorazione                     |
       +-------------------+---------------------------------+
       |                   | Attivita' dei servizi delle     |
       |                   |agenzie di viaggio, dei tour     |
       |                   |operator e servizi di            |
       |         79        |prenotazione e attivita' connesse|
       +-------------------+---------------------------------+
       |                   |Attivita' sportive, di           |
       |                   |intrattenimento e di             |
       |         93        |divertimento                     |
       +-------------------+---------------------------------+
       |                   | Riparazione di computer e di    |
       |                   |beni per uso personale e per la  |
       |         95        |casa                             |
       +-------------------+---------------------------------+
       |                   | Altre attivita' di servizi per  |
       |         96        |la persona                       |
       +-------------------+---------------------------------+
 
  Il codice di attivita' ammissibile alle  agevolazioni,  primario  o
secondario, e' quello dell'attivita' svolta nella sede  principale  o
nell'unita' locale ubicata nella zona franca  e  deve  risultare  dal
certificato camerale dell'impresa istante. 
  Nel  caso  in  cui   l'impresa   istante   svolga,   congiuntamente
all'attivita'  ammissibile  alle  agevolazioni,  anche   un'attivita'
esclusa dagli  aiuti  previsti  dal  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  "de  minimis"  (nel
seguito, regolamento  de  minimis)  -  come,  ad  esempio,  attivita'
riconducibili al settore della pesca e dell'acquacoltura  di  cui  al
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, ovvero  della  produzione
agricola - le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente
per l'attivita' ammissibile. In tali casi, trova applicazione  quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 2, del  regolamento  de  minimis  in
merito all'obbligo in capo all'impresa  beneficiaria  di  assicurare,
attraverso un'adeguata separazione delle attivita' e/o la distinzione
dei costi, che le attivita' escluse dall'ambito di  applicazione  del
regolamento de minimis non beneficino degli aiuti in oggetto. 
4. Agevolazioni concedibili. 
  Nei limiti delle risorse disponibili di  cui  al  paragrafo  5,  le
imprese possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali: 
  a) esenzione dalle imposte sui redditi; 
  b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  c) esenzione dall'imposta municipale propria. 
  Le predette agevolazioni sono  riconosciute  esclusivamente  per  i
periodi di imposta 2015 e 2016. 
  Di seguito, si riportano ulteriori informazioni circa le condizioni
e i limiti riferiti a ciascuna delle tipologie di  esenzioni  fiscali
previste. 
a) Esenzione dalle imposte sui redditi. 
  E' esente dalle imposte  sui  redditi  il  solo  reddito  derivante
dall'attivita' svolta dall'impresa all'interno del  territorio  della
zona franca, fino a concorrenza dell'importo di euro  100.000,00  per
ciascuno dei due periodi di imposta  ammessi  (2015  e  2016),  fatto
salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni. 
  E' esente il solo reddito prodotto dall'impresa, alle condizioni ed
entro i limiti riportati nella presente  circolare,  nei  periodi  di
imposta 2015 e 2016. Ne consegue che  l'esenzione  in  argomento  non
puo' essere utilizzata dalle imprese beneficiare per il pagamento  di
imposte su redditi riferiti a periodi di imposta  diversi  da  quelli
sopra richiamati. 
  Ai fini della determinazione  del  reddito  per  cui  e'  possibile
beneficiare  dell'esenzione,  non  rilevano  le  plusvalenze   e   le
minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli  54,  86  e  101  del
Testo unico delle imposte sui redditi (nel  seguito,  TUIR),  ne'  le
sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli  88  e  101  del
medesimo TUIR. 
  I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti  al
2015, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in  conformita'
alle disposizioni  del  TUIR,  concorrono,  in  via  ordinaria,  alla
determinazione del reddito. 
  Per l'esenzione  dalle  imposte  sui  redditi  non  si  applica  la
disposizione di cui al secondo periodo del comma l  dell'articolo  83
del TUIR. 
  Il limite di euro 100.000,00 e' maggiorato, per ciascun periodo  di
imposta, di un importo pari a euro 5.000,00,  ragguagliato  ad  anno,
per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della zona franca
e  che  nello  stesso  territorio  svolga   l'attivita'   di   lavoro
dipendente, assunto a tempo indeterminato dall'impresa  beneficiaria.
A tale fine,  rilevano  le  nuove  assunzioni  che  costituiscono  un
incremento del numero di dipendenti assunti  con  contratto  a  tempo
indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero  di
lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere
alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a  quello  di
decorrenza dell'esenzione. L'incremento e' considerato al netto delle
diminuzioni  verificatesi  in  societa'   controllate   o   collegate
all'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto. 
  Nel caso in cui l'impresa richiedente svolga la  propria  attivita'
anche in altre sedi ubicate al di fuori  del  territorio  della  zona
franca, ai fini della determinazione del reddito prodotto all'interno
del predetto territorio, sussiste l'obbligo in  capo  all'impresa  di
tenere un'apposita  contabilita'  separata.  Le  spese  e  gli  altri
componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti  promiscuamente
all'esercizio  dell'attivita'   svolta   all'interno   del   predetto
territorio e al di fuori  di  esso  concorrono  alla  formazione  del
reddito prodotto nel territorio della zona franca per  la  parte  del
loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o
compensi e  altri  proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito
prodotto dall'impresa nel territorio di  interesse  e  il  totale  di
tutti i ricavi o compensi e altri proventi dell'impresa. 
  Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia
ai sensi dell'articolo 12, comma 2,  del  TUIR,  rileva  altresi'  il
reddito determinato per l'esenzione dalle imposte. 
  Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, comma l, 13, 15  e  16
del TUIR, il reddito determinato per  l'esenzione  dalle  imposte  e'
computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il  computo
del  predetto  reddito  ai   fini   dell'accesso   alle   prestazioni
previdenziali e assistenziali. 
  Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre  alla
formazione   della   base   imponibile   dell'addizionale   regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo  50
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  e  dell'addizionale
comunale di cui all'articolo l del decreto legislativo  28  settembre
1998, n. 360. 
b) Esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  Per ciascuno dei due periodi di  imposta  ammessi  (2015  e  2016),
dall'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e'  esentato  il
valore della produzione netta nel limite di euro  300.000,00  per  la
determinazione  della  quale  non  rilevano  le  plusvalenze   e   le
minusvalenze realizzate. 
  I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi  precedenti  a
quello 2015, la cui tassazione  o  deduzione  e'  stata  rinviata  in
applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, nonche' della disciplina vigente in  data  anteriore  a
quella  di  introduzione  delle  modifiche  recate   dal   comma   50
dell'articolo l della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla
determinazione del valore della produzione netta. 
  Nel caso in cui l'impresa svolga  la  propria  attivita'  anche  in
altre sedi ubicate al di fuori nel territorio della zona  franca,  ai
fini della determinazione della  quota  di  valore  della  produzione
netta per cui e' possibile  beneficiare  dell'esenzione  dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 4, comma 2,  del  decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446. 
c) Esenzione dall'imposta municipale propria. 
  Per i soli immobili  situati  nel  territorio  della  zona  franca,
posseduti e utilizzati dall'impresa  per  l'esercizio  dell'attivita'
d'impresa,  e'  riconosciuta  l'esenzione   dall'imposta   municipale
propria per ciascuno dei due periodi d'imposta ammessi (2015 e 2016). 
  NB: Alla data del provvedimento di concessione delle  agevolazioni,
le imprese beneficiarie potranno aver  gia'  versato,  quantomeno  in
relazione al periodo di imposta 2015, una quota, anche significativa,
delle imposte coperte dalle esenzioni di cui al  presente  paragrafo.
In tali casi, le predette  somme  versate  dall'impresa  beneficiaria
possono essere recuperate in sede di dichiarazione dei redditi. 
5. Risorse finanziarie disponibili. 
  Per la concessione delle agevolazioni sono  disponibili,  al  netto
degli oneri per la gestione degli interventi di cui  all'articolo  8,
comma 9, del decreto, euro 19.600.000,00 per l'esercizio 2015 ed euro
19.600.000,00   per   l'esercizio   2016,   per   complessivi    euro
39.200.000,00. 
6. Intensita' delle agevolazioni. 
  Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento
de minimis. 
  Non e'  applicabile  alle  agevolazioni  in  argomento  l'ulteriore
regolamento «de minimis» richiamato dall'articolo 12,  comma  3,  del
decreto-legge  n.  78/2015  (regolamento  UE  n.  1408/2013,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo), poiche' tra le  attivita'  economiche
ammesse alle agevolazioni dal medesimo decreto-legge n.  78/2015  non
figurano attivita' rientranti nel settore dell'agricoltura. 
  Ciascuna impresa puo' beneficiare delle agevolazioni fino al limite
massimo di euro  200.000,00,  tenuto  conto  di  eventuali  ulteriori
agevolazioni gia' ottenute dall'impresa  a  titolo  di  «de  minimis»
nell'esercizio  finanziario  in  corso  alla  data  di  presentazione
dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti. 
  Il predetto massimale di euro 200.000,00 e' riconosciuto anche  per
le imprese che, congiuntamente a una delle attivita' ammissibili alle
agevolazioni riportate nella tabella di cui al  punto  3.5,  svolgano
altresi' attivita' di trasporto di merci su strada per conto terzi, a
condizione che  l'impresa  assicuri,  con  mezzi  adeguati  quali  la
separazione  delle  attivita'  o  la  distinzione  dei   costi,   che
l'attivita' di trasporto  di  merci  su  strada  non  benefici  delle
agevolazioni in oggetto. 
  Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere  riferito
all'impresa istante, tenuto conto delle  relazioni  che  intercorrono
tra questa e altre imprese e che qualificano la  cosiddetta  «impresa
unica» di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento de minimis. Al
riguardo, si ricorda  che,  ai  sensi  del  predetto  regolamento  de
minimis, per «impresa unica» si intende l'insieme delle  imprese  fra
le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
  a) un'impresa detiene la maggioranza  dei  diritti  di  voto  degli
azionisti o soci di un'altra impresa; 
  b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare  la  maggioranza
dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza
di un'altra impresa; 
  c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su
un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con  quest'ultima
oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; 
  d) un'impresa azionista o socia di un'altra  impresa  controlla  da
sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri  azionisti  o  soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima. 
  Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui  alle
precedenti lettere da a) a d) per il tramite  di  una  o  piu'  altre
imprese sono anch'esse considerate una «impresa unica». 
  Nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7, l'impresa  richiedente
deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni gia'  ottenute
a titolo di «de minimis» e in termini di «impresa unica» alla data di
presentazione  dell'istanza,  nel  predetto  periodo   temporale   di
riferimento. 
  A tali fini, l'esercizio finanziario dovra' coincidere  con  quello
di riferimento dell'impresa, cosi' come indicato dalla stessa impresa
nel modulo di istanza, nell'ambito dell'apposita sezione relativa  ai
«dati   identificativi   dell'impresa    richiedente».    L'esercizio
finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di  riferimento
dell'impresa, che, per talune  attivita',  puo'  non  coincidere  con
l'anno solare. 
7. Modalita' e termini di presentazione dell'istanza. 
  Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate  con  le
modalita' telematiche di seguito indicate, sulla base del modello  di
istanza il cui «facsimile»  e'  riportato  nell'allegato  n.  1  alla
presente circolare. 
  Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate  in  via
esclusivamente   telematica   tramite   la   procedura    informatica
accessibile  dalla  sezione  «ZFU  Emilia»  del  sito  Internet   del
Ministero (www.mise.gov.it). 
  L'accesso alla procedura informatica  prevede  l'identificazione  e
l'autenticazione tramite  la  Carta  nazionale  dei  servizi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), del Codice  dell'amministrazione
digitale (decreto legislativo n. 82/2005). L'accesso  alla  procedura
e' riservato ai soggetti  rappresentanti  legali  dell'impresa,  come
risultanti  dal  certificato  camerale  della  medesima  impresa.  Il
rappresentante legale dell'impresa,  previo  accesso  alla  procedura
tramite la Carta nazionale  dei  servizi,  puo'  conferire  ad  altro
soggetto delegato il potere di rappresentanza  per  la  presentazione
dell'istanza tramite la citata procedura informatica. L'istanza  deve
essere firmata digitalmente  dal  soggetto  che  compila  e  presenta
l'istanza. 
  In fase di  compilazione  dell'istanza,  la  procedura  informatica
esporra', in via preliminare,  l'esito  degli  accertamenti  volti  a
verificare alcuni dei requisiti di ammissibilita'. 
  I citati accertamenti sono  effettuati  mediante  consultazione  ed
elaborazione dei dati estratti in modalita' telematica  dal  Registro
delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto  dalle  Camere
di commercio ai  sensi  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  L'esito di tali accertamenti,  qualora  negativo,  e'  bloccante  e
ostativo alla finalizzazione  della  presentazione  dell'istanza.  Le
imprese potranno verificare l'esito  degli  accertamenti  tramite  la
procedura  informatica  e,  eventualmente,  provvedere  a  sanare  la
propria posizione presso le competenti Camere di commercio al fine di
procedere con la finalizzazione della presentazione dell'istanza. 
  Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire
agli enti preposti di effettuare le eventuali  variazioni  nel  tempo
utile, a verificare  tempestivamente,  anche  per  il  tramite  della
procedura  informatica,  la  propria   posizione,   con   particolare
riferimento alle informazioni risultanti  dal  certificato  camerale,
quali: 
  1) l'iscrizione al Registro delle imprese di una casella  di  posta
elettronica certificata (PEC) attiva; 
  2) l'iscrizione al Registro delle imprese della sede o  dell'unita'
locale di cui al paragrafo 3.3; 
  3) l'attribuzione esplicita alla sede o unita' locale ubicata nella
zona franca di almeno uno dei codici di  attivita'  ammissibili  alle
agevolazioni; 
  4) l'assenza di procedure di cui al paragrafo 3.4. 
  Al  modulo  di  istanza  deve  essere  allegata  la   dichiarazione
rilasciata dal Comune,  di  cui  al  paragrafo  3.3,  attestante  che
l'impresa e' localizzata all'interno della zona franca, avendo, entro
il perimetro della predetta zona,  la  sede  principale  o  un'unita'
locale. 
  Le istanze possono essere presentate a decorrere  dalle  ore  12:00
del 21 dicembre 2015 e sino alle ore 12:00 del 31 marzo 2016. 
  Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle  istanze
non  determina  alcun  vantaggio  ne'  penalizzazione  nell'iter   di
trattamento   delle   stesse.   Ai   fini   dell'attribuzione   delle
agevolazioni, le istanze presentate nel primo  giorno  utile  saranno
trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno. 
  Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale  e  finale,  cosi'
come le istanze redatte o inviate con modalita'  difformi  da  quelle
indicate, non saranno prese in considerazione. 
8. Modalita' di concessione delle agevolazioni. 
  L'importo  dell'agevolazione  riconosciuto   a   ciascuna   impresa
beneficiaria  e'  calcolato   -   tenuto   conto   delle   specifiche
disposizioni, di cui al paragrafo 9, relative alle imprese dei comuni
di  Carpi  e  Cento  -  ripartendo   proporzionalmente   le   risorse
finanziarie disponibili, di cui al paragrafo 5, tra tutte le  imprese
ammissibili. 
  Ciascuna  impresa  ammissibile  alle  agevolazioni   partecipa   al
predetto riparto per un importo di  agevolazioni  richieste  pari  al
massimale  di  aiuto  previsto  dal  regolamento  de  minimis   (euro
200.000,00), detratti gli eventuali aiuti a titolo  di  «de  minimis»
ottenuti dall'«impresa unica» (vedi quanto precisato al paragrafo  6)
nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. 
  Pertanto, un'«impresa unica» che non ha beneficiato  di  aiuti  «de
minimis» nell'esercizio finanziario in corso  e  nei  due  precedenti
partecipa al riparto con un importo di agevolazioni richieste pari  a
euro 200.000,00. 
  Diversamente, un'«impresa unica» che avesse  beneficiato  di  aiuti
«de minimis», nel richiamato periodo temporale di riferimento, per un
importo, a titolo esemplificativo, di euro  80.000,00,  partecipa  al
riparto delle somme disponibili per le agevolazioni con un importo di
euro 120.000,00. 
  Gli importi  delle  agevolazioni  spettanti  sono  determinati  con
provvedimento del Ministero, pubblicato anche nel sito  istituzionale
(www.mise.gov.it). 
9. Plafond di risorse per le imprese dei comuni di Carpi e Cento. 
  Le agevolazioni complessivamente concesse alle imprese  localizzate
nei comuni di Carpi e Cento non possono superare  la  somma  di  euro
3.920.000,00, pari al 10% delle  risorse,  di  cui  al  paragrafo  5,
complessivamente disponibili per le agevolazioni nella zona franca di
cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2015. 
10. Informazioni antimafia. 
  Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede  ad
inoltrare alla competente Prefettura-UTG la richiesta di informazioni
circa l'eventuale sussistenza di tentativi di  infiltrazione  mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. 
  In tali casi, l'efficacia del provvedimento  di  concessione  delle
agevolazioni  resta  subordinata  all'acquisizione   dell'informativa
antimafia recante  l'attestazione  dell'insussistenza  di  condizioni
interdittive. 
11. Modalita' di fruizione delle agevolazioni. 
  Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione  dei  versamenti  da
effettuarsi, ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24,  da  presentare
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  lo  scarto  dell'operazione   di
versamento, secondo modalita' e termini  definiti  con  provvedimento
del Direttore della medesima Agenzia. 
  Al fine di rispettare quanto stabilito dall'articolo 12,  comma  7,
del decreto-legge n. 78/2015 - ove e' previsto  che  l'autorizzazione
di spesa di cui al medesimo comma 7 costituisce limite annuale per la
fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiare -  le
medesime  imprese  possono  fruire   dell'importo   dell'agevolazione
concessa nelle seguenti misure: 
  per il 50% dell'importo dell'agevolazione  concessa,  in  relazione
alle imposte di cui al paragrafo 4 riferite  al  periodo  di  imposta
2015; 
  per il restante 50%, in relazione alle imposte di cui al  paragrafo
4 riferite al periodo di imposta 2016. 
  Le agevolazioni sono fruite  dalle  imprese  beneficiarie  fino  al
raggiungimento dell'importo dell'agevolazione  concessa,  cosi'  come
determinato dal Ministero a seguito del riparto di cui  al  paragrafo
8. 
  Al fine di consentire la fruizione dell'esenzione delle imposte sui
redditi anche  ai  soci  delle  societa'  «trasparenti»,  nonche'  ai
collaboratori/coadiuvanti di imprese  familiari  in  conformita'  con
quanto  indicato  nella  circolare  n.  39/E  del  24  dicembre  2013
dell'Agenzia delle entrate, le imprese interessate possono indicare i
dati      identificativi      di      ciascun      socio       ovvero
collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice  fiscale,  nel
modulo di istanza di cui al paragrafo 7. 
12. Informazioni e contatti. 
  Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito  alle  modalita'  di
accesso  alle  agevolazioni  possono  essere  richieste  ai  contatti
riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del  Ministero
dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni
per le zone franche urbane. 
  Allegati: 
  Allegato 1: Modello di istanza. 
  Allegato 2: Attestazione sulla  localizzazione  dell'impresa  nella
zona franca. 
    Roma, 24 novembre 2015 
 
                                            Il direttore generale     
                                       per gli incentivi alle imprese 
                                                   Sappino