Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    - Ministero: il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali - Dipartimento delle politiche europee e  internazionali  e
dello  sviluppo  rurale  -   Direzione   generale   delle   Politiche
Internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VII - Via XX settembre n.
20, 00187 Roma; 
    - Agea: Agea coordinamento; 
    - Organismo pagatore: l'Organismo pagatore competente; 
    - Regioni: le  Regioni  e  le  Provincie  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
    - Autorita' competente: il  Servizio  fitosanitario  nazionale  e
regionale di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 214/05; 
    - Produttori: le persone fisiche  e/o  giuridiche  che  conducono
vigneti  con  varieta'  di  uve  da  vino  che  abbiano  ricevuto  un
provvedimento  di  estirpo  obbligatorio  da   parte   dell'Autorita'
competente; 
    - Misura della ristrutturazione: la misura della ristrutturazione
e riconversione dei vigneti; 
    - Sottomisura del reimpianto: il reimpianto del vigneto a seguito
di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari; 
    - Infestazione: Processo  di  deperimento  causato  da  organismi
nocivi da quarantena di cui alla direttiva  2000/29/CE  e  successive
modifiche; 
    - Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13; 
    - Regolamento applicativo: il Regolamento (CE) n. 555/08.