Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: - Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VII - Via XX settembre n. 20, 00187 Roma; - Agea: Agea coordinamento; - Organismo pagatore: l'Organismo pagatore competente; - Regioni: le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano; - Autorita' competente: il Servizio fitosanitario nazionale e regionale di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 214/05; - Produttori: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varieta' di uve da vino che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorita' competente; - Misura della ristrutturazione: la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; - Sottomisura del reimpianto: il reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari; - Infestazione: Processo di deperimento causato da organismi nocivi da quarantena di cui alla direttiva 2000/29/CE e successive modifiche; - Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13; - Regolamento applicativo: il Regolamento (CE) n. 555/08.