Art. 4 Descrizione della misura e requisiti oggettivi 1. La sottomisura del reimpianto consiste nel reimpianto della stessa superfice, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione di cui all'allegato 1 al presente decreto. 2. Il reimpianto e' effettuato unicamente con varieta' di uve da vino comprese tra le varieta' riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformita' all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome del 25 luglio 2002. 3. Il reimpianto e' effettuato anche con varieta' diverse da quelle estirpate ed avviene entro i termini prescritti dall'art. 7, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento applicativo e dall'art. 4 comma 6 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013.