Art. 4 
 
 
           Descrizione della misura e requisiti oggettivi 
 
  1. La sottomisura del  reimpianto  consiste  nel  reimpianto  della
stessa  superfice,  o  di  una  superficie  equivalente,  oggetto  di
estirpazione  obbligatoria  a  seguito   di   infestazione   di   cui
all'allegato 1 al presente decreto. 
  2. Il reimpianto e' effettuato unicamente con varieta'  di  uve  da
vino comprese tra le varieta' riconosciute idonee alla coltivazione e
classificate dalle Regioni in conformita' all'accordo tra il Ministro
delle politiche agricole e forestali  e  le  regioni  e  le  province
autonome del 25 luglio 2002. 
  3. Il reimpianto e' effettuato anche con varieta' diverse da quelle
estirpate  ed  avviene  entro  i  termini  prescritti  dall'art.   7,
paragrafo 1, lettera a) del Regolamento  applicativo  e  dall'art.  4
comma 6 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013.