Art. 5 Modalita' di attuazione della misura 1. I produttori accedono alla sottomisura del reimpianto solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorita' competente. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene, almeno, i seguenti elementi: - L'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria; - L'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria; - La localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria; - L'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento; - I termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria; 3. Il provvedimento di cui al presente articolo e' trasmesso agli uffici competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero contestualmente alla sua adozione. 4. La documentazione attestante le infestazioni e' conservata presso le regioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.