Art. 5 
 
 
                Modalita' di attuazione della misura 
 
  1. I produttori accedono alla sottomisura  del  reimpianto  solo  a
seguito di un  provvedimento  di  estirpazione  obbligatoria  emanato
dall'Autorita' competente. 
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene, almeno, i  seguenti
elementi: 
    - L'indicazione del produttore destinatario del provvedimento  di
estirpazione obbligatoria; 
    - L'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la
superficie  vitata  oggetto   del   provvedimento   di   estirpazione
obbligatoria; 
    - La  localizzazione  della  o  delle  superfici  vitate  colpite
dall'infestazione   oggetto   del   provvedimento   di   estirpazione
obbligatoria; 
    -  L'indicazione  dell'esatta  superficie  vitata,  espressa   in
ettari, interessata dal provvedimento; 
    - I termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria; 
  3. Il provvedimento di cui al presente articolo e'  trasmesso  agli
uffici   competenti   per   l'accoglimento   delle   domande    della
ristrutturazione  e  riconversione  vigneti  e  per   conoscenza   al
Ministero contestualmente alla sua adozione. 
  4. La  documentazione  attestante  le  infestazioni  e'  conservata
presso le regioni e tenuta a disposizione  dei  competenti  organismi
comunitari e nazionali.