Art. 6 
 
 
                      Definizione del sostegno 
 
  1. L'aiuto,  di  cui  all'art.  46,  paragrafo  3,  lettera  c  del
regolamento,  non  supera  il  50%  della  somma  dei  costi  diretti
sostenuti per il reimpianto. Tale importo e'  elevato  al  75%  nelle
regioni classificate come meno sviluppate  a  norma  del  regolamento
(UE) n. 1303/2013. 
  2. Non e' riconosciuta  alcuna  compensazione  finanziaria  per  le
perdite di reddito ne' per le operazioni di estirpazione. 
  3. Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore  direttamente  ai
produttori in regola con le norme comunitarie nazionali  e  regionali
vigenti.