Art. 6 Definizione del sostegno 1. L'aiuto, di cui all'art. 46, paragrafo 3, lettera c del regolamento, non supera il 50% della somma dei costi diretti sostenuti per il reimpianto. Tale importo e' elevato al 75% nelle regioni classificate come meno sviluppate a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013. 2. Non e' riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito ne' per le operazioni di estirpazione. 3. Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore direttamente ai produttori in regola con le norme comunitarie nazionali e regionali vigenti.