Art. 9 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le regioni,  gli  organismi  pagatori  e  l'Agea  comunicano  al
Ministero gli elementi per  la  gestione  ed  il  monitoraggio  della
misura. 
  2. L'allegato 1 al presente decreto e' modificato dal Ministero con
proprio provvedimento adottato sentite le  regioni,  senza  adire  la
Conferenza Stato-Regioni. 
  3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si rimanda alle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale 20 dicembre 2013. 
  Il presente decreto e' pubblicato sul sito del Ministero, trasmesso
all'Organo di controllo per la registrazione ed e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 ottobre 2015 
 
                                                 Il Ministro: Martina 
 

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2015 
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