Art. 9 Disposizioni finali 1. Le regioni, gli organismi pagatori e l'Agea comunicano al Ministero gli elementi per la gestione ed il monitoraggio della misura. 2. L'allegato 1 al presente decreto e' modificato dal Ministero con proprio provvedimento adottato sentite le regioni, senza adire la Conferenza Stato-Regioni. 3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si rimanda alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 20 dicembre 2013. Il presente decreto e' pubblicato sul sito del Ministero, trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2015 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 4055