IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
di stabilita' per l'anno 2015) e, in  particolare,  l'art.  1,  comma
242, il quale dispone che, con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
stessa legge n. 190  del  2014,  sono  stabilite,  per  ciascuno  dei
crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato alla  medesima  legge,
le relative quote percentuali di fruizione, in maniera da  assicurare
effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335
milioni di euro per l'anno 2015 e a 23,690 milioni di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2016,  disponendo  altresi'  che  la  quota  di
riduzione da imputare al credito di imposta di cui agli  articoli  8,
comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  e  2,
comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  non  possa  superare
l'importo di 11,605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016; 
  Visto l'elenco 2 allegato alla predetta legge n. 190 del 2014; 
  Vista, altresi', la relazione tecnica afferente al suindicato comma
242 dell'art. 1 della legge n. 190/2014; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 67 del 21 marzo 2014, recante la «Riduzione  delle  quote
percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati all'elenco  2
allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per
l'anno 2014), ai sensi del  comma  577  dell'art.  1  della  medesima
legge»; 
  Visto il punto 12 della tabella A allegata  al  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni,  recante  riduzioni  delle  aliquote  di  accisa   sul
gasolio, sulla benzina, sul gas di  petrolio  liquefatti  e  sul  gas
naturale  impiegati   come   carburanti   per   l'azionamento   delle
autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune
localita' sostituiscono  le  vetture  da  piazza  e  quelli  lacuali,
adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone,
nel limite dei quantitativi giornalieri fissati  dal  medesimo  punto
12; 
  Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo  unico
delle accise recante,  in  particolare,  le  modalita'  di  fruizione
dell'agevolazione di cui al punto 12 della predetta tabella A; 
  Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e l'art. 2, comma 12 della legge 22 dicembre  2008,  n.  203,
che prevedono il beneficio della riduzione del costo  del  gasolio  e
del GPL utilizzati come combustibile  per  riscaldamento  per  alcune
zone  del  territorio  nazionale  climaticamente  o   geograficamente
svantaggiate; 
  Visto l'art.  13,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  che
riconosce alle persone fisiche che hanno optato per il regime fiscale
agevolato  per  le  nuove  iniziative  imprenditoriali  e  di  lavoro
autonomo,  avvalendosi  dell'assistenza  fiscale  dell'Agenzia  delle
entrate (c.d. tutoraggio),  un  contributo  sotto  forma  di  credito
d'imposta nella misura  del  40%  della  parte  del  prezzo  unitario
d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e dei relativi  accessori
per la connessione con il sistema  informativo  dell'Agenzia  stessa,
per un importo non superiore a euro 309,87, anche  se  acquistati  in
locazione finanziaria, utilizzabile in compensazione in  F24  (codice
tributo 6735 fino al 12 febbraio 2003 e 6763 dal 12 febbraio 2003); 
  Visto l'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,
che ha avuto attuazione con la delibera del CIPE n. 53 del 25  luglio
2003, riconosce un contributo, sotto forma di  credito  d'imposta,  a
favore delle imprese che incrementano gli  investimenti  in  campagne
pubblicitarie localizzate attraverso mezzi locali certificati e,  nel
limite massimo del 12% di tale incremento, anche  mediante  attivita'
locali non certificate. L'agevolazione e'  riconosciuta  sulle  spese
documentate dell'esercizio di  riferimento  che  eccedono  il  totale
delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente  e  nelle  misure
massime previste per gli aiuti a finalita'  regionale,  nel  rispetto
dei limiti del «de minimis» di cui al  regolamento  (CE)  n.  69/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il  credito  e'  utilizzabile
nel periodo d'imposta in cui e' presentata l'istanza in  misura  pari
al 30% del contributo riconosciuto in  via  provvisoria  e,  nei  due
periodi d'imposta successivi, rispettivamente nelle misure del 43%  e
57% del credito residuo,  determinato  detraendo  dall'ammontare  del
contributo  riconosciuto  in  via   definitiva,   a   seguito   della
presentazione dell'apposito  modello  la  quota  (30%)  fruibile  nel
periodo d'imposta  in  cui  e'  stata  presentata  l'istanza  (codice
tributo 6770 per il 2003; codice tributo 6771  per  il  2004;  codice
tributo 6772 per il  2005  e  codice  tributo  6791  per  le  istanze
presentate nell'anno 2006); 
  Visto l'art. 50, commi 6 e 13-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, che riconosce un credito d'imposta, in  misura  pari  a
euro 250, in favore delle farmacie private e pubbliche per l'acquisto
e  l'installazione   del   software   certificato   necessario   alla
trasmissione    dei    dati     rilevati     otticamente     all'atto
dell'utilizzazione di una ricetta medica  e  connessi  alla  gestione
della  tessera  sanitaria.  Il  credito  d'imposta  e'  fruibile   in
compensazione,  successivamente  alla  data  in  cui   il   Ministero
dell'economia e delle  finanze  comunica,  in  via  telematica,  alle
farmacie medesime avviso di corretta  installazione  e  funzionamento
del predetto software e, in particolare, con il primo F24 disponibile
successivamente all'acquisizione della  prima  ricevuta  di  corretto
invio dei dati prelevata dal sito  www.sistemats.it  (codice  tributo
6779); 
  Visto l'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, che, per ciascuno degli anni 2013-2015, nel limite di  spesa  di
euro 5 milioni annui e fino a esaurimento delle risorse  disponibili,
riconosce,  alle  imprese  che  sviluppano  nel  territorio  italiano
piattaforme  telematiche  per  la  distribuzione,  la  vendita  e  il
noleggio di opere dell'ingegno digitali, un credito  d'imposta  nella
misura del 25% dei costi sostenuti, nei limiti del  «de  minimis»  di
cui al regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche',
per l'eccedenza, in compensazione in F24; 
  Visto l'art. 8, della legge 7 marzo 2001,  n.  62,  che  riconosce,
alle imprese produttrici di  prodotti  editoriali  che  entro  il  31
dicembre 2004 effettuano investimenti relativi  a  strutture  situate
nel territorio dello Stato, un credito d'imposta di importo  pari  al
3% del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in  cui
l'investimento e' effettuato e in ciascuno  dei  quattro  periodi  di
imposta successivi, da utilizzare in compensazione  in  F24  fino  al
quarto periodo d'imposta successivo a quello  di  riferimento,  e  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno  2002,  n.
143, recante la relativa disciplina  di  attuazione  (codice  tributo
6746 fino al 12 febbraio 2003 e codice tributo 6765 dal  12  febbraio
2003); 
  Considerato che l'art. 1, comma 335, della legge  n.  147/2013,  ha
disposto  l'abrogazione  del  citato  art.  11-bis,  comma   1,   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con decorrenza dalla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri previsto dal comma 577 dell'art. 1 della  medesima  legge  e
che, pertanto,  non  e'  possibile  procedere  alla  riduzione  della
fruizione del beneficio di cui al predetto art. 11-bis, comma 1; 
  Considerato altresi' che l'agevolazione di cui  all'art.  8,  della
legge 7 marzo 2001, n. 62,  non  puo'  essere  oggetto  di  ulteriore
riduzione  in  quanto  lo  stanziamento  attuale  e'  gia'  allineato
all''effettivo tiraggio  ed  i  diritti  dei  beneficiari  sono  gia'
maturati; 
  Considerato che occorre salvaguardare i diritti acquisiti alla data
del  31  dicembre  2014  e  tutelare  l'affidamento  dei  beneficiari
riconoscendo la spettanza dei crediti  maturati  fino  alla  predetta
data; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Rideterminazione credito d'imposta autovetture 
         da noleggio da piazza adibite al servizio pubblico 
 
  1.    Il    credito    d'imposta    derivante     dall'applicazione
dell'agevolazione di cui al punto 12, della  tabella  A  allegata  al
testo unico delle accise approvato  con  il  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e  successive  modificazioni,  e'  ridotto  per
l'anno 2015 del 49,41% e, a decorrere dal 1° gennaio 2016 del 56,87%,
di quanto spettante in base alle disposizioni istitutive e attuative.
Le  predette  riduzioni  si  applicano  con  riferimento  al  credito
d'imposta   i   cui   presupposti   si   realizzano   a    decorrere,
rispettivamente, dal 1° gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2016.