Art. 3 
 
  1. In fase  di  ripartizione  del  gettito  relativo  alle  entrate
erariali riscosse nell'anno 2015 attraverso il «modello F23», di  cui
al provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  14
novembre 2001, gli agenti della riscossione imputano e contabilizzano
separatamente le  somme  corrispondenti  alle  percentuali  riportate
nell'allegato A agli appositi capitoli ed  articoli  di  entrata  del
bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),  del
presente decreto per  la  definitiva  acquisizione  all'Erario  delle
somme medesime, ivi comprese quelle  afferenti  al  territorio  della
Regione Valle d'Aosta.