Art. 10 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice della prova d'idoneita' e' nominata da CONSAP con proprio provvedimento ed e' composta da: a) un dirigente CONSAP con funzioni di Presidente; b) due funzionari CONSAP; c) due componenti esterni esperti nelle singole materie di esame, ovvero esperti in ambito assicurativo; d) due o piu' componenti con funzioni di supplenza. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti CONSAP. 2. La commissione esaminatrice, in totale autonomia, potra' avvalersi di ulteriori esperti esterni, nominati da Consap, aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva. 3. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile, ne' devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova. 4. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente e decide a maggioranza con la presenza di almeno tre quinti dei componenti. A parita' di voti prevale quello del Presidente.