Art. 10 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione esaminatrice della prova d'idoneita' e'  nominata
da CONSAP con proprio provvedimento ed e' composta da: 
    a) un dirigente CONSAP con funzioni di Presidente; 
    b) due funzionari CONSAP; 
    c) due componenti esterni esperti nelle singole materie di esame,
ovvero esperti in ambito assicurativo; 
    d) due o piu' componenti con funzioni di supplenza. 
  Le funzioni di segreteria sono svolte  da  uno  o  piu'  dipendenti
CONSAP. 
  2.  La  commissione  esaminatrice,  in  totale  autonomia,   potra'
avvalersi di ulteriori esperti esterni, nominati  da  Consap,  aventi
compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva. 
  3. I componenti della commissione esaminatrice non devono  trovarsi
in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art.  51
del Codice di procedura civile,  ne'  devono  aver  tenuto  corsi  di
formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova. 
  4. La commissione si riunisce  su  convocazione  del  Presidente  e
decide a maggioranza  con  la  presenza  di  almeno  tre  quinti  dei
componenti. A parita' di voti prevale quello del Presidente.