Art. 12 
 
 
                       Cancellazione dal Ruolo 
 
  1. CONSAP procede alla cancellazione dei periti dal Ruolo: 
    a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento disciplinare  di
radiazione adottato ai sensi del Titolo XVIII, Capo VIII, del Codice; 
    b) in caso di rinuncia all'iscrizione a seguito di  presentazione
a CONSAP di apposita domanda conforme al modello di cui  all'allegato
n.  4  scaricabile  dal  sito  internet  di  CONSAP  ed  inviata  con
raccomandata  A/R  indirizzata  a  CONSAP  -  Concessionaria  Servizi
Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma; 
    c) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art.
158, comma 1, lettere a), b), c), e d) del Codice; 
    d) in caso di sopravvenuta incompatibilita'  ai  sensi  dell'art.
158, comma 2 del Codice; 
    e) in caso di mancato versamento del contributo  di  gestione  di
cui all'art. 337 del Codice, previa diffida  di  CONSAP  o  di  altro
soggetto incaricato alla riscossione, ed inutile decorso del  termine
previsto per provvedere. 
  2.  La  cancellazione  dal  Ruolo  e'  disposta   da   CONSAP   con
provvedimento  motivato  da   comunicarsi   all'interessato   tramite
Raccomandata A.R. inviata all'indirizzo  comunicato  dall'interessato
stesso. 
  3. CONSAP non  procede  alla  cancellazione  dal  Ruolo,  anche  se
richiesta  dal  perito,  qualora  sia  in   corso   un   procedimento
disciplinare  ovvero   siano   in   corso   accertamenti   istruttori
propedeutici all'avvio dello stesso.