Art. 12 Cancellazione dal Ruolo 1. CONSAP procede alla cancellazione dei periti dal Ruolo: a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento disciplinare di radiazione adottato ai sensi del Titolo XVIII, Capo VIII, del Codice; b) in caso di rinuncia all'iscrizione a seguito di presentazione a CONSAP di apposita domanda conforme al modello di cui all'allegato n. 4 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma; c) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 158, comma 1, lettere a), b), c), e d) del Codice; d) in caso di sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'art. 158, comma 2 del Codice; e) in caso di mancato versamento del contributo di gestione di cui all'art. 337 del Codice, previa diffida di CONSAP o di altro soggetto incaricato alla riscossione, ed inutile decorso del termine previsto per provvedere. 2. La cancellazione dal Ruolo e' disposta da CONSAP con provvedimento motivato da comunicarsi all'interessato tramite Raccomandata A.R. inviata all'indirizzo comunicato dall'interessato stesso. 3. CONSAP non procede alla cancellazione dal Ruolo, anche se richiesta dal perito, qualora sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso.