Art. 13 Reiscrizione nel Ruolo 1. I soggetti cancellati dal Ruolo possono chiedere di essere iscritti nuovamente a condizione che sussistano i presupposti previsti dall'art. 160 del Codice e risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 158, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2, del Codice stesso. In caso di cancellazione conseguente ad un provvedimento di radiazione, ai fini della reiscrizione e' necessario il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 158, commi 1 e 2, del Codice. 2. La domanda di reiscrizione e' presentata a CONSAP in conformita' al modello di cui all'allegato n. 5 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma. 3. CONSAP procede alla reiscrizione nel Ruolo secondo le modalita' stabilite dal precedente art. 12.