Art. 13 
 
 
                       Reiscrizione nel Ruolo 
 
  1. I soggetti cancellati  dal  Ruolo  possono  chiedere  di  essere
iscritti  nuovamente  a  condizione  che  sussistano  i   presupposti
previsti dall'art.  160  del  Codice  e  risultino  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 158, comma 1, lettere  a),  b),  c),  d)  e
comma 2, del Codice stesso. In caso di cancellazione  conseguente  ad
un  provvedimento  di  radiazione,  ai  fini  della  reiscrizione  e'
necessario il possesso di tutti i requisiti previsti  dall'art.  158,
commi 1 e 2, del Codice. 
  2. La domanda di reiscrizione e' presentata a CONSAP in conformita'
al modello di cui all'allegato n. 5 scaricabile dal sito internet  di
CONSAP ed  inviata  con  raccomandata  A/R  indirizzata  a  CONSAP  -
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14  -
00198 Roma. 
  3. CONSAP procede alla reiscrizione nel Ruolo secondo le  modalita'
stabilite dal precedente art. 12.