Art. 15 Termini per la conclusione dei procedimenti 1. Per il procedimento d'iscrizione previsto dall'art. 158 del Codice e di reiscrizione previsto dall'art. 160 del Codice, il termine e' di 90 giorni dal ricevimento della domanda. 2. Per il procedimento di cancellazione, su istanza di parte, previsto dall'art. 159 del Codice, il termine e' di 90 giorni dal ricevimento della domanda.