Art. 15 
 
 
             Termini per la conclusione dei procedimenti 
 
  1. Per il procedimento  d'iscrizione  previsto  dall'art.  158  del
Codice e di  reiscrizione  previsto  dall'art.  160  del  Codice,  il
termine e' di 90 giorni dal ricevimento della domanda. 
  2. Per il procedimento  di  cancellazione,  su  istanza  di  parte,
previsto dall'art. 159 del Codice, il termine e'  di  90  giorni  dal
ricevimento della domanda.