Art. 16 
 
 
                 Rigetto delle domande di iscrizione 
                           e reiscrizione 
 
  1. Il Responsabile del procedimento, prima della  formale  adozione
di  un  provvedimento   negativo,   comunica   all'istante,   tramite
raccomandata A.R. inviata all'indirizzo comunicato  dall'interessato,
i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro  10  giorni
dal  ricevimento  della  comunicazione,  l'istante  ha   diritto   di
presentare  per  iscritto  le  proprie  osservazioni  e  di   inviare
documentazione integrativa. 
  2. Il termine di 90 giorni  per  la  conclusione  del  procedimento
decorre nuovamente dalla data di presentazione delle  osservazioni  o
di ricezione della documentazione integrativa.