Art. 16 Rigetto delle domande di iscrizione e reiscrizione 1. Il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica all'istante, tramite raccomandata A.R. inviata all'indirizzo comunicato dall'interessato, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni e di inviare documentazione integrativa. 2. Il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento decorre nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o di ricezione della documentazione integrativa.