Art. 18 
 
 
                        Verifiche periodiche 
 
  1.  CONSAP  verifica  la  permanenza  in  capo  agli  iscritti  dei
requisiti di  iscrizione  nonche'  l'assenza  delle  altre  cause  di
cancellazione di cui all'art. 159 del Codice. 
  2. Ai fini della verifica di cui sopra,  CONSAP  potra'  richiedere
all'interessato la produzione di un  certificato  penale  aggiornato,
l'attestazione di  avvenuto  pagamento  della  tassa  di  concessione
governativa  di  cui  alla  vigente  normativa,  nonche'  ogni  altro
documento eventualmente ritenuto opportuno. 
  3. CONSAP provvede alla  cancellazione  dal  Ruolo,  ai  sensi  del
precedente art. 12, nel caso in cui le verifiche di cui  al  comma  1
abbiano esito negativo.