Art. 18 Verifiche periodiche 1. CONSAP verifica la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di iscrizione nonche' l'assenza delle altre cause di cancellazione di cui all'art. 159 del Codice. 2. Ai fini della verifica di cui sopra, CONSAP potra' richiedere all'interessato la produzione di un certificato penale aggiornato, l'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui alla vigente normativa, nonche' ogni altro documento eventualmente ritenuto opportuno. 3. CONSAP provvede alla cancellazione dal Ruolo, ai sensi del precedente art. 12, nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 abbiano esito negativo.