Art. 19 Sanzioni disciplinari 1. CONSAP, ai sensi dell'art. 331, comma 1-bis del Codice, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 329 del medesimo Codice, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti assicurativi possibili responsabili di violazioni delle norme del Codice, dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da CONSAP. 2. CONSAP disciplina, con apposito Regolamento, la procedura di irrogazione delle predette sanzioni ai sensi dell'art. 331 del Codice.