Art. 19 
 
 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  1. CONSAP, ai sensi dell'art. 331, comma 1-bis del Codice, ai  fini
dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 329  del
medesimo Codice,  provvede  alla  contestazione  degli  addebiti  nei
confronti  dei  periti   assicurativi   possibili   responsabili   di
violazioni delle norme del Codice, dei vigenti Regolamenti in materia
e di altre disposizioni generali o particolari impartite da CONSAP. 
  2. CONSAP disciplina, con apposito  Regolamento,  la  procedura  di
irrogazione delle  predette  sanzioni  ai  sensi  dell'art.  331  del
Codice.