Art. 2 Ambito di applicazione 1. CONSAP con il presente Regolamento disciplina le modalita' di accesso all'attivita' peritale e lo svolgimento della stessa, nei limiti indicati al precedente art. 1, lettera a). 2. L'attivita' peritale non puo' essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui al successivo art. 3, fatto salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 2, del Codice. Nel caso in cui l'attivita' peritale sia svolta nell'ambito di una societa' o associazione avente tale oggetto sociale, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo. 3. In caso di delega dell'incarico, e' necessario che il perito delegante ottenga l'accettazione della delega da parte del soggetto committente.