Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. CONSAP con il presente Regolamento disciplina  le  modalita'  di
accesso all'attivita' peritale e lo  svolgimento  della  stessa,  nei
limiti indicati al precedente art. 1, lettera a). 
  2. L'attivita' peritale non puo'  essere  svolta  da  soggetti  non
iscritti nel Ruolo di cui al successivo art. 3,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'art.  156,  comma  2,  del  Codice.  Nel  caso  in  cui
l'attivita'  peritale  sia  svolta  nell'ambito  di  una  societa'  o
associazione avente tale oggetto sociale, la prestazione deve  essere
in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo. 
  3. In caso di delega dell'incarico, e'  necessario  che  il  perito
delegante ottenga l'accettazione della delega da parte  del  soggetto
committente.