Art. 3 Ruolo dei periti assicurativi 1. Nel Ruolo sono iscritti i periti che esercitano l'attivita' peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4. 2. Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) numero e data di iscrizione; d) codice fiscale; e) sedi operative; f) recapiti telefonici; g) e-mail; h) PEC. 3. CONSAP assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel Ruolo sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, nonche' delle risultanze delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 18. 4. CONSAP assicura il pubblico accesso al Ruolo garantendone la consultazione sul proprio sito internet, www.consap.it, alla sezione Ruolo periti assicurativi.