Art. 3 
 
 
                    Ruolo dei periti assicurativi 
 
  1. Nel Ruolo sono iscritti  i  periti  che  esercitano  l'attivita'
peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti  di  cui  al
successivo art. 4. 
  2. Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni: 
    a) cognome e nome; 
    b) luogo e data di nascita; 
    c) numero e data di iscrizione; 
    d) codice fiscale; 
    e) sedi operative; 
    f) recapiti telefonici; 
    g) e-mail; 
    h) PEC. 
  3. CONSAP assicura l'aggiornamento dei  dati  contenuti  nel  Ruolo
sulla  base  delle  comunicazioni  effettuate  dai  periti  ai  sensi
dell'art. 5 del presente Regolamento, nonche' delle risultanze  delle
verifiche svolte ai sensi dell'art. 18. 
  4. CONSAP assicura il pubblico accesso  al  Ruolo  garantendone  la
consultazione sul proprio sito internet, www.consap.it, alla  sezione
Ruolo periti assicurativi.