Art. 4 
 
 
                Requisiti per l'iscrizione nel Ruolo 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione nel Ruolo il perito deve: 
    a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 158, comma
1 del Codice; 
    b) avere superato la prova di idoneita' di cui al successivo art.
9; 
    c)  non  essere  iscritto   nel   Registro   degli   intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del Codice; 
    d) non essere pubblico dipendente con rapporto lavorativo a tempo
pieno ovvero a tempo parziale  quando  superi  la  meta'  dell'orario
lavorativo a tempo pieno; 
    e)  non  esercitare,  direttamente  o   indirettamente   mediante
partecipazioni di controllo in societa' ovvero esercizio  di  cariche
sociali, l'attivita' di riparatore di veicoli o di natanti.