Art. 4 Requisiti per l'iscrizione nel Ruolo 1. Ai fini dell'iscrizione nel Ruolo il perito deve: a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 158, comma 1 del Codice; b) avere superato la prova di idoneita' di cui al successivo art. 9; c) non essere iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del Codice; d) non essere pubblico dipendente con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno; e) non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in societa' ovvero esercizio di cariche sociali, l'attivita' di riparatore di veicoli o di natanti.