Art. 7 
 
 
                Obblighi del perito e del tirocinante 
 
  1.  Il  perito  agevola  lo  svolgimento  del  tirocinio  da  parte
dell'aspirante che ne faccia richiesta, ne favorisce la proficuita' e
ne assicura l'effettivita'. Al  tale  fine,  il  perito  non  potra',
contemporaneamente,  accogliere  presso  di  se   piu'   di   quattro
tirocinanti. 
  2. Il  tirocinante  partecipa  con  diligenza  e  continuita'  alle
attivita' peritali, assicurando la massima riservatezza sulle notizie
acquisite nello svolgimento del tirocinio. Nella perizia,  il  perito
da' atto della partecipazione del tirocinante all'attivita' peritale. 
  3. Al tirocinante  non  e'  consentita  la  redazione  autonoma  di
perizie ne' lo svolgimento autonomo di  singoli  atti  relativi  alle
perizie stesse. 
  4. Il perito informa CONSAP dell'inizio del tirocinio da parte  del
tirocinante con comunicazione conforme al modello di cui all'allegato
1 scaricabile dal sito  internet  della  CONSAP.  Tale  comunicazione
dovra' pervenire tramite PEC all'indirizzo consap@pec.consap.it o con
raccomandata  A/R  indirizzata  a  CONSAP  -  Concessionaria  Servizi
Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma. 
  5. A conclusione del tirocinio il perito rilascia in duplice  copia
al tirocinante la dichiarazione di  compiuto  tirocinio  conforme  al
modello di cui all'allegato n. 2 scaricabile dal sito internet  della
CONSAP. Tale comunicazione, a cura  del  tirocinante,  dovra'  essere
inviata  tramite  PEC  all'indirizzo   consap@pec.consap.it   o   con
raccomandata A/R indirizzata a CONSAP  Ruolo  periti  assicurativi  -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., via Yser,  14  -
00198 Roma. 
  6. Nel caso in cui il tirocinio  venga  interrotto  per  proseguire
presso altro  perito,  ciascun  perito  rilascia  al  tirocinante  la
dichiarazione  di  cui  al  comma  5,  limitatamente  al  periodo  di
tirocinio effettivamente svolto sotto la propria direzione. 
  7. Su specifica richiesta di CONSAP il tirocinante  fornisce  prova
della partecipazione all'attivita'  peritale,  esibendo  copia  delle
perizie alla cui redazione ha presenziato e nelle quali il perito  ha
dato atto della sua presenza.