Art. 5 
 
 
                      Diritti dell'interessato 
 
  1. L'interessato ha facolta' di: 
  a) accedere agli atti del fascicolo e di estrarne copia; 
  b) depositare scritti, memorie difensive e documenti probatori; 
  c) proporre reclamo  avverso  la  contestazione  degli  addebiti  e
chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio. 
  2. L'interessato  puo'  esercitare  tali  diritti  nel  termine  di
sessanta giorni  dalla  notifica  dell'atto  di  contestazione  degli
addebiti, ai sensi dell'art. 331 comma 2 del Codice. 
  3. L'accesso agli atti del fascicolo del procedimento  disciplinare
avviene con le modalita' ed i tempi previsti dalla legge  241/1990  e
dal decreto del Presidente della Repubblica  445/2000,  e  successive
modificazioni, entrambi richiamati nelle premesse.