Art. 10 
 
 
                       Regime degli interventi 
 
  1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita'  e  nei  limiti
temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre  2014,  n.  141.
Per gli interventi di cui all'articolo 8, resta fermo quanto disposto
dall'articolo 32, commi 1 e 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125. 
  2. Nei limiti delle risorse di  cui  agli  articoli  8  e  9,  sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e  le  prestazioni
gia' effettuate dall'1 ottobre 2015 fino  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  testo  dell'articolo  10,  comma  1,   del   citato
          decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, e' il seguente: 
              «1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita'  e
          nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica
          la  disciplina  di  cui  all'articolo  10,  comma  1,   del
          decreto-legge  16  gennaio  2014,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014,  n.  28.  Non  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.». 
              Il testo dell'articolo 32, commi 1 e 2, della legge  11
          agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
          internazionale per lo sviluppo), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014, e' il seguente: 
              «1. La Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo continua ad operare  sulla  base  della  normativa
          attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo  31,
          comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli  stanziamenti
          disponibili di cui all'articolo 14, comma  1,  lettera  a),
          della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e  la  responsabilita'
          per la realizzazione ed il finanziamento  degli  interventi
          approvati ed avviati sulla base della medesima  legge  sono
          trasferiti all'Agenzia,  che,  nei  limiti  previsti  dalla
          presente legge, subentra alla  Direzione  generale  per  la
          cooperazione allo sviluppo  nell'esercizio  dei  diritti  e
          nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi
          stessi. Il regolamento di cui all'articolo  17,  comma  13,
          regola le modalita' del trasferimento. 
              2. La rendicontazione dei progetti conclusi  alla  data
          di cui all'articolo 31, comma 1, e' curata dalla  Direzione
          generale  per   la   cooperazione   allo   sviluppo.   Alla
          rendicontazione si applica la normativa vigente al  momento
          dell'effettuazione della spesa.».