Art. 11 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3,  4,  8  e  9,  pari
complessivamente euro (( 354.144.102 )) per l'anno 2015, si provvede: 
  a) quanto a  euro  10.670.252,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; 
  b) quanto a euro  154.400.000,  mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del fondo di cui all'articolo  16,  comma  l,  ultimo
periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23; 
  c) quanto a euro 116.833.724, mediante corrispondente utilizzo  del
contributo aggiuntivo per la concessione della  proroga  dei  diritti
uso in banda 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM, di cui all'articolo 25
del  decreto  legislativo  1  agosto  2003,  n.  259,  gia'   versato
all'entrata del bilancio dello Stato; 
  d) quanto a euro 4.807.948, mediante utilizzo delle somme  relative
ai rimborsi  corrisposti  dall'organizzazione  delle  Nazioni  Unite,
quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze  armate  italiane
nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di   pace,   di   cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  non
sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1,  comma  1240,
della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  che  restano  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato; 
  e)  quanto  a  euro  58.458.104,  mediante   una   riprogrammazione
straordinaria per l'anno 2015, da parte del Ministero  della  difesa,
delle spese correnti iscritte  a  legislazione  vigente  nel  proprio
stato di previsione, da effettuare entro il 30  ottobre  2015.  Nelle
more della definizione dei suddetti interventi  di  riprogrammazione,
sono accantonate le risorse  corrispondenti  all'importo  di  cui  al
primo periodo assicurando comunque la prosecuzione  degli  interventi
previsti dal presente decreto  fino  al  31  dicembre  2015.  Per  le
finalita' di cui al primo periodo,  il  Ministro  della  difesa,  con
propri decreti da  comunicare  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, e'  autorizzato  a  disporre  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio sui pertinenti capitoli di spesa; 
  f) quanto a euro 8.930.134, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
  (( f-bis) quanto a euro 43.940, mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. )) 
  2. All'articolo 5, comma  5-quater,  del  decreto-legge  1°  agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  ottobre
2014, n. 141, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Agli
ulteriori oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a  euro  794.395  per
l'anno 2016, a euro 779.275 per l'anno 2017,  a  euro  1.569.196  per
l'anno 2018 e a euro 4.076.030 per l'anno 2019, si provvede  mediante
corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 1, comma 1240,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2007),  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, e'  il
          seguente: 
              «1240. E' autorizzata, per ciascuno  degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.». 
              Il testo dell'articolo 16,  comma  l,  della  legge  11
          marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo  recante  disposizioni
          per un sistema fiscale piu' equo, trasparente  e  orientato
          alla crescita) pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  59
          del 12 marzo 2014, e' il seguente: 
              «1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo  1
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica, ne' un aumento  della  pressione  fiscale
          complessiva a carico dei  contribuenti.  In  considerazione
          della    complessita'    della    materia    trattata     e
          dell'impossibilita' di procedere alla determinazione  degli
          eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno  schema   di
          decreto   legislativo   la   relazione   tecnica   di   cui
          all'articolo 1 comma 6, evidenzia i suoi effetti sui  saldi
          di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri,  che  non   trovino
          compensazione nel proprio  ambito,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della  legge  n.  196  del  2009
          ovvero mediante compensazione con  le  risorse  finanziarie
          recate dai decreti  legislativi  adottati  ai  sensi  della
          presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli
          che comportano i nuovi o maggiori  oneri.  A  tal  fine  le
          maggiori  entrate  confluiscono  in   un   apposito   fondo
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze.». 
              Il testo dell'articolo 25  del  decreto  legislativo  1
          agosto   2003,   n.   259   (Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche), pubblicato nel  Supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 214 del  15  settembre  2003,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 25. Autorizzazione  generale  per  le  reti  e  i
          servizi di comunicazione elettronica -  1.  L'attivita'  di
          fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e'
          libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le  condizioni
          stabilite nel presente  Capo  e  le  eventuali  limitazioni
          introdotte  da  disposizioni  legislative  regolamentari  e
          amministrative che prevedano un regime  particolare  per  i
          cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea o  allo  Spazio  economico  europeo,  o  che  siano
          giustificate da esigenze della  difesa  e  della  sicurezza
          dello Stato e della sanita' pubblica,  compatibilmente  con
          le esigenze della tutela dell'ambiente e  della  protezione
          civile, poste  da  specifiche  disposizioni,  ivi  comprese
          quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice. 
              2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche
          ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
          nelle materie disciplinate dal presente Titolo,  condizioni
          di piena reciprocita'.  Rimane  salvo  quanto  previsto  da
          trattati  internazionali  cui  l'Italia   aderisce   o   da
          specifiche convenzioni. 
              3. La fornitura di reti o di servizi  di  comunicazione
          elettronica, fatti salvi  gli  obblighi  specifici  di  cui
          all'articolo 28, comma  2,  o  i  diritti  di  uso  di  cui
          all'articolo  27,  e'  assoggettata  ad   un'autorizzazione
          generale,   che   consegue   alla    presentazione    della
          dichiarazione di cui al comma 4. 
              3-bis.    Le    imprese    che    forniscono    servizi
          transfrontalieri di comunicazione  elettronica  ad  imprese
          situate  in  piu'  Stati  membri  non  sono  obbligate   ad
          effettuare  piu'  di  una   notifica   per   Stato   membro
          interessato. 
              4. L'impresa  interessata  presenta  al  Ministero  una
          dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
          legale  rappresentante  della  persona  giuridica,   o   da
          soggetti  da  loro  delegati,  contenente  l'intenzione  di
          iniziare la fornitura di reti o  servizi  di  comunicazione
          elettronica,  unitamente  alle  informazioni   strettamente
          necessarie per consentire al Ministero di tenere un  elenco
          aggiornato  dei  fornitori  di  reti  e   di   servizi   di
          comunicazione  elettronica,  da  pubblicare   sul   proprio
          Bollettino   ufficiale   e   sul   sito   Internet.    Tale
          dichiarazione  costituisce  segnalazione   certificata   di
          inizio attivita' e deve essere conforme al modello  di  cui
          all'allegato n. 9. L'impresa e' abilitata  ad  iniziare  la
          propria attivita' a decorrere  dall'avvenuta  presentazione
          della dichiarazione e nel rispetto delle  disposizioni  sui
          diritti di uso stabilite negli articoli 27,  28  e  29.  Ai
          sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241  e
          successive modificazioni, il Ministero, entro e  non  oltre
          sessanta giorni dalla  presentazione  della  dichiarazione,
          verifica d'ufficio la sussistenza  dei  presupposti  e  dei
          requisiti  richiesti  e   dispone,   se   del   caso,   con
          provvedimento motivato da notificare agli interessati entro
          il   medesimo   termine,   il   divieto   di   prosecuzione
          dell'attivita'. Le imprese titolari di autorizzazione  sono
          tenute  all'iscrizione  nel  registro  degli  operatori  di
          comunicazione di cui all'articolo 1 della legge  31  luglio
          1997, n. 249. 
              5.  La  cessazione  dell'esercizio  di   una   rete   o
          dell'offerta di un servizio di  comunicazione  elettronica,
          puo' aver luogo in ogni tempo. La  cessazione  deve  essere
          comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone
          contestualmente il Ministero. Tale  termine  e'  ridotto  a
          trenta giorni nel caso di  cessazione  dell'offerta  di  un
          profilo tariffario. 
              6.  Le  autorizzazioni  generali   hanno   durata   non
          superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  le  autorizzazioni
          possono essere prorogate, nel corso della loro durata,  per
          un  periodo  non  superiore   a   quindici   anni,   previa
          presentazione di un dettagliato piano  tecnico  finanziario
          da parte degli operatori. La  congruita'  del  piano  viene
          valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico  e
          dall'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  in
          relazione anche alle  vigenti  disposizioni  comunitarie  e
          all'esigenza  di   garantire   l'omogeneita'   dei   regimi
          autorizzatori. L'impresa interessata  puo'  indicare  nella
          dichiarazione di cui al comma 4 un periodo  inferiore.  Per
          il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma
          4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire  con
          sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 
              7. La scadenza  dell'autorizzazione  generale  coincide
          con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'. 
              8. Una autorizzazione generale  puo'  essere  ceduta  a
          terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi  forma,  previa
          comunicazione al Ministero nella  quale  siano  chiaramente
          indicati  le  frequenze  radio  ed  i  numeri  oggetto   di
          cessione.  Il  Ministero  entro   sessanta   giorni   dalla
          presentazione della relativa istanza da parte  dell'impresa
          cedente, puo' comunicare il proprio diniego  fondato  sulla
          non  sussistenza  in  capo  all'impresa   cessionaria   dei
          requisiti oggettivi e  soggettivi  per  il  rispetto  delle
          condizioni di cui all'autorizzazione medesima.  Il  termine
          e' interrotto per una sola volta se il  Ministero  richiede
          chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente
          dalla  data  in  cui  pervengono  al  Ministero  stesso   i
          richiesti chiarimenti o documenti.». 
              Il testo dell'articolo 8, comma 11,  del  decreto-legge
          31 maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, e' il seguente: 
              «11.  Le  somme  relative   ai   rimborsi   corrisposti
          dall'Organizzazione    delle    Nazioni    Unite,     quale
          corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze   armate
          italiane nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di
          pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento  della
          partecipazione italiana  alle  missioni  internazionali  di
          pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. A  tale  fine  non  si  applicano  i
          limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge  23
          dicembre 2005, n. 266. La disposizione del  presente  comma
          si applica anche  ai  rimborsi  corrisposti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente provvedimento e  non  ancora
          riassegnati.». 
              Il testo dell'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti  in  materia
          fiscale   e   di   finanza   pubblica),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27  dicembre
          2004, e' il seguente: 
              «5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              Il testo dell'articolo 5, commi 5-ter e  5-quater,  del
          citato  decreto-legge  1°  agosto  2014,   n.   109,   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «5-ter.  I  cittadini  afgani  che   hanno   effettuato
          prestazioni con  carattere  di  continuita'  a  favore  del
          contingente militare italiano  nell'ambito  della  missione
          ISAF di cui all'articolo 2, comma 1, e  nei  cui  confronti
          sussistono  fondati  motivi   di   ritenere   che   qualora
          permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni
          gravi alla persona, a domanda,  possono  essere  trasferiti
          nel territorio nazionale, insieme con il coniuge e i  figli
          nonche'  i  parenti  entro   il   primo   grado,   per   il
          riconoscimento della protezione internazionale  di  cui  al
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le  modalita'
          di attestazione della situazione di rischio per  tutti  gli
          interessati e di verifica delle  condizioni  per  l'accesso
          degli stessi nel territorio nazionale nonche' le  procedure
          di trasferimento sono definite  d'intesa  tra  i  Ministeri
          della difesa, degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale e dell'interno con carattere di  speditezza.
          Il periodo massimo di permanenza all'interno del Sistema di
          protezione  per  richiedenti  asilo  e  rifugiati,  di  cui
          all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,
          n. 416,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio 1990, n. 39, e' di trentasei mesi, con verifiche a
          cadenza semestrale, ulteriormente prorogabile, soltanto  in
          presenza  di  circostanze   straordinarie   e   debitamente
          motivate, per due periodi successivi, ciascuno della durata
          di sei mesi. 
              5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari  a
          euro 789.921 per l'anno 2014, a euro 4.739.525 per ciascuno
          degli anni dal 2015 al 2017 e a euro 3.949.604  per  l'anno
          2018, si provvede, quanto all'anno 2014, a valere sul Fondo
          di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre
          1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1990, n. 39, e, quanto agli anni dal 2015 al 2018,
          mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  degli
          introiti di cui all'articolo 14-bis del testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.   286,   che,   affluiti
          all'entrata del bilancio  dello  Stato,  restano  acquisiti
          all'Erario. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 5-ter,
          pari a euro 794.395 per l'anno 2016,  a  euro  779.275  per
          l'anno 2017, a euro 1.569.196 per  l'anno  2018  e  a  euro
          4.076.030   per   l'anno   2019,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica   di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307.».