Art. 5 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea,  a
5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6,
del  decreto-legge  4  novembre  2009,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  2. L'indennita' di  missione,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
alinea, della legge 3 agosto  2009,  n.  108,  e'  corrisposta  nella
misura del 98 per cento o nella misura intera,  incrementata  del  30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di  vitto
e alloggio gratuiti. 
  3.  Per  il  personale  che  partecipa  alle  missioni  di  seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al  comma  2  e'  calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse: 
  a)  missione  Resolute  Support  ed  EUPOL  Afghanistan,  personale
impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa  e
in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di  Kabul  e  di
Herat, missione UNIFIL, compreso il  personale  facente  parte  della
struttura attivata presso le Nazioni Unite,  personale  impiegato  in
attivita' di addestramento delle forze armate libanesi,  missione  di
contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria  prevista  con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; 
  b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per
il personale impiegato presso l'Head  Quarter  di  Northwood:  diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; 
  c) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA,
EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea
per la Regional maritime  capacity  building  nel  Corno  d'Africa  e
nell'Oceano   indiano,   personale   impiegato   in   attivita'    di
addestramento delle forze di polizia somale  e  gibutiane  e  per  il
funzionamento della  base  militare  nazionale  nella  Repubblica  di
Gibuti: diaria prevista con riferimento alla  Repubblica  democratica
del Congo; 
  d) nell'ambito  della  missione  EUTM  Somalia,  per  il  personale
impiegato presso l'Head Quarter di  Bruxelles:  diaria  prevista  con
riferimento al Belgio-Bruxelles; 
  e) nell'ambito  della  missione  EUNAVFOR  MED,  per  il  personale
impiegato a New York e  a  Tunisi  presso  organismi  internazionali:
diaria prevista con riferimento, rispettivamente,  agli  Stati  Uniti
d'America-New York e alla Repubblica tunisina. 
  4. Al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR
MED e Atalanta e nelle attivita' di cui all'articolo 4, comma  3,  il
compenso  forfettario  di  impiego  e  la  retribuzione  per   lavoro
straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai  limiti
di cui all'articolo 9, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti  orari  individuali
di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990,  n.  231.
Al personale di cui all'articolo  1791,  commi  1  e  2,  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e'  attribuito  nella
misura di cui all'articolo 9, comma 4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 171 del 2007. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8  e
          9, della  legge  3  agosto  2009,  n.  108  (Proroga  della
          partecipazione   italiana   a   missioni   internazionali),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  181  del  6  agosto
          2009, e' il seguente: 
              «1.Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio,
          nelle acque territoriali e nello  spazio  aereo  dei  Paesi
          interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per  il
          rientro nel territorio  nazionale  per  fine  missione,  al
          personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
          alla  presente  legge  e'  corrisposta,  al   netto   delle
          ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
          stipendio o alla paga e  agli  altri  assegni  a  carattere
          fisso e continuativo, l'indennita' di missione  di  cui  al
          regio decreto 3  giugno  1926,  n.  941,  nelle  misure  di
          seguito  indicate,   detraendo   eventuali   indennita'   e
          contributi corrisposti allo stesso titolo agli  interessati
          direttamente dagli organismi internazionali: 
              a) - f) (Omissis). 
              2. All'indennita' di cui al comma 1  e  al  trattamento
          economico  corrisposto  al  personale  che  partecipa  alle
          attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di  cui
          all' articolo 2, comma 11, non si  applica  l'articolo  28,
          comma  1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248. 
              3.  Al  personale  che  partecipa   ai   programmi   di
          cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania  e
          nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in  Libia  si
          applicano il trattamento economico previsto dalla  legge  8
          luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di  cui  all'
          articolo 3 della medesima legge, nella misura  del  50  per
          cento dell'assegno di lungo  servizio  all'estero.  Non  si
          applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248. 
              4. Per il periodo dal 1°  luglio  2009  al  31  ottobre
          2009, ai  militari  inquadrati  nei  contingenti  impiegati
          nelle missioni internazionali di cui al presente  articolo,
          in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
          dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta,  se
          piu' favorevole, l'indennita' di  impiego  operativo  nella
          misura uniforme pari al 185 per  cento  dell'indennita'  di
          impiego operativo di base di cui  all'  articolo  2,  primo
          comma, della legge 23 marzo 1983, n.  78,  se  militari  in
          servizio permanente o volontari in ferma  breve  trattenuti
          in servizio o  in  rafferma  biennale,  e  a  euro  70,  se
          volontari in ferma prefissata. Si applicano l' articolo 19,
          primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di
          quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre
          1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni. 
              5.  Il  personale  militare,  impiegato  dall'ONU   con
          contratto individuale nelle missioni internazionali di  cui
          alla presente  legge,  conserva  il  trattamento  economico
          fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di  missione
          prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di  vitto  e
          alloggio   a   carico    dell'Amministrazione.    Eventuali
          retribuzioni  o  altri  compensi  corrisposti  direttamente
          dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
          rimborsi   per   servizi   fuori   sede,    sono    versati
          all'Amministrazione  al  netto  delle  ritenute,   fino   a
          concorrenza  dell'importo  corrispondente  alla  somma  del
          trattamento    economico    fisso    e    continuativo    e
          dell'indennita'  di  missione  percepiti,  al  netto  delle
          ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 
              6-7. (Omissis). 
              8. Nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili  e
          nel  rispetto  delle  consistenze  annuali  previste  dalle
          disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
          internazionali di cui alla presente legge,  il  periodo  di
          ferma dei volontari in ferma prefissata  di  un  anno  puo'
          essere prolungato, previo consenso degli  interessati,  per
          un massimo di sei mesi. 
              9.   Al   personale   che   partecipa   alle   missioni
          internazionali di cui alla presente legge si applicano  gli
          articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del  decreto-legge
          28 dicembre 2001, n. 451,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.». 
              Il testo dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge  4
          novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la  proroga
          degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
          dei processi di pace e di  stabilizzazione,  nonche'  delle
          missioni internazionali delle Forze armate e di  polizia  e
          disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  303
          del 31 dicembre 2009, e' il seguente: 
              «6. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  l'articolo  13  del  decreto-legge   28
          dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  febbraio  2002,  n.  15,  si  applica  anche  al
          personale del Corpo  della  guardia  di  finanza  impiegato
          nelle missioni internazionali di cui al  presente  decreto,
          che abbia presentato domanda di partecipazione ai  concorsi
          interni banditi dal medesimo Corpo.». 
              Il testo dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  11  settembre  2007,  n.  171
          (Recepimento del  provvedimento  di  concertazione  per  il
          personale non dirigente delle Forze  armate  -  quadriennio
          normativo  2006-2009  e   biennio   economico   2006-2007),
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente: 
              «3. Al  personale  impiegato  in  esercitazioni  o   in
          operazioni   militari   caratterizzate    da    particolari
          condizioni di impiego prolungato e  continuativo  oltre  il
          normale  orario  di  lavoro,  che  si   protraggono   senza
          soluzione di continuita' per  almeno  quarantotto  ore  con
          l'obbligo di rimanere disponibili  nell'ambito  dell'unita'
          operativa o nell'area di esercitazione, continua  a  essere
          corrisposto il compenso forfettario di  impiego,  istituito
          con  l'articolo  9  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
          attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella  2,
          da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
          l'orario di lavoro, per un  periodo  non  superiore  a  120
          giorni all'anno. 
              4.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2008,   ai   sensi
          dall'articolo 12-ter, comma 6, del  decreto  legislativo  8
          maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi
          1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito,
          con le stesse modalita'  previste  dal  presente  articolo,
          anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari  al
          70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal  Maggiore
          e gradi corrispondenti.». 
              Il testo dell'articolo  10,  comma  3,  della  legge  8
          agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento
          economico  del  personale   militare),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  187  dell'11  agosto  1990,  e'  il
          seguente: 
              «3. Per la eventuale  corresponsione  di  compensi  per
          prestazioni  straordinarie,  in  aggiunta  alle   due   ore
          obbligatorie  settimanali  di  cui  al  comma  1,   vengono
          istituiti appositi fondi  negli  stati  di  previsione  del
          Ministero  della  difesa  e  del  Ministero  della   marina
          mercantile,  le  cui  dotazioni  non   potranno   superare,
          rispettivamente, l'importo in ragione d'anno  di  lire  228
          miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991  e
          1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto  con
          il Ministro del tesoro, saranno stabiliti  i  limiti  orari
          individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
          particolari  situazioni  delle  Forze   di   superficie   e
          subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
          attivita'  che  abbiano  carattere  di  continuita'  o  che
          comunque impediscano  recuperi  orari,  in  relazione  agli
          impegni connessi alle funzioni  realmente  svolte,  nonche'
          alle particolari situazioni delle Forze  al  di  fuori  del
          territorio nazionale.». 
              Il testo dell'articolo 1791, commi 1 e 2,  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare),  pubblicato  nel  Supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  106  dell'8  maggio  2010,  e'  il
          seguente: 
              «1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la
          qualifica di soldato, comune di  2^  classe  e  aviere,  e'
          corrisposta una paga netta  giornaliera  determinata  nella
          misura percentuale del 60  per  cento  riferita  al  valore
          giornaliero    dello    stipendio    iniziale    lordo    e
          dell'indennita'   integrativa   speciale   costituenti   la
          retribuzione mensile del grado iniziale  dei  volontari  in
          servizio permanente. 
              2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per  i
          volontari in rafferma annuale e per i  volontari  in  ferma
          prefissata  quadriennale.  In   aggiunta   al   trattamento
          economico di cui ai commi 1 e  2,  ai  volontari  in  ferma
          prefissata di un anno e in rafferma  annuale  che  prestano
          servizio  nei  reparti  alpini  e'  attribuito  un  assegno
          mensile di cinquanta euro.».