(( Art. 7 bis 
 
 
               Disposizioni in materia di intelligence 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  acquisito  il  parere
del Comitato parlamentare per la sicurezza della  Repubblica,  emana,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124,
disposizioni per l'adozione di misure di intelligence  di  contrasto,
in situazioni di crisi o  di  emergenza  all'estero  che  coinvolgano
aspetti di sicurezza nazionale  o  per  la  protezione  di  cittadini
italiani all'estero, con la  cooperazione  di  forze  speciali  della
Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  informa  il  Comitato
parlamentare per la sicurezza  della  Repubblica,  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge  3  agosto  2007,  n.
124, delle misure di intelligence di cui  al  comma  1  del  presente
articolo. 
  3. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione  delle
attivita' di cui al comma 1 del presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009,  n.
12, e successive modificazioni, dell'articolo  4,  commi  1-sexies  e
1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29  dicembre  2009,  n.  197,  e,  ove  ne
ricorrano i presupposti, dell'articolo 17, comma  7,  della  legge  3
agosto 2007, n. 124. 
  4. Il comma 3 del presente articolo non si applica in  nessun  caso
ai crimini  previsti  dagli  articoli  5  e  seguenti  dello  statuto
istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma  il  17
luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. 
  5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della  Repubblica
di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
modificazioni, puo' essere convocato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con funzioni di consulenza, proposta  e  deliberazione,  in
caso di situazioni di crisi  che  coinvolgano  aspetti  di  sicurezza
nazionale, secondo modalita' stabilite con  apposito  regolamento  ai
sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  6. Il Comitato parlamentare  per  la  sicurezza  della  Repubblica,
trascorsi ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere  una
relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo degli articoli 1, comma 3, 5, 17, comma 7, 33,
          comma 4, e 43 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124,  e'
          il seguente: 
              «Art. 1. (Competenze del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri) 
              1-2 (Omissis). 
              3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al
          coordinamento  delle  politiche  dell'informazione  per  la
          sicurezza, impartisce le direttive e, sentito  il  Comitato
          interministeriale per la sicurezza della Repubblica,  emana
          ogni disposizione  necessaria  per  l'organizzazione  e  il
          funzionamento del Sistema di informazione per la  sicurezza
          della Repubblica.»; 
              «Art. 5. (Comitato interministeriale per  la  sicurezza
          della Repubblica) - 1. Presso la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per
          la  sicurezza  della  Repubblica  (CISR)  con  funzioni  di
          consulenza, proposta  e  deliberazione  sugli  indirizzi  e
          sulle finalita' generali della  politica  dell'informazione
          per la sicurezza. 
              2. Il Comitato elabora gli  indirizzi  generali  e  gli
          obiettivi  fondamentali  da  perseguire  nel  quadro  della
          politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla
          ripartizione delle risorse  finanziarie  tra  il  DIS  e  i
          servizi di informazione per la  sicurezza  e  sui  relativi
          bilanci preventivi e consuntivi. 
              3.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  ed  e'  composto   dall'Autorita'
          delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari  esteri,
          dal Ministro dell'interno, dal Ministro della  difesa,  dal
          Ministro della  giustizia,  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. 
              4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni  di
          segretario del Comitato. 
              5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          chiamare a partecipare alle sedute del  Comitato,  anche  a
          seguito di loro richiesta, senza  diritto  di  voto,  altri
          componenti  del  Consiglio  dei   ministri,   i   direttori
          dell'AISE e dell'AISI, nonche'  altre  autorita'  civili  e
          militari di cui di volta in volta sia  ritenuta  necessaria
          la presenza in relazione alle questioni da trattare.»; 
              «Art.  17.  (Ambito  di  applicazione  delle   garanzie
          funzionali) 
              1-6 (Omissis). 
              7. Quando, per particolari condizioni di  fatto  e  per
          eccezionali necessita', le attivita' indicate nel  presente
          articolo sono  state  svolte  da  persone  non  addette  ai
          servizi di informazione per la sicurezza, in  concorso  con
          uno o piu' dipendenti dei servizi di  informazione  per  la
          sicurezza, e risulta che il  ricorso  alla  loro  opera  da
          parte dei servizi di  informazione  per  la  sicurezza  era
          indispensabile  ed  era  stato   autorizzato   secondo   le
          procedure  fissate  dall'articolo  18,  tali  persone  sono
          equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale  causa
          di   giustificazione,   al   personale   dei   servizi   di
          informazione per la sicurezza.»; 
              «Art.  33.  (Obblighi  di  comunicazione  al   Comitato
          parlamentare per la sicurezza della Repubblica) 
              1-3 (Omissis). 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa  il
          Comitato  circa  le  operazioni  condotte  dai  servizi  di
          informazione per la sicurezza nelle quali siano state poste
          in  essere  condotte  previste  dalla  legge  come   reato,
          autorizzate ai sensi dell'articolo 18 della presente  legge
          e dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155. Le informazioni  sono  inviate  al  Comitato  entro
          trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.»; 
              «Art. 43. (Procedura per l'adozione dei  regolamenti) -
          1.  Salvo  che   non   sia   diversamente   stabilito,   le
          disposizioni regolamentari previste  dalla  presente  legge
          sono emanate entro centottanta giorni dalla data della  sua
          entrata in vigore, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  adottati  anche  in   deroga
          all'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,  previo  parere   del   Comitato
          parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR. 
              2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro
          pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.». 
              Il testo dell'articolo 5 del  citato  decreto-legge  30
          dicembre  2008,  n.  209,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi relativi all'articolo 6 del presente decreto. 
              La legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed esecuzione
          dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale,
          con atto finale  ed  allegati,  adottato  dalla  Conferenza
          diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio  1998)
          e'  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999. Il testo dell'articolo
          5   dello   statuto   istitutivo   della    Corte    penale
          internazionale e' il seguente: 
              «Art. 5. Crimini di competenza  della  Corte  -  1.  La
          competenza della Corte e' limitata ai crimini  piu'  gravi,
          motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale. La
          Corte ha competenza, in forza del presente Statuto,  per  i
          crimini seguenti: 
              a) crimine di genocidio; 
              b) crimini contro l'umanita'; 
              c) crimini di guerra; 
              d) crimine di aggressione. 
              2.   La   Corte   esercitera'   il    proprio    potere
          giurisdizionale sul crimine di aggressione  successivamente
          all'adozione, in conformita' agli articoli 121 e 123, della
          disposizione che definira' tale  crimine  e  stabilira'  le
          condizioni alle quali la Corte potra' esercitare il proprio
          potere giurisdizionale su tale crimine. Tale  norma  dovra'
          essere compatibile con le  disposizioni  in  materia  della
          Carta delle Nazioni Unite.».