Art. 8 
 
 
              Iniziative di cooperazione allo sviluppo 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015  e  fino  al  31
dicembre 2015, la spesa  di  euro  38.500.000  a  integrazione  degli
stanziamenti di  cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014,  n.
190 (legge di stabilita' 2015), per iniziative di cooperazione  volte
a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei  rifugiati
e a sostenere la ricostruzione civile in favore  di  Afghanistan,  ((
Nepal, Haiti, ))Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali,
Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, (( Ucraina, ))  Siria,  Somalia,
Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati,
dei Paesi ad essi limitrofi, nonche'  per  contribuire  a  iniziative
europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo. 
  2.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di
organizzazioni non governative  che  intendano  operare  per  i  fini
umanitari  nei  Paesi  di  cui  al  comma  1,  coinvolgendo  in   via
prioritaria  le  organizzazioni   di   comprovata   affidabilita'   e
operativita' gia' operanti in loco. 
  3. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto  degli  obiettivi
prioritari, delle direttive e dei principi  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014,  n.  109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  1  ottobre  2014,  n.  141.  Le  relative
informazioni e i risultati  ottenuti  sono  pubblicati  ((  nel  sito
internet istituzionale )) del Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale(( , aggiornato semestralmente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge 26 febbraio  1987,  n.  49  (Nuova  disciplina
          della cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi  in  via  di
          sviluppo) e'  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987. 
              La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015), e'  pubblicata  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300  del  29  dicembre
          2014. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati  in
          relazione a disposizioni di legge  la  cui  quantificazione
          annua e' demandata alla legge di stabilita'. 
              Il  testo  dell'articolo  8,  comma   1,   del   citato
          decreto-legge  1  agosto  2014,  n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n.  141,  e'  il
          seguente: 
              «1. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2014  e
          fino al 31 dicembre 2014, la spesa di  euro  34.800.000  ad
          integrazione  degli  stanziamenti  di  cui  alla  legge  26
          febbraio 1987, n. 49,  come  determinati  dalla  Tabella  C
          allegata alla legge 27 dicembre  2013,  n.  147  (legge  di
          stabilita' 2014), per iniziative di  cooperazione  volte  a
          migliorare le condizioni di vita della  popolazione  e  dei
          rifugiati, nonche' a sostenere la ricostruzione  civile  in
          favore  di  Afghanistan,  Ciad,  Giordania,  Iraq,  Libano,
          Libia, Mali, Myanmar, Pakistan,  Repubblica  centrafricana,
          Repubblica democratica del Congo,  Siria,  Somalia,  Sudan,
          Sud Sudan, Yemen, Palestina e, in relazione  all'assistenza
          dei rifugiati, dei Paesi  ad  essi  limitrofi.  Nell'ambito
          dello stanziamento di cui al presente comma, sono  promossi
          interventi, previsti dal Piano d'azione  nazionale  "Donne,
          pace e sicurezza - WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato
          interministeriale per i diritti umani, operante  presso  il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi
          tra gli  obiettivi  la  prevenzione  e  il  contrasto  alla
          violenza sulle donne, la  tutela  dei  loro  diritti  e  il
          lavoro femminile, nonche' per lo sviluppo  delle  capacita'
          locali  di  autogoverno  e  la   tutela   della   sicurezza
          alimentare  e  del  diritto  alla  salute.  Sono   altresi'
          promossi   programmi   aventi   tra   gli   obiettivi    la
          riabilitazione dei feriti e dei mutilati  di  guerra  e  la
          tutela e la promozione  dei  diritti  dei  minori  e  degli
          anziani,  nonche'  progetti  di  carattere  sanitario,  con
          particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto
          dell'epidemia del virus Ebola nei  Paesi  da  esso  colpiti
          secondo  quanto  certificato  dall'Organizzazione  mondiale
          della sanita'. Tutti gli interventi previsti sono  adottati
          coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto
          pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di  sviluppo  del
          millennio e con i principi del  diritto  internazionale  in
          materia.  Il  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione  internazionale  provvede  alla  pubblicazione
          telematica, nel sito internet istituzionale  dedicato  alla
          cooperazione italiana  allo  sviluppo,  delle  informazioni
          specifiche concernenti i singoli progetti  di  cooperazione
          di cui al presente comma e i risultati ottenuti.».